AS 2019 4701
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Ordinanza sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Modifica del 27 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 25 agosto 20041 sull’Ufficio di comunicazione in materia di rici- claggio di denaro è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni
1 Intutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 1 capoverso 2 lettera a numero 5,
«Commissione federale delle case da gioco» è sostituito con «CFCG».
2 In tutta l’ordinanza «GEWA» è sostituito con «sistema d’informazione».
Art. 1 cpv. 2 lett. a, c ed e
2 Per adempiere i suoi compiti, l’Ufficio di comunicazione:
a. riceve ed esamina le comunicazioni:
1. degli intermediari finanziari,
2. degli organismi di autodisciplina,
3. degli organismi di vigilanza,
4. dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
5. della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
6. dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione ai sensi dell’arti-
colo 105 della legge federale del 29 settembre 20172 sui giochi in dena- ro (Autorità intercantonale),
7. dei commercianti ai sensi dell’articolo 8a LRD,
8. degli uffici di revisione dei commercianti ai sensi dell’articolo 15 LRD;
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c. decide se e quali informazioni comunicate sono trasmesse alle autorità can- tonali e federali di perseguimento penale; e. gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamen- to del terrorismo;
Art. 2 lett. c, d ed e L’Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le informazioni: c. secondo l’articolo 16 capoverso 1 LRD, se sono effettuate:
1. dalla FINMA,
2. dagli organismi di vigilanza,
3. dalla CFCG,
4. dall’Autorità intercantonale;
d. di commercianti nonché dei loro uffici di revisione secondo gli articoli 9 capoverso 1bis e 15 capoverso 5 LRD; e. secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP3.
Art. 3 Analisi delle comunicazioni
1 Le comunicazioni di cui all’articolo 2 lettere a–c indicano:
a. il nome dell’intermediario finanziario, dell’autorità o dell’organismo da cui proviene la comunicazione, con l’indicazione di un numero di telefono tra- mite il quale è possibile contattare direttamente la persona competente; b. l’autorità o l’organismo ai sensi dell’articolo 12 LRD o dell’articolo 43a del- la legge federale del 22 giugno 20074 sulla vigilanza dei mercati finanziari che vigila sull’intermediario finanziario; c. i dati che consentono di identificare la controparte dell’intermediario finan- ziario conformemente all’articolo 3 LRD; d. i dati che consentono di identificare l’avente economicamente diritto con- formemente all’articolo 4 LRD; e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell’intermediario finanziario; f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione, compreso il saldo attuale del conto; g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d’affari, com- presi il suo oggetto e il suo scopo, nonché il numero e la data di apertura del- la relazione d’affari interessata;
3 RS 196.1 4 RS 956.1
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h. una descrizione e una documentazione per quanto possibile precise degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione, compresi gli estratti conto e i documenti giustificativi dettagliati che documentano le transazioni sospette nonché eventuali collegamenti con altre relazioni d’affari ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305ter capoverso 2 CP5 nonché il risultato degli accertamenti svolti secondo l’articolo 6 LRD. 2 Le comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 lettera d contengono per analogia almeno i dati ai sensi del capoverso 1 lettere a, c–e nonché h. 3 Se le persone e le istituzioni che effettuano una comunicazione secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 LVP6 non sono intermediari finanziari ai sensi della LRD, la loro comunicazione contiene almeno le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera f, sempre che ne siano a conoscenza.
Art. 3a Comunicare con l’Ufficio di comunicazione 1 L’Ufficio di comunicazione mette a disposizione per lo scambio di comunicazioni un apposito sistema d’informazione. 2 Chi utilizza per comunicare con l’Ufficio di comunicazione il sistema d’informa- zione deve dapprima registrarvisi. 3 Chi non utilizza il sistema d’informazione compila l’apposito modulo dell’Ufficio di comunicazione e trasmette la comunicazione in modo protetto.
4 I documenti di cui all’articolo 3 sono trasmessi all’Ufficio di comunicazione.
Art. 4 cpv. 1, 3 e 4 1 Le comunicazioni e le altre informazioni trasmesse all’Ufficio di comunicazione sono registrate nel sistema d’informazione. L’Ufficio di comunicazione conferma la ricezione dopo aver ricevuto tutti i dati di cui agli articoli 3 capoverso 1 e 3a capo- versi 3 e 4. Il termine di cui all’articolo 23 capoverso 5 LRD inizia a decorrere dalla data della conferma di ricezione. 3 Se trasmette informazioni che gli sono state comunicate a un’autorità di persegui- mento penale ai sensi dell’articolo 23 capoverso 5 LRD o riceve una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione indica fino a quando rimane in vigore il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.
4 Abrogato
Art. 7 cpv. 1 lett. d
1 L’Ufficio di comunicazione può richiedere alle autorità e agli uffici di cui
all’articolo 4 capoverso 1 LUC e all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LRD tutte le infor- mazioni riguardanti il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità
5 RS 311.0 6 RS 196.1
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organizzata e il finanziamento del terrorismo necessarie all’adempimento dei suoi compiti legali. L’Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se: d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG o dell’Autorità intercantonale.
Titolo prima dell’art. 8 Sezione 3: Trasmissione di informazioni a un’autorità di perseguimento penale
Art. 8 Denuncia a un’autorità di perseguimento penale 1 Sulla base delle informazioni raccolte, l’Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD. Le informazioni che trasmette a un’autorità di perseguimento penale non possono contenere alcuna indicazione relativa all’autore della comunicazione o alla persona che ha comunicato informazioni.
2 Se, in base a nuovi elementi, l’Ufficio di comunicazione ritiene che vi sia un
sospetto fondato, può trasmettere all’autorità di perseguimento penale le informa- zioni comunicate che sino ad allora non aveva trasmesso ai sensi dell’articolo 23 capoverso 4 LRD.
Art. 10 cpv. 1 lett. c–e
1 L’Ufficio di comunicazione può informare:
c. la FINMA: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 1; cbis. gli organismi di vigilanza: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunica- zioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 2; d. la CFCG: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 3; e. l’Autorità intercantonale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunica- zioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 4.
Art. 12 cpv. 2
2 Se è a conoscenza che un’autorità di perseguimento penale sta già conducendo
un’inchiesta contro persone menzionate nella domanda, l’Ufficio di comunicazione rinvia di norma l’autorità richiedente all’autorità di perseguimento penale in que- stione per ottenere ulteriori informazioni.
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Titolo dopo l’art. 13 Capitolo 4: Sistema d’informazione
Art. 14, frase introduttiva e lett. e L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per: e. collaborare con la FINMA, la CFCG e l’Autorità intercantonale;
Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e lett. a 1 Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la crimina- lità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’infor- mazione concernono: a. le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
Art. 17 Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 18 Funzioni
1 Il sistema d’informazione serve per:
a. registrare, trattare e analizzare:
1. comunicazioni,
2. informazioni provenienti da uffici di comunicazione esteri,
3. lo scambio di informazioni tra autorità,
4. transazioni,
5. dati concernenti persone fisiche e giuridiche,
6. categorie tematiche,
7. sentenze, decisioni di non luogo a procedere nonché ulteriori decisioni
delle autorità penali ai sensi dell’articolo 29a capoversi 1 e 2 LRD; b. valutare e allestire statistiche anonimizzate; c. allestire grafici; d. gestire lo scambio di messaggi; e. registrare l’utilizzazione del sistema d’informazione da parte dei collabora- tori dell’Ufficio di comunicazione. 2I dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’allegato 1.
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Art. 23 cpv. 2 lett. c
2 La statistica contiene:
c. per le procedure ai sensi del capoverso 1 lettera c: dati sul numero delle de- nunce trasmesse all’autorità di perseguimento penale e sull’esito della pro- cedura.
Art. 26 Restrizioni concernenti la comunicazione di dati 1 All’atto della comunicazione di dati provenienti dal sistema d’informazione vanno osservati i divieti di utilizzazione. Se l’Ufficio di comunicazione intende trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati di richiedenti l’asilo, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione che si trovano in Svizzera, si applicano le condizio- ni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19997 sull’asilo. L’Ufficio di comunicazione può trasmettere al Paese d’origine o di provenienza dati concernenti persone ammesse provvisoriamente soltanto alle condizioni previste dall’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati e previa consulta- zione della Segreteria di Stato della migrazione. 2 L’Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del sistema d’informa- zione qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.
Art. 30a Disposizione transitoria della modifica del 27 novembre 2019 Le informazioni contenute nel sistema d’informazione GEWA comunicate all’Ufficio di comunicazione secondo il diritto anteriore saranno trasferite e trattate nel nuovo sistema d’informazione.
II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza dell’11 novembre 20159 sul riciclaggio di denaro è modificata come segue:
Art. 20 cpv. 3 3 La trasmissione delle comunicazioni è retta dall’articolo 3a capoversi 1, 2 e 3 dell’ordinanza del 25 agosto 200410 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
7 RS 142.314 8 RS 235.1 9 RS 955.01 10 RS 955.23
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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
27 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 18 cpv. 2)
Dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione
1 Dati relativi alla gestione delle comunicazioni (gestione dei casi)
1.1 Dati di base
a. Numero della comunicazione (numerazione progressiva) b. Numero del caso (numerazione progressiva) c. Numero di riferimento dell’intermediario finanziario o del commer- ciante d. Data della comunicazione e. Tipo di comunicazione f. Cantone g. Categoria h. Motivo del sospetto i. Fatti j. Motivazione k. Reato preliminare
1.2 Decisione delle autorità penali
a. Numero di riferimento b. Tipo di caso c. Stato del caso d. Nome dell’imputato e. Nome dell’avvocato f. Data dell’atto di accusa g. Nome dell’autorità penale h. Data di attribuzione i. Data del passaggio in giudicato j. Data dell’audizione k. Tipo di decisione l. Data della decisione m. Contenuto della decisione n. Tipo di misura o. Data della misura p. Descrizione della misura
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2 Dati relativi alla gestione delle persone
2.1 Persone fisiche
2.1.1 Dati relativi alla persona
a. Ruolo b. Titolo c. Nome d. Secondo nome e. Cognome f. Alias / pseudonimo g. Sesso h. Data di nascita i. Luogo di nascita / luogo di attinenza j. Nazionalità k. Professione l. Indirizzo e-mail m. Data del decesso n. Tipo di numero di telefono o. Tipo di connessione telefonica p. Prefisso q. Numero di telefono r. Tipo di indirizzo s. Indirizzo t. NPA u. Luogo v. Cantone w. Paese
2.1.2 Origine dei valori patrimoniali
2.1.3 Dati relativi al documento
a. Tipo di documento b. Numero del documento c. Data di rilascio d. Data di scadenza e. Autorità di rilascio f. Paese di rilascio
2.1.4 Ulteriori dati relativi a persone politicamente esposte (PPE)
a. PPE Durata b. PPE Paese
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2.1.5 Dati relativi al datore di lavoro
a. Indirizzo b. NPA c. Luogo d. Cantone e. Paese f. Numero di telefono g. Tipo di numero di telefono h. Tipo di connessione telefonica i. Prefisso
2.2 Persone giuridiche
a. Nome b. Nome figurante nel registro di commercio c. Forma giuridica d. Settore di attività e. Numero d’identificazione f. Data di costituzione g. Luogo di costituzione h. Cantone di costituzione i. Società di sede j. Sito Internet k. Data cessazione attività l. Osservazioni m. Tipo di indirizzo n. Indirizzo o. NPA p. Luogo q. Cantone r. Paese
3 Dati relativi alla gestione dell’autorità penale
3.1 Dati relativi all’organizzazione
a. Nome b. Numero d’identificazione c. Stato d. Data di registrazione
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3.2 Dati relativi all’utente
a. Titolo b. Nome c. Cognome d. Sesso e. Professione f. Funzione g. Tipo di numero di telefono h. Tipo di connessione telefonica i. Prefisso j. Numero di telefono k. Tipo di indirizzo l. Indirizzo m. NPA n. Luogo o. Cantone p. Paese
4 Dati relativi alla gestione di intermediari finanziari e
commercianti
4.1 Dati relativi all’organizzazione
a. Nome b. Numero d’identificazione c. Data di registrazione
4.2 Dati relativi all’utente
a. Titolo b. Nome c. Cognome d. Sesso e. Professione f. Funzione g. Tipo di numero di telefono h. Tipo di connessione telefonica i. Prefisso j. Numero di telefono k. Tipo di indirizzo l. Indirizzo m. NPA n. Luogo
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o. Cantone p. Paese
5 Dati relativi a conti
5.1 Dati relativi alla relazione d’affari
a. Nome dell’istituto b. Luogo della relazione d’affari c. Cantone della relazione d’affari
5.2 Dati relativi al conto
a. Numero di conto b. IBAN c. Numero del cliente d. Nome del conto e. Numero BIC/Clearing f. Tipo di conto g. Stato del conto h. Valuta del conto i. Saldo del conto in valuta del conto j. Saldo del conto in CHF k. Data di apertura del conto l. Data di chiusura del conto
5.3 Dati relativi alle transazioni
a. Numero della transazione b. Data della transazione c. Tipo di transazione d. Importo della transazione in valuta estera / CHF e. Luogo della transazione (soltanto in caso di transazioni in contanti o ATM) f. Paese della transazione g. Valuta della transazione h. Osservazione in merito alla transazione i. Motivo del pagamento
6 Dati concernenti beni e servizi relativi a comunicazioni
6.1 Dati relativi a beni e servizi
a. Tipo b. Produttore c. Descrizione
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d. Valore stimato e. Valore di mercato f. Stato g. Valuta nella quale è acquistato il bene o il servizio h. Misura i. Unità di misura
6.2 Dati relativi al venditore e all’acquirente
a. Nome del venditore b. Nome dell’acquirente c. Tipo di indirizzo d. Indirizzo e. NPA f. Luogo g. Cantone h. Paese i. Data di registrazione j. Numero di registrazione k. Numero di identificazione l. Informazioni secondo l’art. 19 ORD
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