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AS 2019 4313

Ordinanza sull'attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM)

Ordinanza sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM)

Modifica del 20 novembre 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

2 L’attività volontaria fuori del servizio comprende:

a. l’istruzione di base generale; b. l’istruzione alla condotta e l’istruzione di stato maggiore; c. l’istruzione specialistica, le gare specialistiche e gli esami specialistici; d. l’informazione in materia di politica di sicurezza e di politica militare; e. le manifestazioni sportive militari fuori del servizio.

Art. 3 Vigilanza e controllo Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) assicura la vigilanza e il controllo sull’attività volontaria fuori del servizio sostenuta dalla Confederazione e svolta nelle società militari o nelle associazioni militari mantello riconosciute, nonché nelle società e nelle sezioni loro affiliate.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva Il DDPS può riconoscere un’organizzazione come associazione militare mantello, se:

1 RS 512.30

2019-0815 4313

Attività fuori del servizio nelle società militari e RU 2019 nelle associazioni militari mantello. O

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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