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AS 2019 431

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 16 gennaio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 8 cpv. 1, 3 e 5 1 I cittadini di uno degli Stati di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/18062 sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata. 3I cittadini di uno degli Stati o una delle entità o autorità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 e i gruppi di cittadini britannici di cui al punto 3 di tale allegato non sono soggetti all’obbligo del visto per soggiorni di breve durata.

5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non

appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle entità o auto- rità territoriali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1806.

1 RS 142.204

2 Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, versione della GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.

2018-3961 431

Entrata e rilascio del visto. O RU 2019

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2019.

16 gennaio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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