AS 2019 4325
Ordinanza concernente l'appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari
Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)
Modifica del 20 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 agosto 20131 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutta l’ordinanza «Stato maggiore di condotta dell’esercito» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Comando Operazioni». 2 In tutta l’ordinanza «regione territoriale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «divisione territoriale».
Art. 2 cpv. 4 4 Le prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica sono ammesse anche quando le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 lettera a non sono soddisfatte per: a. le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione; b. le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.
Art. 4 cpv. 5 lett. d ed e, nonché 6 5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti:
1 RS 513.74
2019-1206 4325
Appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio RU 2019 mediante mezzi militari. O
d. la lotta aerea contro incendi di vaste proporzioni; e. l’acquisizione di informazioni nell’ambito di attività informative in virtù della legge federale del 25 settembre 20152 sulle attività informative. 6 Le domande di autorità cantonali per un appoggio nell’eliminazione di munizioni inesplose devono essere indirizzate direttamente alla Centrale d’annuncio di proiet- tili inesplosi dell’esercito (CAPI).
Art. 5 cpv. 1 e 5 1 Le divisioni territoriali e la CAPI sottopongono le domande, con la relativa propo- sta di decisione, al Comando Operazioni. 5 Per le autorizzazioni secondo il capoverso 3 lettere b e c l’Aggruppamento Difesa può prevedere una procedura decisionale semplificata.
Art. 7, rubrica e cpv. 3 Abrogati
Art. 12 cpv. 1 e 5
1 Con l’inoltro della domanda di appoggio il richiedente si impegna:
a. a risarcire la Confederazione per tutte le garanzie fornite a terzi; b. a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento e di riparazione nei confronti della Confederazione. 5 L’obbligo di risarcimento di cui al capoverso 1 lettera a non si applica a danni di responsabilità civile causati da aeromobili della Confederazione.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
20 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 RS 121
4326