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AS 2019 4307

Ordinanza concernente l'istruzione premilitare

Ordinanza concernente l’istruzione premilitare (OISP)

Modifica del 20 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente l’istruzione premilitare è modifi- cata come segue:

Art. 2 Settori specialistici Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono svolti corsi d’istruzione premi- litare.

Art. 3 Corsi d’istruzione 1 Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute. 2 Per i singoli corsi d’istruzione possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.

Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori 1 Il DDPS può svolgere corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare.

2 Ai corsi d’istruzione per monitori possono essere ammessi militari, ex militari e terzi.

Art. 5 cpv. 1 1 Il materiale necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.

1 RS 512.15

2019-0813 4307

Istruzione premilitare. O RU 2019

Art. 6 Assicurazione militare Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi d’istruzione per monitori o vi colla- bora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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