AS 2019 4273
Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP)
Modifica dell’11 novembre 2019
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 10 settembre 20121 sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. a e f
1 Nei seguenti casi è determinante, in luogo della quantità netta:
a. Abrogato f. nella vendita di imballaggi preconfezionati di liquidi contenenti ingredienti solidi, quali erbe aromatiche, spezie, frutta e pezzi di frutta: il volume del liquido compresi gli ingredienti.
Art. 2 lett. c La seguente merce può essere offerta al pezzo: c. cioccolatini e articoli di confetteria al cioccolato secondo l’allegato 6 nume- ri 13 e 16 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sulle derrate ali- mentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile fino a un peso di
50 g per pezzo;
Art. 3 frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese.
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Indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi RU 2019
Art. 5 cpv.1 lett. g, 2 frase introduttiva e lett. ater 1 È possibile indicare la quantità nominale in base al numero di pezzi, in particolare per la seguente merce che non sia una derrata alimentare: g. prodotti cosmetici in imballaggi piccoli quali saponi fino a 50 g e imballaggi unitari di shampoo e creme. 2 È possibile indicare in base al numero di pezzi la quantità nominale delle seguenti derrate alimentari secondo l’articolo 4 della legge del 20 giugno 20143 sulle derrate alimentari e dei seguenti prodotti del tabacco secondo l’articolo 2 lettera d dell’ordinanza del 27 ottobre 20044 sul tabacco: ater. spezie, per le quali conta soprattutto il numero di pezzi, quali le stecche di vaniglia, i bastoncini di cannella e le noci moscate;
Art. 9 Abrogato
II
1 Gli allegati 2–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 6 è abrogato.
III 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020, fatto salvo il capoverso 2.
2 L’articolo 1 capoverso 1 lettera a entra in vigore il 1° gennaio 2025.
11 novembre 2019 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter
3 RS 817.0 4 RS 817.06
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Indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi RU 2019
Allegato 2 (art. 2 lett. f)
Vendita al pezzo di frutta e verdura
N. 1 … Verdura Ortaggi da fiore quali carciofi, cavolfiori e broccoli Carote in mazzo Cetriolo Aglio Cavolo rapa Peperone Caldo Verde portoghese Grelos portoghese Ravanelli in mazzo o al pezzo Rafani neri, bianchi, rosa e altri rafani Cespi di insalata, quali batavia, foglia di quercia, iceberg, indivia, lattuga cappuccio, lattuga, lollo Granoturco dolce Cipolle fresche in mazzo (3 pezzi) Cipolle Treccia di cipolle Zucche Zucca in varie forme Meloni Melone, compresa l’anguria
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Indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi RU 2019
Allegato 3 (art. 6)
Imballaggi preconfezionati di merce con peso sgocciolato
N. 1.1 1.1 Per determinare il peso sgocciolato occorre utilizzare setacci d’analisi con- formi alla raccomandazione dell’Organizzazione internazionale di metrolo- gia legale (raccomandazione OIML) R 87 (edizione 2016)5 con maglie lar- ghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.
N. 2
2.1 Il campionamento deve essere effettuato quando i prodotti sono pronti per la
commercializzazione secondo il fabbricante, a distribuzione avvenuta o in ogni momento almeno 30 giorni dopo la sterilizzazione, la pastorizzazione o un processo analogo.
2.2 Il campione deve avere una temperatura tra 20 °C e 24 °C o compresa nella
gamma di temperatura specificata dal fabbricante.
2.3 Durante l’uso il setaccio d’analisi deve essere inclinato di 17–20 gradi.
2.4 L’intero contenuto dell’imballaggio preconfezionato è versato su un setaccio
tarato e distribuito in modo uniforme su tutta la superficie del setaccio. La merce cava quali pere, pesche e albicocche deve avere la cavità rivolta verso il basso.
2.5 Il tempo di sgocciolamento è di due minuti. Inizia non appena la merce è
posta sul setaccio. Trascorso il tempo di sgocciolamento il setaccio è agitato e il liquido rimasto sulla parte inferiore viene tolto.
2.6 Il risultato della successiva pesata, dedotto il peso del setaccio asciutto,
costituisce il peso sgocciolato.
N. 3. Abrogato
5 Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sito
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS),
3003 Berna-Wabern.
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Allegato 4 (art. 7)
Imballaggi preconfezionati di merce surgelata
N. 1
1 Apparecchiatura
Per determinare il peso netto occorre utilizzare setacci d’analisi secondo la racco- mandazione dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (raccomanda- zione OIML) R 87 (edizione 2016)6 con maglie larghe 2,5 mm e un filo spesso 1,0 mm.
N. 2.1.1
2.1.1 La merce imballata è scongelata a bagnomaria a una temperatura tra 20 °C e
26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul setaccio
d’analisi.
N. 2.3 Concerne soltanto il testo francese.
N. 2.3.1
2.3.1 La merce tolta dall’imballaggio è scongelata a bagnomaria a una temperatu-
ra di 26 °C. Una volta sciolto il ghiaccio, la merce deve essere posata sul se- taccio d’analisi.
N. 2.3.3
2.3.3 Durante l’uso il setaccio deve essere inclinato di 17–20 gradi.
6 Le raccomandazioni sono disponibili in francese sul sito
www.oiml.org/fr/publications/recommandations. Informazioni sulle raccomandazioni OIML possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS),
3003 Bern-Wabern.
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Allegato 5 (art. 8)
Imballaggi preconfezionati di merce con calo naturale di peso
N. 1
1 Il calo naturale di peso tra il momento determinante di cui all’articolo 24
capoverso 1 OIQ e il momento del controllo effettuato dal servizio compe- tente conformemente all’articolo 34 OIQ è calcolato in base alla formula se- guente, fatti salvi i numeri 3 e 4. GG GA r
1 n
1000 GA: peso netto teorico al momento determinante GG: peso dell’imballaggio preconfezionato n giorni dopo il momento deter- minante n: tempo trascorso in giorni dal momento determinante r: perdita relativa di peso al giorno, espressa in per mille
N. 2 Tabella Inserire una nuova riga tra «Cavolfiori» e «Cavoli»
Merce Tempo trascorso dal momento determinante, in giorni
1 3 7 30
… Cavoli neri 38 109 210 – …
N. 4
4 Negli imballaggi preconfezionati di chicchi di caffè non imballati sotto
vuoto è previsto un calo naturale del peso dello 0,5 per cento, indipendente- mente dal tempo trascorso dal momento determinante.
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