AS 2019 453
Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est
del 19 dicembre 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 18 della legge federale del 30 settembre 20161 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; visto l’articolo 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza regola l’esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. Essa stabilisce in particolare le competenze decisionali e finanziarie purché non siano disciplinate in altri atti normativi.
2 I provvedimenti riguardano due gruppi di Stati:
a. quelli che non sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di prov- vedimenti relativi alla cooperazione per la transizione (cooperazione per la transizione); b. quelli che sono membri dell’Unione europea e che sono oggetto di provve- dimenti di riduzione delle disparità economiche e sociali nell’UE allargata (provvedimenti relativi all’ambito della coesione). 3 Per quanto riguarda i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la presente ordinanza si applica anche a Cipro e Malta.
Art. 2 Ideazione dei provvedimenti
1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale
dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) elaborano congiuntamente le linee direttrici della cooperazione svizzera a favore degli Stati dell’Europa dell’Est.
RS 974.11
2017-0158 453
Cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. O RU 2019
2 Il DFAE e il DEFR preparano congiuntamente la posizione della Svizzera in caso
di negoziati internazionali relativi alla cooperazione per la transizione.
3 Alla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) compete il coordina-
mento generale della cooperazione per la transizione.
4 La DSC e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) assumono congiuntamente
il coordinamento generale dei provvedimenti relativi all’ambito della coesione.
Art. 3 Competenze 1 Per quanto riguarda la cooperazione per la transizione e i provvedimenti relativi all’ambito della coesione, la DSC e la SECO sono competenti per la preparazione, l’elaborazione delle proposte, l’esecuzione, la redazione di rapporti, il controllo sull’utilizzo delle risorse e la valutazione. 2 Le forme di cooperazione secondo l’articolo 7 della legge federale del 30 settem- bre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est sono attuate dalla DSC e dalla SECO nei loro rispettivi ambiti tematici di specializzazione.
Art. 4 Coordinamento
1 La DSC e la SECO sono competenti congiuntamente per:
a. la pianificazione strategica comune; b. l’ideazione dei provvedimenti di cui all’articolo 1; c. l’elaborazione dei messaggi del Consiglio federale destinati al Parlamento; d. la determinazione degli aspetti finanziari; e. la definizione della politica di informazione.
2 Il coordinamento tra la DSC e la SECO è assicurato dal Comitato di pilotaggio
transizione e dal Comitato di pilotaggio coesione. 3 Il Comitato di pilotaggio transizione definisce e coordina la politica di impiego dei mezzi e supervisiona l’attuazione operativa della pianificazione strategica congiunta per quanto riguarda la cooperazione per la transizione. La DSC e la SECO assicu- rano in alternanza la presidenza del Comitato.
4 Il Comitato di pilotaggio coesione coordina la politica di impiego dei mezzi,
l’attuazione operativa e le misure di accompagnamento per quanto riguarda i prov- vedimenti relativi all’ambito della coesione. La DSC e la SECO assicurano in alter- nanza la presidenza del Comitato. Anche la Direzione degli affari europei, la Segre- teria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e la Segreteria di Stato della migrazione vi sono rappresentate in qualità di membri. Esperti interni all’Amministrazione possono essere chiamati a dare il proprio contributo.
5 I direttori della DSC e della SECO sono competenti congiuntamente per l’arbi-
traggio delle controversie che possono sorgere all’interno del Comitato di pilotaggio transizione e del Comitato di pilotaggio coesione.
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Art. 5 Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali Le competenze del Comitato interdipartimentale per lo sviluppo e la cooperazione internazionali secondo l’articolo 24 dell’ordinanza del 12 dicembre 19773 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. Il Comitato può inoltre essere consultato in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.
Art. 6 Commissione consultiva per la cooperazione internazionale Le competenze della Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 25 dell’ordinanza del 12 dicembre 19774 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali si estendono anche alla cooperazione per la transizione. La Commissione può inoltre essere consultata in merito all’attuazione di provvedimenti relativi all’ambito della coesione.
Art. 7 Competenze finanziarie 1 Il Consiglio federale ordina i provvedimenti che comportano una spesa superiore ai
20 milioni di franchi.
2 I provvedimenti che comportano una spesa superiore ai 10 milioni di franchi e
inferiore ai 20 milioni di franchi sono ordinati dal DFAE o dal DEFR d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. 3 I provvedimenti che comportano una spesa inferiore ai 10 milioni di franchi sono ordinati dalla DSC o dalla SECO.
Art. 8 Superamento dei costi Quando i costi di esecuzione dei provvedimenti ordinati superano l’importo appro- vato, la competenza finanziaria è disciplinata come segue: a. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi non superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere ap- provate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione dell’importo supplementare; b. qualora il costo di esecuzione dei provvedimenti decisi superi per più di un quarto l’importo approvato, le spese supplementari possono essere approvate dall’organo competente di cui all’articolo 7 in funzione del nuovo importo totale.
Art. 9 Modifiche La DSC e la SECO possono modificare un provvedimento se non ne risulta un superamento dei costi previsti.
3 RS 974.01 4 RS 974.01
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Art. 10 Forma delle decisioni I provvedimenti, i superamenti dei costi e le modifiche sono debitamente motivati e decisi per scritto.
Art. 11 Controllo dell’impiego dei mezzi finanziari
1 Il DFAE o il DEFR controllano l’impiego dei mezzi finanziari messi a disposi-
zione di partner o intermediari. 2 Se del caso essi emanano, in collaborazione con il Controllo federale delle finanze, speciali direttive per la giustificazione dell’impiego dei mezzi finanziari.
Art. 12 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione Per la cooperazione per la transizione la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell’ordinanza del 12 dicembre 19775 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali, che sostiene la Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione.
Art. 13 Accordi Nell’ambito dei crediti stanziati, gli uffici federali competenti possono concludere accordi di diritto privato o pubblico nonché accordi internazionali di natura tecnica.
Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 6 maggio 19926 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Eu- ropa dell’Est è abrogata.
Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019 con effetto sino al 31 di- cembre 2024.
19 dicembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RS 974.01 6 RU 1992 1190, 1996 2243, 1998 848, 2000 187, 2010 933, 2012 935
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