AS 2019 4225
Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF)
Modifica del 13 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina
I L’ordinanza del 25 novembre 19981 concernente l’accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3 lett. g, nota a piè di pagina Abrogata
Art. 19a cpv. 2 lett. c e d, frase introduttiva, nonché cpv. 3 2 Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per: c. 0,4 per le tracce del traffico viaggiatori non concessionario, le corse a vuoto del traffico viaggiatori e le tracce del traffico merci (categoria C); d. 0,3 per le tracce (categoria D):
3 Abrogato
Art. 19b cpv. 1 lett. b, 1bis, 3, 3bis e 4 1 Per le corse effettuate con veicoli adibiti al trasporto di merci e dotati di freni a disco o a tamburo o di ceppi frenanti in materiale sintetico l’impresa di trasporto ferroviario ha diritto a un buono insonorizzazione di: b. 1.6 centesimi per asse-chilometro per i veicoli dotati di ceppi frenanti in ma- teriale sintetico o di freni a tamburo e di ruote con diametro uguale o supe- riore a 50 centimetri;
1 RS 742.122
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1bis Esclusi i veicoli speciali con bassa prestazione chilometrica e i veicoli storici, il buono insonorizzazione non è concesso per treni con almeno un carro merci dotato di ceppi frenanti in ghisa. 3 L’UFT mette a disposizione una banca dati dei veicoli per i quali è possibile far valere un buono insonorizzazione. Designa l’organismo che gestisce tale banca dati. 3bis Abrogato
4 L’impresa di trasporto ferroviario notifica all’organismo designato tutti i veicoli per i quali fa valere un buono insonorizzazione indicando: a. numero di veicolo a dodici cifre; b. nome del detentore del veicolo; c. sistema di frenaggio e diametro delle ruote.
Art. 19d cpv. 1 1 Qualora un’impresa di trasporto ferroviario rinunci in singoli giorni all’utilizza- zione di una traccia attribuitale in via definitiva o di sue parti, al posto del prezzo della traccia si applica una rimunerazione. Quest’ultima copre in particolare i costi amministrativi generati e contribuisce alla copertura dei costi fissi.
Art. 20 cpv. 3 3 Il gestore dell’infrastruttura pubblica i contributi di copertura nel traffico viaggia- tori concessionario.
Art. 20a cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. e ed ebis 1 I gestori dell’infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l’infrastruttura e il personale disponibili: e. approvvigionamento stazionario di veicoli in acqua ed energia elettrica, a condizione che quest’ultima non possa essere conteggiata in funzione del consumo; ebis. eliminazione di rifiuti, feci e acque di rifiuto;
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
13 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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