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AS 2019 469

Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera relativo al cumulo di origine tra l'Unione europea, la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera relativo al cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera, il Regno di Norvegia e la Repubblica di Turchia nel quadro del Sistema generalizzato di preferenze

Concluso il 21 giugno 2017 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2019

Signor Urs Bucher Bruxelles, il 21 giugno 2017 Ambasciatore Missione della Svizzera presso l’Unione europea Bruxelles Belgio Signora Marlene Bonnici Ambasciatore Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri dell’Unione europea Bruxelles Belgio

Signora, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: «1. L’Unione europea («UE») e la Confederazione svizzera («Svizzera») in quanto parti del presente Accordo riconoscono che, ai fini del sistema di preferenze genera- lizzate («SGP»), entrambe le parti applicano norme di origine simili in base ai seguenti principi generali: a) definizione della nozione di «prodotti originari» in base agli stessi criteri; b) disposizioni sul cumulo di origine regionale; c) disposizioni per applicare il cumulo a materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SGP, dell’UE, della Norvegia, della Svizzera o della Turchia;

RS 0.632.401.021

2016-2182 469

Cumulo di origine tra l’Unione europea, la Confederazione Svizzera, il RU 2019

d) disposizioni per una tolleranza generale per i materiali non originari; e) disposizioni per la non modificazione di prodotti del paese beneficiario; f) disposizioni per il rilascio o la compilazione di prove di origine sostitutive; g) necessità di cooperazione amministrativa con le autorità competenti dei Pae- si beneficiari in materia di prove di origine. 2. L’UE e la Svizzera riconoscono che i materiali originari, ai sensi delle rispettive norme di origine dell’SGP, dell’UE, della Svizzera, della Norvegia o della Turchia vengono a essere considerati originari di un Paese beneficiario del regime SGP di una delle parti se in tale Paese beneficiario sono sottoposti a lavorazioni o trasfor- mazioni che vadano oltre le operazioni considerate di lavorazione o trasformazione insufficiente a conferire il carattere di prodotti originari. Il presente comma si appli- ca a materiali originari della Norvegia e della Turchia, subordinatamente al comple- tamento delle condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 15 e 16. Le autorità doganali degli Stati membri dell’UE e della Svizzera si prestano recipro- camente un’adeguata cooperazione amministrativa, in particolare ai fini della verifi- ca successiva delle prove di origine per i materiali di cui al primo comma. Si appli- cano le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa stabilite nel protocollo n. 3 dell’Accordo del 22 luglio 19721 tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dall’organizza- zione istituita dalla Convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502. 3. L’UE e la Svizzera si impegnano ad accettare le prove di origine sostitutive sotto forma di certificati di origine sostitutivi, modulo A, («certificati sostitutivi») rilascia- ti dalle autorità doganali dell’altra parte e le attestazioni di origine sostitutive redatte dai rispeditori dell’altra parte, registrate a tal fine. Ciascuna parte può valutare l’ammissibilità al trattamento preferenziale di prodotti oggetto di prove di origine sostitutive in conformità alla propria legislazione. 4. Ciascuna delle parti provvede affinché siano rispettate le seguenti condizioni

prima dell’emissione o della redazione di una prova di origine sostitutiva: a) le prove di origine sostitutive possono essere rilasciate o compilate soltanto se le prove di origine iniziali sono state rilasciate o compilate in conformità alla legislazione applicabile nell’UE o in Svizzera; b) soltanto nel caso in cui i prodotti non siano stati immessi in libera pratica sul territorio di una parte contraente, la prova di origine o la prova di origine sostitutiva può essere sostituita da una o più prove di origine sostitutive al

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