AS 2019 4589
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull'allestimento e la presentazione dei conti (Ordinanza FINMA sui conti, OAPC-FINMA)
Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sull’allestimento e la presentazione dei conti (Ordinanza FINMA sui conti, OAPC-FINMA)
del 31 ottobre 2019
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 3g, 6b capoversi 3 e 4 della legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR); visti gli articoli 27 capoverso 1, 31 capoverso 2, 32 capoverso 2, 35 capoverso 4,
36 capoverso 3, 37 e 42 dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR);
visto l’articolo 48 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari (LIsFi), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Campo d’applicazione, definizioni, norme riconosciute
Art. 1 Campo d’applicazione e oggetto
1 Alla presente ordinanza sottostanno i seguenti istituti:
a. le banche di cui all’articolo 1a LBCR; b. le società di intermediazione mobiliare di cui agli articoli 2 capoverso 1 let- tera e e 41 LIsFi; c. i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari di cui all’articolo 3c capover- si 1 e 2 LBCR. 2 La presente ordinanza disciplina segnatamente l’allestimento delle chiusure conta- bili e la pubblicazione dei rapporti di gestione e delle chiusure intermedie.
RS 952.024.1
2018-3560 4589
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Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. poste: le voci dell’articolazione minima del conto annuale di cui all’alle- gato 1 OBCR; b. costi: i deflussi di vantaggi economici che avvengono nell’esercizio in esa- me in seguito alla diminuzione degli attivi o all’aumento degli impegni e che vanno a ridurre il capitale proprio senza che i proprietari ricevano una distri- buzione; c. ricavi: gli afflussi di vantaggi economici che avvengono nell’esercizio in esame in seguito all’aumento degli attivi o alla diminuzione degli impegni e che vanno a incrementare il capitale proprio senza che i proprietari effettuino un apporto di capitale; d. strumenti finanziari derivati: gli strumenti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di uno o più valori patrimoniali o tassi di riferimento sottostanti e i quali, in generale, richiedono un investimento iniziale nullo o comunque più contenuto rispetto all’acquisto diretto del valore di base; e. strumenti finanziari: gli attivi di cui all’allegato 1 cifre 1.1–1.8 e 1.11, i titoli di debito e i titoli di partecipazione di cui alla cifra 1.9 e i passivi di cui all’allegato 1 cifre 2.1–2.8 OBCR; f. attività di negoziazione: le posizioni gestite attivamente per sfruttare le flut- tuazioni dei prezzi di mercato o per le quali vi è l’intenzione di conseguire utili da arbitraggio; g. fair value: l’importo al quale un valore patrimoniale può essere scambiato tra partner commerciali esperti, interessati e indipendenti o un debito può essere regolato; h. partecipazioni:
1. i titoli di partecipazione di imprese di proprietà dell’istituto di cui
all’articolo 1 capoverso 1 detenuti nell’intento di effettuare un investi- mento durevole e le quote in società che hanno carattere infrastrutturale per l’istituto secondo l’articolo 1 capoverso 1,
2. i crediti nei confronti di imprese in cui l’istituto di cui all’articolo 1
capoverso 1 detiene una partecipazione durevole, a condizione che ai sensi del diritto fiscale tali crediti siano equiparabili a capitale proprio; i. partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante: parteci- pazioni per le quali il capitale con diritto di voto detenuto ammonta almeno al 20 per cento; j. valore netto di mercato: il prezzo conseguibile fra terzi contraenti indipen- denti, al netto delle relative spese di vendita; k. valore di utilizzo: il valore attualizzato dei flussi finanziari futuri attesi dall’utilizzo dell’attivo, incluso l’eventuale flusso finanziario conseguibile al termine della vita utile del bene;
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l. valore recuperabile: l’importo superiore fra il valore netto di mercato e il valore di utilizzo; m. riduzione durevole di valore: si configura una riduzione durevole di valore allorquando il valore contabile di un attivo è superiore al valore recupera- bile; n. piani di partecipazione dei collaboratori: tutte le possibilità offerte agli or- gani dirigenziali e amministrativi, nonché alle collaboratrici e ai collabora- tori di partecipare al capitale e all’evoluzione dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1.
Art. 3 Norme contabili internazionali riconosciute 1 Ai sensi della presente ordinanza sono considerati norme contabili internazionali riconosciute, nella loro versione aggiornata: a. gli «International Financial Reporting Standards» (IFRS) dell’International Accounting Standards Board (IASB)4; b. gli «United States Generally Accepted Accounting Principles» (US GAAP) del Financial Accounting Standards Board (FASB)5. 2 Se una norma contabile internazionale riconosciuta di cui al capoverso 1 è applica- ta, le divergenze sostanziali rispetto alle prescrizioni sulla presentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1, nelle quali rientra la presente ordi- nanza, sono spiegate nell’allegato alla chiusura contabile. 3 Se la chiusura contabile è allestita in conformità a una delle norme contabili inter- nazionali riconosciute di cui al capoverso 1, l’allegato comprende la posta 31 «Sud- divisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione». L’articolo 32 capoverso 3 si applica per analogia. 4 Gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 che applicano una norma contabile internazionale riconosciuta per la chiusura singola supplementare secondo il princi- pio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) o per il conto di gruppo possono utilizzarla nel quadro della propria chiusura singola statutaria come pure nelle chiusure singole statutarie degli altri istituti di cui all’articolo 1 capover- so 1 lettere a e b che sono consolidati secondo l’articolo 34 OBCR e che applicano le prescrizioni sulla presentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capo- verso 1, anche per le seguenti operazioni: a. la rappresentazione contabile dei rapporti di copertura (hedge accounting); b. il trattamento dei vantaggi economici da istituti di previdenza e degli impe- gni economici nei confronti di tali istituti; c. la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita; d. il metodo di calcolo del valore di liquidazione per i crediti compromessi e di eventuali garanzie ricevute.
4 www.ifrs.org
5 www.fasb.org
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5 Se sono esercitate le opzioni di cui al capoverso 4, la corrispondente norma conta- bile riconosciuta di cui al capoverso 1 è applicata integralmente all’operazione in questione per quanto concerne la prima contabilizzazione, la valutazione successiva e la pubblicazione.
Sezione 2: Fondamenti e principi
Art. 4 Fondamenti e principi Conformemente all’articolo 26 OBCR valgono i seguenti fondamenti e principi: a. principi della continuità di esercizio e della correlazione temporale e mate- riale; b. registrazione regolare delle operazioni; c. chiarezza e comprensibilità; d. completezza; e. affidabilità; f. essenzialità delle indicazioni; g. prudenza; h. continuità nella presentazione e valutazione; i. divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi; j. ottica economica.
Art. 5 Principi della continuità di esercizio e della correlazione temporale e materiale 1 La liquidazione disposta dalle autorità costituisce una fattispecie che comporta una valutazione in base ai valori di liquidazione.
2 Sela prosecuzione dell’attività operativa aziendale non è più ipotizzabile, è
comunque allestita una chiusura annuale completa. 3 Le divergenze rispetto al principio della continuità di esercizio sono indicate nell’allegato alla chiusura contabile e la loro influenza sulla situazione economica dell’azienda è descritta.
Art. 6 Registrazione regolare delle operazioni
1 Tutte le operazioni sono registrate il giorno in cui sono state concluse.
2 Le operazioni di cassa concluse, ma non ancora eseguite sono registrate secondo il principio della data di conclusione o della data di regolamento. È consentito definire il principio di registrazione in modo differente a seconda della categoria di prodotti.
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Art. 7 Continuità nella presentazione e valutazione 1I cambiamenti dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione stabiliti dall’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 e le relative ripercussioni sono pubbli- cati e spiegati nell’allegato alla chiusura contabile. 2 Le contabilizzazioni registrate nella chiusura intermedia pubblicata non possono essere stornate o modificate per la chiusura annuale.
Art. 8 Compensazione tra attivi e passivi
1 In linea di principio la compensazione tra attivi e passivi non è consentita.
2 Possono tuttavia essere compensati:
a. i crediti e gli impegni che:
1. derivano da operazioni analoghe con la medesima controparte,
2. hanno la stessa scadenza o, se i crediti hanno una scadenza anteriore
rispetto agli altri impegni,
3. sono espressi nella stessa valuta, e
4. non potranno mai, né alla data di chiusura del bilancio né nel periodo
fino alla scadenza delle transazioni compensate, comportare un rischio di controparte; b. gli adeguamenti di valore positivi e negativi registrati nel conto di compen- sazione che non incidono sul conto economico; c. le imposte differite attive e passive, se riguardano sia lo stesso soggetto fiscale sia la stessa autorità fiscale; d. i valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati e le posizioni in contanti depositate a titolo di garanzia con i corrispondenti valori di sosti- tuzione negativi e le posizioni in contanti, a condizione che con la contropar- te in questione sia stato stipulato un accordo riconosciuto e attuabile sotto forma di close-out netting o di netting by novation.
3 Gli attivi e i passivi sono compensati, se:
a. sono acquisiti titoli di debito propri e strumenti analoghi; b. sono registrate rettifiche di valore; c. la banca con ruolo di capofila cede sottopartecipazioni a un credito.
Art. 9 Compensazione tra costi e ricavi
1 In linea di principio la compensazione tra costi e ricavi non è consentita.
2 Possono tuttavia essere compensati:
a. le neocostituite rettifiche di valore per rischi di perdita e le perdite da opera- zioni su interessi di cui alla posta 1.6 «Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da operazioni su interessi» con le corrispondenti somme recuperate e le rettifiche di valore divenute libere;
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b. i neocostituiti accantonamenti e le altre rettifiche di valore, nonché le perdite di cui alla posta 7 «Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite» con le corrispondenti somme recuperate, nonché gli accan- tonamenti e le rettifiche di valore divenuti liberi; c. gli utili di cambio da attività di negoziazione e da transazioni valutate secondo l’opzione fair value con le perdite di cambio derivanti da tali opera- zioni o transazioni; d. gli adeguamenti di valore positivi di immobilizzazioni finanziarie valutate al principio del valore inferiore con gli adeguamenti di valore negativi; e. i costi con i ricavi da immobili; f. il risultato da operazioni di rifinanziamento per le attività di negoziazione con la posta 3 «Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair va- lue»; g. i risultati da operazioni di copertura con i corrispondenti risultati provenienti dalle operazioni coperte.
Sezione 3: Valutazione e registrazione
Art. 10 Valutazione fair value 1 In linea di principio il fair value è costituito dal prezzo fissato su un mercato effi- ciente e liquido.
2 Se non può essere fissato alcun prezzo secondo il capoverso 1, il fair value è
determinato sulla base di un modello di valutazione. 3 Se il fair value è determinato sulla base di un modello di valutazione, le seguenti condizioni sono soddisfatte: a. i modelli interni di valutazione e di misurazione del rischio tengono debita- mente in considerazione tutti i rischi rilevanti in questo contesto; b. i parametri per i modelli interni di valutazione e di misurazione del rischio sono completi e adeguati; c. i modelli interni di valutazione e di misurazione del rischio, compresi i corri- spondenti parametri utilizzati, sono scientificamente fondati, solidi e appli- cati in modo coerente; d. i controlli sono efficaci; e. le persone preposte alla verifica indipendente dei modelli e alla gestione del rischio si distinguono per la loro prossimità al mercato e le loro conoscenze al riguardo.
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Art. 11 Operazioni di finanziamento di titoli 1 In caso di operazioni di pensionamento di titoli (operazioni repurchase e reverse repurchase) e di operazioni di prestito di titoli (securities lending e securities bor- rowing), gli importi scambiati in contanti sono iscritti a bilancio al valore nominale. 2 I titoli trasferiti non sono iscritti a bilancio se la parte trasferente conserva la facol- tà di disporre, a livello economico, dei diritti relativi ai titoli. 3 La rivendita di titoli ricevuti è registrata come impegno non monetario al fair value. 4 Se in operazioni di prestito di titoli un istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 agisce a proprio nome, ma per conto di clienti, e non assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia, tali operazioni sono trattate quali operazioni fiduciarie e iscritte a bilancio alla posta 30 «Suddivisione delle operazioni fiduciarie».
Art. 12 Averi e impegni in metalli preziosi Gli averi e gli impegni in metalli preziosi presenti su conti metalli sono valutati al fair value, a condizione che il metallo prezioso sia negoziato su un mercato efficien- te e liquido.
Art. 13 Attività di negoziazione 1 In linea di principio le attività di negoziazione sono valutate al «fair value».
2 Se la valutazione fair value non è possibile, la valutazione è effettuata secondo il principio del valore inferiore. 3 L’assegnazione all’attività di negoziazione è effettuata al momento della conclu- sione della transazione e documentata di conseguenza.
Art. 14 Strumenti finanziari derivati Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value.
Art. 15 Altri strumenti finanziari con valutazione fair value 1 Gli strumenti finanziari che non appartengono alle attività di negoziazione possono essere valutati al fair value (opzione fair value), se: a. sottostanno a una gestione del rischio corrispondente a quella per le attività di negoziazione; b. tra le variazioni di valore degli strumenti finanziari sul lato degli attivi e le variazioni di valore degli strumenti finanziari sul lato dei passivi sussiste una correlazione negativa, che attraverso la valutazione fair value è ampiamente compensata nel conto economico; c. l’eventuale effetto prodotto da una variazione del proprio merito creditizio sul «fair value» dopo la prima iscrizione a bilancio non è considerato e il conto economico non è influenzato; e
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d. la procedura per la valutazione degli strumenti finanziari interessati è rego- lamentata in una direttiva interna della banca. 2 Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più soddisfatte, la valutazione fair value è interrotta. Gli strumenti finanziari riallocati sono trasferiti al fair value.
3 I seguenti strumenti finanziari sono esclusi dalla valutazione fair value:
a. partecipazioni; b. impegni risultanti da obbligazioni di cassa; c. impegni risultanti da depositi della clientela, ad eccezione dei prodotti strut- turati ivi registrati.
Art. 16 Immobilizzazioni finanziarie
1 Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate come segue:
a. i titoli di debito da detenere fino alla scadenza: in base al metodo di ammor- tizzazione dei costi; b. i titoli di debito destinati alla vendita: in base al principio del valore infe- riore; c. i titoli di partecipazione, le scorte fisiche proprie di metalli preziosi, nonché gli immobili e le merci rilevati da operazioni di credito e destinati alla vendi- ta, come pure le criptovalute detenute senza intento di negoziazione: in linea di massima in base al principio del valore inferiore. 2 Se le immobilizzazioni finanziarie di cui al capoverso 1 lettera a sono alienate prima della scadenza o rimborsate anticipatamente, gli utili o le perdite conseguiti corrispondenti alla componente d’interesse sono delimitati nell’arco della durata residua fino alla scadenza dell’operazione. 3 Per le immobilizzazioni finanziarie di cui al capoverso 1 lettere b e c, fatti salvi i capoversi 5 e 6, è contabilizzato un aumento del valore al massimo fino a concorren- za dei costi di acquisto, a condizione che il fair value sceso al di sotto del valore di acquisto torni in seguito a salire. 4 Per le immobilizzazioni finanziarie di cui al capoverso 1 lettera b, i costi ammor- tizzati possono essere utilizzati per determinare il valore inferiore. L’utilizzo di tale opzione è indicato nell’allegato alla chiusura contabile nei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione. 5 Le scorte fisiche proprie di metalli preziosi di cui al capoverso 1 lettera c che servono alla copertura di impegni derivanti da conti metalli sono valutati al fair value a condizione che il metallo prezioso sia negoziato su un mercato efficiente e liquido. 6 Le criptovalute di cui al capoverso 1 lettera c, che sono detenute per conto del cliente e che non possono essere scorporate in caso di fallimento dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1, sono valutate al fair value.
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Art. 17 Trasferimenti di attività di negoziazione, immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni 1 Nel caso di trasferimenti tra immobilizzazioni finanziarie o partecipazioni da un lato e attività di negoziazione dall’altro, gli strumenti finanziari riclassificati sono trasferiti al fair value al momento della decisione. I relativi risultati sono equiparati a quelli da alienazioni. 2 Nel caso di trasferimenti tra immobilizzazioni finanziarie e partecipazioni, gli stru- menti finanziari riclassificati sono trasferiti al valore contabile.
Art. 18 Prodotti strutturati 1 Un prodotto strutturato è costituito da uno strumento di base (host) e da almeno uno strumento finanziario derivato, non correlato a titoli di partecipazione propri dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1. 2 Lo strumento finanziario derivato è scorporato dallo strumento di base e valutato separatamente, se: a. il prodotto strutturato non adempie la condizione per una registrazione quale attività di negoziazione o l’opzione fair value non è scelta; un prodotto strut- turato emesso con ricognizione di debito proprio non soddisfa le condizioni per essere registrato come attività di negoziazione; b. non sussiste una stretta correlazione tra le caratteristiche economiche e i rischi dello strumento finanziario derivato e dello strumento di base; e c. il derivato quale strumento a sé stante soddisfa la definizione di strumento finanziario derivato secondo l’articolo 2 lettera d.
Art. 19 Rapporti di copertura 1 I rapporti di copertura possono essere rappresentati come tali sotto il profilo conta- bile (hedge accounting), se: a. l’operazione di base è composta da un singolo strumento finanziario o da un gruppo di strumenti finanziari, sempre che il gruppo di strumenti finanziari sia trattato come gruppo anche nella gestione del rischio interna; b. l’operazione di base può essere valutata in modo attendibile; c. l’operazione di copertura è costituita da uno strumento finanziario derivato concluso con una controparte esterna; e d. il rapporto di copertura è efficace. 2 All’inizio del rapporto di copertura sono documentati sia le strategie fondamentali di gestione del rischio a lungo termine, sia i conseguenti obiettivi di gestione del rischio perseguiti con il rapporto di copertura. 3 Le variazioni di valore delle operazioni di copertura sono registrate nel conto di compensazione, sempre che nell’operazione di base non sia contabilizzato alcun adeguamento di valore.
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4 Gli attivi e i passivi, come pure i costi e i ricavi da transazioni interne sono elimi- nati se esercitano un influsso significativo sulla chiusura contabile. 5 In caso di vendita anticipata di un’operazione di copertura del rischio di tasso registrata nel conto economico secondo il metodo dei costi ammortizzati si applica- no per analogia le disposizioni dell’articolo 16 capoverso 2.
Art. 20 Immobilizzazioni materiali 1 Le immobilizzazioni materiali sono valutate al prezzo di acquisto o al prezzo di costo al netto degli ammortamenti accumulati. 2 Gli ammortamenti sono effettuati in maniera sistematica sull’arco della vita utile dell’immobilizzazione materiale. Il mantenimento del valore attivato è verificato alla data di chiusura del bilancio.
3 Gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono esposti all’attivo:
a. se sono effettuati in nuove immobilizzazioni materiali che hanno un valore netto di mercato o un valore di utilizzo, se possono essere impiegati per più di un periodo contabile e se superano il limite inferiore di esposizione all’attivo; o b. se sono effettuati in immobilizzazioni materiali esistenti e il valore netto di mercato o il valore di utilizzo ne risultano incrementati in maniera durevole, oppure se la durata di vita è prolungata in modo significativo e gli investi- menti superano il limite inferiore di esposizione all’attivo.
Art. 21 Operazioni di leasing
1 Di norma si è in presenza di un leasing finanziario, quando:
a. alla conclusione del contratto il valore attualizzato dei canoni di leasing, incluso l’eventuale valore di riscatto, corrisponde all’incirca al valore di acquisto o al valore netto di mercato del bene; b. la durata attesa del leasing non diverge in maniera significativa dalla vita economica del bene; c. il bene oggetto del leasing alla fine del contratto è destinato a diventare di proprietà del prenditore del leasing; oppure d. un eventuale valore di riscatto alla fine del contratto di leasing è notevol- mente inferiore al valore netto di mercato a quel momento. 2 Tutte le operazioni di leasing non classificabili come leasing finanziario sono considerate leasing operativo. 3 All’inizio del contratto di leasing finanziario sono definiti il valore di acquisto, il valore netto di mercato del bene oggetto di leasing e il valore attualizzato dei canoni di leasing futuri. Il valore inferiore è esposto all’attivo e un impegno di leasing dello stesso ammontare è registrato.
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4 Il valore esposto all’attivo è ammortizzato nei periodi successivi e l’impegno di leasing è ridotto dell’importo della rispettiva componente di rimborso dei canoni di leasing. 5 Gli oggetti utilizzati nell’ambito di un leasing operativo non sono esposti all’attivo. L’importo complessivo degli impegni di leasing non iscritti a bilancio e la relativa struttura delle scadenze sono riportati nell’allegato alla chiusura contabile. 6 Gli utili derivanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali combinata alla ripre- sa del bene attraverso un contratto di leasing finanziario sono delimitati e sciolti nell’arco della durata del contratto di leasing. Le perdite derivanti da una tale vendi- ta sono immediatamente registrate nel conto economico.
Art. 22 Valori immateriali 1 I valori immateriali acquisiti sono esposti all’attivo se procurano vantaggi econo- mici misurabili nell’arco di diversi anni. 2 I valori immateriali generati internamente dall’istituto di cui all’articolo 1 capo- verso 1 possono essere esposti all’attivo, se: a. sono identificabili e l’istituto in questione può liberamente disporne; b. procurano vantaggi economici quantificabili nell’arco di diversi anni; c. i costi sostenuti per la generazione interna del valore immateriale possono essere registrati separatamente; e d. è verosimile che le risorse necessarie per il completamento, la commercia- lizzazione o l’uso proprio del valore immateriale siano disponibili o messe a disposizione. 3 I valori immateriali acquisiti e generati internamente sono valutati al massimo al valore del prezzo di acquisto o del prezzo di costo o, se il valore recuperabile è inferiore, a questo valore. 4 Se la durata di utilizzo non può essere determinata con precisione, l’ammortamento è effettuato di norma su un periodo di cinque anni, in casi motivati di dieci anni al massimo. Per i valori immateriali legati a persone, la durata dell’ammortamento non supera i cinque anni. 5 La durata di utilizzo stimata e il metodo di ammortamento dei valori immateriali sono indicati nell’allegato alla chiusura contabile.
Art. 23 Riduzioni durevoli del valore 1 I valori contabili delle partecipazioni, delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali sono verificati alla data di chiusura del bilancio per individuare eventua- li riduzioni durevoli di valore. 2 In presenza di una riduzione durevole di valore, il valore contabile è diminuito fino a concorrenza del valore recuperabile. Il valore recuperabile è calcolato separata- mente per ogni attivo.
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3 Se un determinato attivo, preso individualmente, non genera flussi finanziari
indipendenti, il valore recuperabile è calcolato per la più piccola unità generatrice di valori patrimoniali alla quale l’attivo appartiene. 4 In un gruppo di valori patrimoniali, la perdita derivante da una riduzione durevole di valore è imputata alle altre attività in base a criteri oggettivi e in funzione del loro valore contabile. 5 Se l’azzeramento del valore contabile non è sufficiente a coprire l’entità di una riduzione durevole di valore, è costituito un accantonamento di un importo pari alla differenza residua.
Art. 24 Rettifiche di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti compromessi 1 Sono compromessi i crediti per i quali è improbabile che il debitore sia in grado di adempiere i propri obblighi futuri.
2 I segnali che fanno presumere che il credito sia compromesso sono i seguenti:
a. gravi difficoltà finanziarie del debitore; b. inadempienza contrattuale effettiva; c. concessioni da parte del creditore al debitore a seguito di contingenze eco- nomiche o giuridiche unite a difficoltà finanziarie del debitore, che altrimen- ti il creditore non avrebbe accordato; d. alta probabilità di fallimento o necessità di un intervento risanatorio del debitore; e. registrazione, in un periodo contabile precedente, di un costo dovuto a una svalutazione del valore patrimoniale in oggetto; f. venuta meno di un mercato attivo per tale valore patrimoniale finanziario a causa di difficoltà finanziarie; o g. esperienze pregresse relative alla riscossione di crediti che fanno ritenere inverosimile un recupero dell’intero valore nominale. 3 I crediti compromessi sono valutati su base individuale e le loro riduzioni di valore sono coperte mediante rettifiche di valore singole. I portafogli creditizi omogenei composti esclusivamente da molteplici piccoli crediti che non possono essere valu- tati individualmente a fronte di un onere sostenibile possono essere valutati in modo forfettario (rettifica di valore forfettaria individuale). 4 I crediti compromessi come pure le eventuali garanzie ricevute sono valutati al valore di liquidazione e la relativa rettifica di valore tiene conto della solvibilità del debitore. 5 Se il recupero del credito dipende esclusivamente dalla realizzazione delle garan- zie, per l’intera parte scoperta occorre effettuare una rettifica di valore.
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Art. 25 Rettifiche di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi 1 Le rettifiche di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi sono costituite nel modo seguente: a. banche delle categorie 1 e 2 di cui all’allegato 3 OBCR: per le perdite attese; b. banche della categoria 3 di cui all’allegato 3 OBCR, la cui quota della posta
1.5 «Risultato lordo da operazioni su interessi» in almeno uno dei tre eserci-
zi precedenti l’esercizio in esame ammonta a più di un terzo del totale delle poste 1.5 «Risultato lordo da operazioni su interessi», 2.5 «Subtotale: risul- tato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio», 3 «Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value» e 4.6 «Subtotale: altri risultati ordinari» e pertanto effettuano prevalentemente operazioni sulle dif- ferenze di interesse: per i rischi di perdita inerenti; c. banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR, banche della catego- ria 3 secondo l’allegato 3 OBCR che non effettuano prevalentemente opera- zioni sulle differenze di interesse e società di intermediazione mobiliare: per i rischi di perdita latenti. 2 Ai fini della categorizzazione i gruppi e le singole società sono considerati in modo distinto. 3 Le banche secondo il capoverso 1 lettera b possono costituire rettifiche di valore per le perdite attese. Le banche e le società di intermediazione mobiliare secondo il capoverso 1 lettera c possono costituire rettifiche di valore per rischi di perdita inerenti o rettifiche di valore per le perdite attese.
4 Per la determinazione delle perdite attese, le banche che non applicano alcuna
norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1 utiliz- zano un approccio che si basa su stime delle perdite medie a lungo termine conside- rando la durata residua. A tal fine si applicano le seguenti disposizioni: a. le rettifiche di valore per le perdite attese sono costituite sulle poste seguenti:
1. posta 1.2 «Crediti nei confronti di banche»,
2. posta 1.4 «Crediti nei confronti della clientela»,
3. posta 1.5 «Crediti ipotecari»,
4. titoli di debito detenuti fino alla scadenza nella posta 1.9 «Immobilizza-
zioni finanziarie»; b. per i portafogli per i quali dal punto di vista regolamentare è utilizzato l’approccio internal rating based (approccio IRB), le perdite attese sono cal- colate mediante un approccio basato su un modello. A tal fine possono esse- re utilizzati calcoli prudenziali, tuttavia i calcoli sono effettuati in base alla durata residua; c. per i portafogli per i quali dal punto di vista regolamentare è utilizzato l’approccio standard, le perdite attese possono essere calcolate mediante un approccio semplice.
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5 I metodi e i dati utilizzati per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita secondo i capoversi 1, 3 e 4 e i corrispondenti assunti sono spiegati nell’allegato alla chiusura contabile. 6 Le banche delle categorie 1 e 2 che per la costituzione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita utilizzano una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1 applicano la Guidance on credit risk and accounting for expected credit losses del dicembre 20156 del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. 7 Le rettifiche di valore per le perdite attese, purché non siano state costituite sulla base di una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capover- so 1, come pure le rettifiche di valore per i rischi di perdita inerenti possono essere impiegate per la costituzione delle rettifiche di valore individuali di cui all’arti- colo 24 capoverso 3. Le banche e le società di intermediazione mobiliare stabilisco- no i parametri concernenti le modalità di utilizzo e la durata della ricostituzione. I parametri sono pubblicati nell’allegato alla chiusura contabile. 8 Se l’utilizzo di rettifiche di valore per le perdite attese o di rettifiche di valore per i rischi di perdita inerenti secondo il capoverso 7 comporta una copertura insufficien- te, occorre indicarlo nell’allegato alla chiusura contabile. 9 Agli altri istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 si applicano per analogia le dispo- sizioni di cui ai capoversi 1–8. 10 Se lo scioglimento delle rettifiche di valore divenute libere effettuato in un perio- do contabile è significativo, deve essere spiegato nell’allegato.
Art. 26 Crediti e interessi in sofferenza 1 I crediti sono in sofferenza (non performing loans) se uno dei seguenti pagamenti non è stato eseguito integralmente entro 90 giorni dalla scadenza: a. pagamento degli interessi; b. pagamento delle commissioni; c. ammortamento (rimborso parziale del capitale); d. rimborso totale del capitale.
2 Sono altresì considerati crediti in sofferenza:
a. i crediti nei confronti di debitori coinvolti in procedure di liquidazione; b. i crediti con condizioni speciali dovute a motivi di solvibilità. 3 Gli interessi in sofferenza e le commissioni di credito in sofferenza considerate come componenti degli interessi non sono registrati come proventi da interesse. 4 Per interessi e commissioni di credito in sofferenza si intendono le somme scadute da più di 90 giorni, ma non ancora pagate. Nel caso dei crediti in conto corrente, gli interessi e le commissioni di credito sono considerati in sofferenza se il limite di credito concesso risulta superato da oltre 90 giorni.
6 www.bis.org/bcbs/publ/d350.pdf
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Art. 27 Impegni 1 Gli impegni che presentano un valore originario superiore o inferiore rispetto a quello nominale possono essere iscritti a bilancio al valore netto oppure al valore lordo, con il rispettivo importo della differenza. 2 Gli impegni da criptovalute che sono detenute per conto del cliente e in caso di fallimento dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 non possono essere scorpora- te sono valutati al «fair value».
Art. 28 Accantonamenti
1 Se un evento nel passato genera l’aspettativa di un deflusso di fondi il cui
l’importo o la cui scadenza sono incerti, ma stimabili in maniera attendibile, è costi- tuito un accantonamento.
2 L’importo dell’accantonamento è definito sulla base di un’analisi dell’evento
avvenuto nel passato e di eventi verificatisi dopo la data di chiusura del bilancio.
3 Se il
fattore temporale esercita un influsso significativo, l’importo dell’accan- tonamento è attualizzato. 4 Gli accantonamenti per ristrutturazioni possono essere costituiti soltanto se sono soddisfatti i criteri per la costituzione di un accantonamento. Occorre disporre di una decisione vincolante dell’organo preposto all’alta direzione, alla vigilanza e al controllo concernente le misure di ristrutturazione. 5 Se un deflusso di fondi atteso non può essere stimato in modo attendibile, occorre indicarlo nell’allegato alla chiusura contabile. 6 Per i rischi di perdita derivanti da operazioni fuori bilancio per le quali non sono costituiti accantonamenti secondo il capoverso 1, per analogia all’articolo 25 capo- versi 1–5 sono costituiti degli accantonamenti. Le banche di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a che non applicano alcuna norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1 costituiscono accantonamenti per le perdite attese alle poste 3.1 «Impegni eventuali» e 3.2 «Impegni irrevocabili».
7 L’utilizzodegli accantonamenti per i rischi di perdita e la pubblicazione di
un’eventuale copertura insufficiente di accantonamenti per rischi di perdita di cui al capoverso 6 sono retti per analogia dall’articolo 25 capoversi 7 e 8. 8 Se lo scioglimento degli accantonamenti divenuti liberi effettuato in un periodo contabile è significativo, occorre spiegarlo nell’allegato.
Art. 29 Vantaggi economici da istituti di previdenza e impegni economici nei confronti di tali istituti 1 I vantaggi economici da istituti di previdenza e gli impegni economici nei confron- ti di tali istituti sono calcolati alla data di chiusura del bilancio e l’impatto contabile degli impegni economici è registrato. 2 Il calcolo è effettuato sulla base dell’ultima chiusura annuale dell’istituto di previ- denza. Dalla data della chiusura annuale dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 e dell’istituto di previdenza non devono essere trascorsi più di 12 mesi.
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3 Se esistono indizi concreti che dall’ultima chiusura annuale dell’istituto di previ- denza siano intervenuti sviluppi significativi, il relativo impatto contabile è conside- rato.
Art. 30 Imposte Le imposte correnti sull’utile e sul capitale dovute sul risultato del periodo corri- spondente e sul capitale determinante sono registrate in conformità alle disposizioni fiscali vigenti.
Art. 31 Piani di partecipazione dei collaboratori 1 Le remunerazioni basate su azioni nel quadro dei piani di partecipazione dei colla- boratori sono valutate al fair value degli strumenti di capitale proprio al momento dell’assegnazione e registrate nell’arco del periodo di maturazione come costi per il personale. 2 Sono considerati remunerazioni reali basate su azioni i compensi effettuati tramite strumenti di capitale proprio dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1. 3 Sono considerati remunerazioni virtuali basate su azioni i compensi in contanti il cui importo si basa sul prezzo degli strumenti di capitale proprio dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 o degli strumenti di capitale proprio di un’altra società del gruppo, come pure i compensi effettuati tramite strumenti di capitale proprio di un’altra società del gruppo. 4 Per le remunerazioni reali basate su azioni è effettuata una rivalutazione soltanto se le condizioni di esercizio e di fruizione cambiano. 5 Per le remunerazioni virtuali basate su azioni l’impegno è rivalutato alla data di chiusura del bilancio e la corrispondente variazione di valore è registrata come costi per il personale.
Art. 32 Esonero dalla pubblicazione nella chiusura annuale 1 Le seguenti indicazioni di cui all’allegato 1 OBCR sono pubblicate nell’allegato alla chiusura contabile soltanto se almeno il 5 per cento degli attivi è domiciliato all’estero: a. posta 24 «Presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione»; b. posta 25 «Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)»; c. posta 26 «Suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di Paesi (localizzazione del rischio)». 2 La posta 27 «Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca» è pubblicata nell’allegato alla chiusura contabi- le soltanto se la posizione netta complessiva in valute estere eccede il 5 per cento degli attivi dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1.
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3 La posta 31 «Suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evolu- zione» è pubblicata nell’allegato alla chiusura contabile soltanto se il saldo della posta 2.1 «Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e d’investi- mento» e della posta 2.4 «Oneri per commissioni» è superiore a un terzo del totale: a. della posta 1.5 «Risultato lordo da operazioni su interessi»; b. della posta 2.5 «Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da pre- stazioni di servizio»; e c. della posta 3 «Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value». 4 La posta 32 «Suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall’opzione fair value» è pubblicata nell’allegato alla chiusura contabile soltanto se l’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 non è soggetto all’approccio de minimis secondo l’articolo 83 dell’ordinanza del 1° giugno 20127 sui fondi propri. 5 La posta 38 «Presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed estero secondo il principio della localizzazione dell’attività» è pubblicata nell’allegato alla chiusura contabile soltanto se l’attività all’estero dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 è significativa. 6 Per il calcolo dei valori di soglia di cui ai capoversi 1–3 è determinante il valore medio degli ultimi tre esercizi precedenti l’esercizio in corso.
Sezione 4: Chiusura intermedia
Art. 33 Articolazione della chiusura intermedia La chiusura intermedia su basa sulla stessa articolazione del conto annuale. La posta 13 «Utile / Perdita (risultato del periodo)» è sostituita dalla posta «Utile semestrale / Perdita semestrale».
Art. 34 Allegato succinto L’allegato succinto concernente la chiusura intermedia contiene almeno: a. indicazioni e spiegazioni riguardanti le modifiche nei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione stabilite dall’istituto di cui all’articolo 1 capoverso
1 ed eventuali correzioni di errori, come pure le relative ripercussioni sulla
chiusura intermedia; b. indicazione di fattori che hanno influenzato la situazione economica dell’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 durante l’esercizio in esame, nonché in confronto al periodo precedente; c. indicazioni e spiegazioni concernenti ricavi e costi straordinari; e d. indicazioni e spiegazioni riguardanti eventi importanti successivi alla data della chiusura intermedia.
7 RS 952.03
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Art. 35 Presentazione delle cifre relative all’esercizio precedente Nel bilancio della chiusura intermedia sono riportate le cifre relative alla chiusura dell’esercizio precedente, mentre nel conto economico della chiusura intermedia quelle della chiusura intermedia dell’esercizio precedente.
Sezione 5: Pubblicazione e inoltro
Art. 36
1 Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia sono messi a disposizione del
pubblico in forma stampata. La stampa di un documento elettronico è sufficiente. 2 Il rapporto di gestione in formato elettronico è trasmesso alla FINMA entro quattro mesi dalla data della chiusura contabile. 3 Se è allestita una chiusura singola statutaria con presentazione attendibile che non figura nel rapporto di gestione, anch’essa è trasmessa entro il termine di cui al capo- verso 2.
4 La chiusura intermedia in formato elettronico è trasmessa alla FINMA entro due
mesi dalla data della chiusura contabile.
Capitolo 2: Chiusura singola Sezione 1: Chiusura singola statutaria con presentazione attendibile
Art. 37 Continuità nella presentazione e valutazione 1 Se sono modificati i principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione stabiliti dall’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1, in linea di principio l’adeguamento delle cifre relative all’esercizio precedente non è consentito. Le riclassificazioni pure al di fuori delle poste del capitale proprio e del risultato del periodo sono consentite. 2 Se nell’esercizio in esame sono individuati errori correlati all’attività corrente svolta in periodi precedenti, questi sono corretti nell’esercizio in esame attraverso le poste ordinarie del conto economico.
Art. 38 Riserve latenti
1 La costituzione di riserve latenti può avvenire esclusivamente attraverso:
a. l’addebito del conto economico alla posta 7 «Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite» o alla posta 10 «Costi straordinari» per creare altri accantonamenti alla posta 2.11 «Accantonamenti»; b. la conversione di accantonamenti divenuti liberi, costituiti a carico della posta 7 «Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite» in altri accantonamenti alla posta 2.11 «Accantonamenti»;
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c. il trasferimento contabile delle rettifiche di valore per i rischi di perdita divenute libere in altri accantonamenti alla posta 2.11 «Accantonamenti»; d. l’addebito del conto economico alla posta 6 «Rettifiche di valore su parteci- pazioni nonché ammortamenti su immobilizzazioni materiali e valori imma- teriali» per ridurre ulteriormente i valori contabili di partecipazioni e immo- bilizzazioni materiali; e. l’incremento della differenza fra il valore contabile e il valore massimo fis- sato per legge che risulta da aumenti di valore di partecipazioni e immobiliz- zazioni materiali dovuti all’andamento del mercato e contabilmente non registrato; o f. la rinuncia alla soppressione della riduzione durevole di valore per le parte- cipazioni e le immobilizzazioni materiali.
2 Lo scioglimento delle riserve latenti può avvenire esclusivamente attraverso:
a. lo scioglimento di altri accantonamenti corrispondenti attraverso la posta 9 «Ricavi straordinari»; b. la rivalutazione delle partecipazioni e delle immobilizzazioni materiali fino al massimo fissato per legge alla posta 9 «Ricavi straordinari»; c. la realizzazione tramite la vendita di partecipazioni e immobilizzazioni ma- teriali alla posta 9 «Ricavi straordinari»; o d. la riduzione della differenza fra il valore contabile e il valore massimo fissa- to per legge che risulta da riduzioni di valore di partecipazioni e immobiliz- zazioni materiali dovute all’andamento del mercato e contabilmente non re- gistrata. 3 Se le riserve latenti sono sciolte, occorre spiegarlo nell’allegato alla chiusura contabile, a condizione che lo scioglimento sia significativo. Lo scioglimento è considerato significativo se ammonta ad almeno il 2 per cento del capitale proprio pubblicato o al 20 per cento del risultato del periodo pubblicato.
Art. 39 Rivalutazione di fondi e partecipazioni Presso le banche e le società di intermediazione mobiliare aventi forma giuridica di società anonima, una rivalutazione di fondi e partecipazioni eccedente il valore di acquisto è effettuata secondo le disposizioni dell’articolo 670 del Codice delle obbligazioni (CO)8 ed è notificata alla FINMA prima della pubblicazione della chiusura contabile.
Art. 40 Conversione di valuta estera 1 In linea di principio i valori patrimoniali e gli impegni in valuta estera sono con- vertiti al corso di cambio giornaliero della data di chiusura del bilancio. 2 Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e i valori immateriali in valuta estera possono essere convertiti ai corsi storici di cambio.
8 RS 220
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3 Le transazioni espresse in valuta estera nel conto economico sono convertite al corso di cambio giornaliero della transazione o al corso di cambio medio del mese in cui la transazione è stata effettuata. 4 Per l’integrazione delle transazioni registrate in valuta estera da succursali può essere applicato il corso di cambio medio dell’esercizio in esame.
5 Le differenze di conversione sono registrate nel conto economico.
Art. 41 Riduzioni durevoli del valore 1 Se i fattori considerati per la determinazione del valore recuperabile sono notevol- mente migliorati, la riduzione durevole di valore contabilizzata in esercizi precedenti è soppressa. Ciò non si applica ai valori immateriali.
2 È fatto salvo l’articolo 38 capoverso 1 lettera f.
Art. 42 Rettifiche di valore per i rischi di perdita Le rettifiche di valore per i rischi di perdita non più necessarie sono sciolte attraver- so il conto economico, sempre che non siano utilizzate per altre esigenze analoghe a quelle originariamente previste. È fatto salvo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c.
Art. 43 Accantonamenti Gli accantonamenti non più necessari sono sciolti attraverso il conto economico, sempre che non vengano utilizzati per altre esigenze analoghe a quelle originaria- mente previste. È fatto salvo l’articolo 38 capoverso 1 lettera b.
Art. 44 Vantaggi economici da istituti di previdenza e impegni economici nei confronti di tali istituti I vantaggi economici da istituti di previdenza possono essere esposti all’attivo. L’esposizione all’attivo è pubblicata nell’allegato alla chiusura contabile.
Art. 45 Imposte 1 Le imposte differite passive sull’utile possono essere iscritte a bilancio. Le imposte differite attive sull’utile su differenze temporanee tra i valori registrati secondo la chiusura singola statutaria con presentazione attendibile e i valori registrati secondo i principi del diritto fiscale possono essere iscritte a bilancio, se la loro realizzabilità mediante utili fiscali risulta probabile. 2 Il calcolo delle imposte differite sull’utile si basa su un approccio orientato al bilancio e tiene conto di tutte le implicazioni fiscali future. 3 Gli effetti fiscali differiti sono calcolati sulla base delle aliquote fiscali effettiva- mente previste. Il calcolo mediante le aliquote fiscali in vigore al momento dell’iscrizione a bilancio è consentito, sempre che le aliquote fiscali effettivamente previste non siano note.
4 Gli effetti fiscali da perdite riportate non sono registrati.
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Art. 46 Riserve per rischi bancari generali Le riserve per rischi bancari generali sono costituite attraverso il conto economico o mediante una riclassificazione delle riserve latenti con effetto neutro sul risultato.
Art. 47 Transazioni con titolari di partecipazioni 1 L’acquisto delle proprie quote di capitale è registrato al momento dell’acquisto al fair value della controprestazione. 2 I risultati dalla vendita delle proprie quote di capitale sono registrati alla posta 2.15 «Riserva legale da utili» o nel conto economico. Il metodo di contabilizzazione scelto è pubblicato nell’allegato alla chiusura contabile nei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione. Gli utili e le perdite sono riportati nell’allegato alla chiusu- ra contabile, operando una distinzione tra le proprie quote di capitale detenute per scopi di negoziazione e le restanti proprie quote di capitale. 3 I dividendi sulle proprie quote di capitale sono registrati alla posta 2.15 «Riserva legale da utili».
Art. 48 Costi delle transazioni sul capitale proprio I costi delle transazioni sul capitale proprio sono registrati nel conto economico.
Art. 49 Piani di partecipazione dei collaboratori Le remunerazioni reali e virtuali basate su azioni nel quadro dei piani di partecipa- zione dei collaboratori sono registrate alla posta 2.9 «Ratei e risconti».
Art. 50 Impiego dell’utile La chiusura singola statutaria con presentazione attendibile contiene indicazioni sull’impiego dell’utile o sul risanamento della perdita di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.
Sezione 2: Chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view)
Art. 51 Continuità nella presentazione e valutazione I requisiti in materia di continuità nella presentazione e valutazione sono retti dall’articolo 37.
Art. 52 Rivalutazione di fondi e partecipazioni Al trattamento di una rivalutazione di fondi e partecipazioni si applica l’articolo 39.
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Art. 53 Conversione di valuta estera La conversione di valuta estera è retta dall’articolo 40.
Art. 54 Riduzioni durevoli del valore Al trattamento delle riduzioni durevoli del valore si applica l’articolo 41 capover- so 1.
Art. 55 Rettifiche di valore per i rischi di perdita Le rettifiche di valore per i rischi di perdita non più necessarie sono sciolte attraver- so il conto economico, sempre che non siano utilizzate per altre esigenze analoghe a quelle originariamente previste.
Art. 56 Accantonamenti Gli accantonamenti non più necessari sono sciolti attraverso il conto economico, sempre che cui non siano utilizzati per altre esigenze analoghe a quelle originaria- mente previste.
Art. 57 Vantaggi economici da istituti di previdenza e impegni economici nei confronti di tali istituti I vantaggi economici da istituti di previdenza sono registrati.
Art. 58 Imposte 1 Le imposte differite passive sull’utile sono registrate. Le imposte differite attive sull’utile su differenze temporanee tra i valori registrati in conformità alla chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) e i valori registrati secondo i principi del diritto fiscale sono iscritte a bilancio, se la loro realizzabilità mediante utili fiscali risulta probabile. 2 L’iscrizione a bilancio delle imposte differite sull’utile su differenze temporanee tra i valori registrati in conformità alla chiusura singola statutaria secondo il princi- pio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) e i valori registrati secondo i principi del diritto fiscale è retta dall’articolo 45 capoversi 2 e 3.
3 Gli effetti fiscali da perdite riportate non sono registrati.
Art. 59 Riserve per rischi bancari generali
1 Le riserve per rischi bancari generali sono registrate nel conto economico.
2 Sull’effettivo della riserva per rischi bancari generali e le relative assegnazioni sono considerate le imposte differite.
Art. 60 Transazioni con titolari di partecipazioni Alle transazioni con titolari di partecipazioni si applica l’articolo 47.
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Art. 61 Costi delle transazioni sul capitale proprio Al trattamento dei costi delle transazioni sul capitale proprio si applica l’articolo 48.
Art. 62 Partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante Per le partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante la banca pubblica nell’allegato alla chiusura contabile gli effetti derivanti dall’utilizzo teorico del metodo dell’equivalenza (equity method).
Art. 63 Piani di partecipazione dei collaboratori Alla registrazione di piani di partecipazione dei collaboratori si applica l’articolo 49.
Art. 64 Impiego dell’utile La chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) contiene indicazioni sull’impiego dell’utile o sul risa- namento della perdita di cui all’allegato 1 della presente ordinanza.
Sezione 3: Chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view)
Art. 65 Norme contabili
1 La chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione
veritiera e corretta (true and fair view) è allestita secondo le prescrizioni sulla pre- sentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 o secondo una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1. 2 Gli articoli 66–80 si applicano alle chiusure contabili allestite secondo le prescri- zioni sulla presentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1. Le agevolazioni di cui all’articolo 68 si applicano anche alle chiusure singole supple- mentari secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) allestite secondo una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1.
Art. 66 Rapporto di audit e presentazione all’organo supremo La chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) è verificata e sottoposta per conoscenza all’organo supremo in occasione dell’approvazione del conto annuale.
Art. 67 Articolazione minima All’articolazione minima si applicano le disposizioni dell’allegato 1 OBCR in com- binato disposto con le divergenze di cui all’allegato 2 della presente ordinanza.
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Art. 68 Agevolazioni nella chiusura singola statutaria Se una banca allestisce e pubblica una chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view), si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 86 per la chiusura singola statutaria.
Art. 69 Continuità nella presentazione e valutazione Se sono modificati i principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione stabiliti dall’istituto di cui all’articolo 1 capoverso 1 o corretti errori risalenti a periodi pre- cedenti, i valori dell’anno precedente sono adeguati. Gli adeguamenti sono spiegati nell’allegato alla chiusura contabile.
Art. 70 Conversione di valuta estera La conversione di valuta estera è retta dall’articolo 40.
Art. 71 Riduzioni durevoli del valore Alla registrazione delle riduzioni durevoli del valore si applica l’articolo 41 capo- verso 1.
Art. 72 Rettifiche di valore per i rischi di perdita Alla registrazione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita si applica l’arti- colo 55.
Art. 73 Accantonamenti Alla registrazione degli accantonamenti si applica l’articolo 56.
Art. 74 Vantaggi economici da istituti di previdenza e impegni economici nei confronti di tali istituti Alla registrazione dell’impatto contabile da istituti di previdenza si applica l’arti- colo 57.
Art. 75 Imposte
1 Alla registrazione delle imposte si applica l’articolo 58 capoversi 1 e 2.
2 Gli effetti fiscali da perdite riportate sono registrati.
Art. 76 Riserve per rischi bancari generali Alla registrazione delle riserve per rischi bancari generali si applica l’articolo 59.
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Art. 77 Transazioni con titolari di partecipazioni 1 In linea di principio le transazioni con titolari di partecipazioni sono registrate al fair value. 2 Se una valutazione secondo il capoverso 1 non è possibile, in casi motivati può essere utilizzata un’altra base di valutazione. La base di valutazione è pubblicata. 3 I risultati dalla vendita di proprie quote di capitale come pure da distribuzioni dei dividendi sulle proprie quote di capitale sono iscritti alla posta «Riserva da capitale».
Art. 78 Costi delle transazioni sul capitale proprio I costi delle transazioni sul capitale proprio sono registrate alla posta «Riserva da capitale».
Art. 79 Partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante 1 Le partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante sono regi- strate secondo il metodo dell’equivalenza (equity method). 2 Il goodwill creatosi dall’acquisizione di una partecipazione che consente di eserci- tare un influsso importante è scorporato e registrato alla posta 1.13 «Valori immate- riali».
Art. 80 Piani di partecipazione dei collaboratori Le remunerazioni reali basate su azioni nel quadro dei piani di partecipazione dei collaboratori sono registrate alla posta «Riserva da capitale» e le remunerazioni virtuali basate su azioni alla posta 2.9 «Ratei e risconti».
Capitolo 3: Conto di gruppo
Art. 81 Norma contabile e obbligo di approvazione 1 Il conto di gruppo è allestito secondo le prescrizioni sulla presentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 o secondo una norma contabile inter- nazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capoverso 1. È approvato dall’organo supremo. 2 Gli articoli 82–97 si applicano alle chiusure contabili allestite secondo le prescri- zioni sulla presentazione dei conti per gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1. Le agevolazioni di cui all’articolo 86 si applicano anche al conto di gruppo allestito secondo una norma contabile internazionale riconosciuta di cui all’articolo 3 capo- verso 1.
Art. 82 Principi in materia di consolidamento 1 Le chiusure utilizzate per il consolidamento delle società del gruppo sono conformi ai principi unitari in materia di consolidamento del gruppo.
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2 Gli attivi e i passivi interni al gruppo, i costi e i ricavi derivanti da transazioni interne al gruppo, nonché il risultato interno conseguito su tali attività sono elimina- ti.
3 Il consolidamento del capitale è effettuato secondo il metodo dell’acquisto.
Art. 83 Partecipazioni che consentono di esercitare un influsso importante Al trattamento delle partecipazioni che consentono di esercitare un influsso impor- tante si applica l’articolo 79. Alle partecipazioni detenute per il 50 per cento in joint venture è applicato il metodo dell’equivalenza (equity method).
Art. 84 Goodwill e badwill 1 In caso di acquisizione di unità operative o società, gli attivi e i passivi rilevati sono valutati al rispettivo valore attuale. 2 Il goodwill è portato all’attivo alla posta 1.13 «Valori immateriali» e indicato separatamente nell’allegato alla chiusura contabile.
3 L’ammortamento del goodwill è effettuato secondo il metodo lineare nell’arco
della durata di utilizzo stimata, sempre che, in casi particolari, un altro metodo non sia maggiormente appropriato. La corrispondente motivazione è riportata nell’alle- gato alla chiusura contabile nei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione. Il periodo di ammortamento è retto dall’articolo 22 capoverso 4. 4 A fronte di flussi di fondi attesi in relazione all’acquisizione del controllo su unità operative o società, il badwill è delimitato e conseguentemente sciolto in base alla destinazione d’uso. È indicato separatamente nell’allegato alla chiusura contabile. 5 Il badwill che non è utilizzato per i flussi di fondi di cui al capoverso 4 e che corrisponde a un’acquisizione effettivamente conveniente è immediatamente regi- strato alla posta 9 «Ricavi straordinari».
Art. 85 Conversione di valuta estera 1 In linea di principio le chiusure annuali e intermedie da consolidare in valuta estera sono convertite al corso di cambio della data di chiusura del bilancio nella valuta del conto di gruppo. 2 Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e i valori immateriali in valuta estera possono essere convertiti ai corsi storici di cambio. 3 Le contabilizzazioni nel conto economico sono convertite al corso di cambio della transazione oppure al corso di cambio medio dell’esercizio in esame. Le differenze di conversione sono registrate nel capitale proprio.
Art. 86 Agevolazioni nella chiusura singola statutaria 1 Se un gruppo finanziario pubblica un conto di gruppo, gli istituti di cui all’arti- colo 1 capoverso 1 in esso consolidati possono rinunciare a riportare le seguenti indicazioni di cui all’allegato 1 OBCR nell’allegato al conto annuale:
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a. posta 6 «Presentazione delle partecipazioni»; b. posta 7 «Indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o indirettamente una partecipazione durevole significativa»; c. posta 8 «Presentazione delle immobilizzazioni materiali»; d. posta 9 «Presentazione dei valori immateriali»; e. posta 15 «Presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbligatoriamente convertibili in corso»; f. posta 23 «Presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finan- ziari»; g. posta 24 «Presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi nazionali ed esteri secondo il principio della localizzazione»; h. posta 25 «Suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (principio della localizzazione)»; i. posta 27 «Presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione delle valute più significative per la banca»; j. posta 28 «Suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni»; k. posta 29 «Suddivisione dei crediti di impegno»; l. posta 38 «Presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazio- nale ed estero secondo il principio della localizzazione dell’attività»; m. posta 40 «Indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di partecipazione». 2 Il capoverso 1 non si applica agli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 i cui titoli di partecipazione sono quotati.
Art. 87 Continuità nella presentazione e valutazione I requisiti in materia di continuità nella presentazione e valutazione sono retti dall’articolo 69.
Art. 88 Articolazione minima All’articolazione minima si applicano le disposizioni dell’allegato 1 OBCR in com- binato disposto con le divergenze di cui all’allegato 3 della presente ordinanza.
Art. 89 Riduzioni durevoli del valore Alla registrazione delle riduzioni durevoli del valore si applica l’articolo 41 capo- verso 1.
Art. 90 Rettifiche di valore per i rischi di perdita Alla registrazione delle rettifiche di valore per i rischi di perdita si applica l’arti- colo 55.
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Art. 91 Accantonamenti Alla registrazione degli accantonamenti si applica l’articolo 56.
Art. 92 Vantaggi economici da istituti di previdenza e impegni economici nei confronti di tali istituti Alla registrazione dell’impatto contabile da istituti di previdenza si applica l’arti- colo 57.
Art. 93 Imposte Alla registrazione delle imposte si applica l’articolo 75.
Art. 94 Riserve per rischi bancari generali Alla registrazione delle riserve per rischi bancari generali si applica l’articolo 59.
Art. 95 Transazioni con titolari di partecipazioni Alla registrazione delle transazioni con titolari di partecipazioni si applica l’arti- colo 77.
Art. 96 Costi delle transazioni sul capitale proprio Alla registrazione dei costi delle transazioni sul capitale proprio si applica l’arti- colo 78.
Art. 97 Piani di partecipazione dei collaboratori Alla registrazione di piani di partecipazione dei collaboratori si applica l’articolo 80.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 98 Disposizioni transitorie 1 Le disposizioni per la costituzione di rettifiche di valore per i rischi di perdita di cui all’articolo 25 e di accantonamenti per rischi di perdita derivanti da operazioni fuori bilancio di cui all’articolo 28 capoverso 6 sono applicate al più tardi per le chiusure contabili degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2021 o successivamente nel corso del 2021.
2 Un’applicazione anticipata è ammessa.
3 Gli istituti di cui all’articolo 1 capoverso 1 costituiscono le nuove rettifiche di valore per le perdite attese e per i rischi di perdita inerenti secondo il metodo lineare al più tardi entro sei esercizi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Una contabilizzazione complessiva nel primo esercizio dell’applicazione e una contabi- lizzazione complessiva dell’importo non ancora costituito integralmente secondo il
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metodo lineare negli esercizi successivi è consentita fino alla fine dell’esercizio
2025 al più tardi.
4 L’alimentazione può avvenire attraverso il conto economico o senza incidenza su quest’ultimo.
Art. 99 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
31 ottobre 2019 Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il Presidente, Thomas Bauer
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Allegato 1 (artt. 50, 64)
Indicazioni sull’impiego dell’utile e sul risanamento della perdita nelle chiusure statutarie
1. Presentazione
L’impiego dell’utile o il risanamento della perdita è presentato nella chiusura singola statutaria nel modo seguente:
1.1 Utile / perdita
1.2 +/- Utile riportato / perdita riportata dell’esercizio precedente
1.3 = utile di bilancio / perdita di bilancio
1.4 Impiego dell’utile / risanamento della perdita
1.5 Utile riportato / perdita riportata a nuovo
2. Impiego dell’utile
2.1 In caso di impiego dell’utile, nella chiusura singola statutaria sono riportate, ove opportuno, le seguenti indicazioni: a. l’importo attribuito alla posta 2.15 «Riserva legale da utili»; b. l’importo attribuito alla posta 2.16 «Riserve facoltative da utili»; c. distribuzioni dall’utile di bilancio; d. altri impieghi dell’utile.
2.2 Ne risulta un utile riportato / una perdita riportata a nuovo.
3. Risanamento della perdita
3.1 In caso di risanamento della perdita, nella chiusura singola statutaria sono
riportate, ove opportuno, le seguenti indicazioni: a. l’importo prelevato dalla posta 2.15 «Riserva legale da utili»; b. l’importo prelevato dalla posta 2.16 «Riserve facoltative da utili».
3.2 Ne risulta un utile riportato / una perdita riportata a nuovo.
4. Distribuzioni
Eventuali distribuzioni non effettuate attingendo all’utile di bilancio sono indicate.
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Allegato 2 (art. 67)
Divergenze della chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (true and fair view) rispetto all’articolazione minima di cui all’allegato 1 OBCR
1. Bilancio
Il bilancio della chiusura singola supplementare secondo il principio della rappresen- tazione veritiera e corretta (true and fair view) presenta le seguenti divergenze rispetto all’articolazione minima di cui all’allegato 1 OBCR: a. la posta 2.14 «Riserva legale da capitale» è sostituita dalla posta «Riserva da capitale»; b. le poste 2.15 «Riserva legale da utili», 2.16 «Riserve facoltative da utili» e
2.18 «Utile riportato / perdita riportata» sono accorpate nella posta «Riserva
da utili».
2. Conto economico
La posta 4.2 «Proventi da partecipazioni» nel conto economico è suddivisa in: a. proventi da partecipazioni valutate secondo il metodo dell’equivalenza (equity method); b. proventi da altre partecipazioni non consolidate.
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Allegato 3 (art. 88)
Divergenze del conto di gruppo rispetto all’articolazione minima di cui all’allegato 1 OBCR
1. Bilancio
Il bilancio del conto di gruppo presenta le seguenti divergenze rispetto all’artico- lazione minima di cui all’allegato 1 OBCR: a. la posta 1.11 «Partecipazioni» è sostituita dalla posta «Partecipazioni non consolidate»; b. la posta 2.14 «Riserva legale da capitale» è sostituita dalla posta «Riserva da capitale»; c. le poste 2.15 «Riserva legale da utili», 2.16 «Riserve facoltative da utili» e
2.18 «Utile riportato / perdita riportata» sono accorpate nella posta «Riserva
da utili»; d. è introdotta la posta supplementare «Riserva da conversione di valuta este- ra». Essa è collocata dopo la posta «Riserva da utili»; e. è introdotta la posta supplementare «Quote minoritarie nel capitale proprio». Essa è collocata dopo la posta «Proprie quote di capitale»; f. la posta 2.19 «Utile / Perdita (risultato del periodo)» è sostituita dalla posta «Utile del gruppo / Perdita del gruppo». Le quote minoritarie nella posta «Utile del gruppo / Perdita del gruppo» sono indicate separatamente.
2. Conto economico
I proventi da partecipazioni nel conto economico sono suddivisi in: a. proventi da partecipazioni valutate secondo il metodo dell’equivalenza (equity method); b. proventi da altre partecipazioni non consolidate.
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3. Allegato al conto di gruppo
3.1 Il conto di gruppo non contiene le seguenti poste:
a. posta 17 «Presentazione del capitale sociale»; b. posta 20 «Indicazione dei titolari di partecipazioni significative»; c. posta 22 «Indicazioni ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 20139 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa e dell’articolo 663c capoverso 3 CO10 per le banche i cui titoli di parteci- pazione sono quotati». 3.2 Nella posta 21 «Indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composi- zione del capitale proprio» le componenti del capitale proprio, in particolare i dettagli sulle singole categorie del capitale sociale e l’importo delle riserve non distribuibili, non sono pubblicate.
9 RS 221.331 10 RS 220
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