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AS 2019 4289

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Modifica del 27 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

27 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 142.201

2019-3125 4289

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2019

Allegato 1 (art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000 Zurigo 393 Sciaffusa 18 Berna 240 Appenzello Esterno 10 Lucerna 93 Appenzello Interno 3 Uri 7 San Gallo 116 Svitto 31 Grigioni 49 Obvaldo 8 Argovia 133 Nidvaldo 9 Turgovia 52 Glarona 9 Ticino 93 Zugo 44 Vaud 176 Friburgo 57 Vallese 67 Soletta 54 Neuchâtel 42 Basilea Città 76 Ginevra 144 Basilea Campagna 59 Giura 17 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 20182 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui

all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

750 750 750 750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati

trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

2 RU 2018 3347

4290

Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2019

Allegato 2 (art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500: a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250 Zurigo 246 Sciaffusa 11 Berna 150 Appenzello Esterno 6 Lucerna 58 Appenzello Interno 2 Uri 4 San Gallo 73 Svitto 19 Grigioni 31 Obvaldo 5 Argovia 83 Nidvaldo 6 Turgovia 33 Glarona 5 Ticino 58 Zugo 27 Vaud 110 Friburgo 36 Vallese 42 Soletta 34 Neuchâtel 26 Basilea Città 47 Ginevra 90 Basilea Campagna 37 Giura 11 b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 20183 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b). 4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500: 1° gennaio–31 marzo 1° aprile–30 giugno 1° luglio–30 settembre 1° ottobre–31 dicembre

125 125 125 125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 e sono liberati

trimestralmente. 6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 28 settembre 2018 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

3 RU 2018 3347

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Ammissione, soggiorno ed attività lucrativa. O RU 2019

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