AS 2019 431
Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)
Modifica del 16 gennaio 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:
Art. 8 cpv. 1, 3 e 5 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. 3I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.
5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non
appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o auto- rità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.
1 RS 142.204
2 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, versione della GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.
2018-3961 431
Entrata e rilascio del visto. O RU 2019
II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2019.
16 gennaio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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