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AS 2019 587

Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Concorrenza all'esportazione. Decisione ministeriale del 19 dicembre 2015

Traduzione

Accordo del 15 aprile 19941 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Concorrenza all’esportazione Decisione ministeriale del 19 dicembre 20152

Adottata il 19 dicembre 2015 Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20173 Entrata retroattivamente in vigore per la Svizzera il 19 dicembre 2015

La Conferenza ministeriale, visto il capoverso 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, decide quanto segue:

Considerazioni generali 1. I membri riaffermano il loro impegno, assunto attraverso la Dichiarazione mini- steriale di Bali del 2013 sulla concorrenza all’esportazione4, di usare la massima moderazione nell’adottare qualsiasi forma di sovvenzione all’esportazione o misura d’esportazione di effetto equivalente. 2. Nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da conferire a un membro il diritto di accordare, direttamente o indirettamente, sovven- zioni all’esportazione che eccedano quanto specificato negli elenchi di impegni specifici dei membri o da derogare in altro modo agli obblighi stabiliti all’articolo 8 dell’Accordo sull’agricoltura. Inoltre, nessuna disposizione può essere interpretata in modo da implicare una qualsiasi modifica degli obblighi e dei diritti derivanti dall’articolo 10.1 dell’Accordo sull’agricoltura né da ridurre in un qualsiasi modo altri obblighi derivanti dall’Accordo sull’agricoltura o da altri accordi dell’OMC. 3. Inoltre, nessuna disposizione della presente Decisione può essere interpretata in modo da ridurre gli impegni vigenti derivanti dalla Decisione ministeriale di Marra- kech dell’aprile 1994 sulle misure relative ai possibili effetti negativi del programma di riforma sui Paesi meno avanzati e sui Paesi in via di sviluppo importatori netti di

Allegato20

Sovvenzioni all’esportazione

In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esporta- zione21 e in aggiunta agli obblighi annuali di notifica stabiliti dalle disposizioni pertinenti dell’Accordo sull’agricoltura e dalle relative decisioni, i membri conti- nuano a fornire informazioni sulle sovvenzioni all’esportazione nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

1. fornire informazioni su modifiche operazionali delle misure.

Crediti all’esportazione, garanzie di credito all’esportazione o programmi di assicurazione (finanziamento all’esportazione) In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esporta- zione, i membri continuano a fornire informazioni sui crediti all’esportazione, sulle garanzie di credito all’esportazione o sui programmi di assicurazione nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura: 1. descrivere il programma (classificazione all’interno delle seguenti categorie: sostegno finanziario diretto, copertura dei rischi, accordi di credito intergo- vernativi o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico del credito all’esporta- zione) e legislazione pertinente;

2. descrivere l’entità di finanziamento all’esportazione;

3. indicare il valore totale delle esportazioni di prodotti agricoli coperte da cre- diti all’esportazione, garanzie di credito all’esportazione o programmi di as- sicurazione e utilizzo per programma;

4. indicare la media annuale dei tassi di premio/delle commissioni per pro-

gramma;

5. indicare il termine di rimborso massimo per programma;

6. indicare i termini di rimborso annui medi per programma;

7. indicare la destinazione o i gruppi di destinazioni per programma;

8. indicare l’utilizzo del programma per prodotto o gruppi di prodotti.

20 In deroga al paragrafo 4 della presente Decisione, I Paesi membri in via di sviluppo mettono in atto questo allegato entro cinque anni dalla data di adozione della presente De- cisione, salvo che siano nelle condizioni di farlo prima.

Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2019

Aiuto alimentare In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esporta- zione, i membri continuano a fornire informazioni sugli aiuti alimentari internazio- nali nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

1. descrivere il prodotto;

2. indicare la quantità e/o il valore dell’aiuto fornito;

3. indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito in natura o svincolato in contanti e se è stata autorizzata la monetizzazione;

4. indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito completamente sotto forma di

donazioni o a condizioni preferenziali; 5. descrivere la relativa valutazione delle necessità (e da chi è stata effettuata) e indicare se l’aiuto alimentare è stato fornito in risposta a una dichiarazione o a un appello di emergenza (e da parte di chi); 6. indicare se le disposizioni sulla fornitura dell’aiuto alimentare contemplano la possibilità di una riesportazione.

Imprese commerciali di stato esportatrici di prodotti agricoli In conformità con la Decisione ministeriale di Bali sulla concorrenza all’esporta- zione, i membri continuano a fornire informazioni sulle imprese commerciali di Stato esportatrici di prodotti agricoli nel contesto di un processo d’esame annuale, secondo la seguente struttura:

1. elencare le imprese commerciali di Stato

– identificare le imprese commerciali di Stato, – descrivere i prodotti interessati (indicando le voci tariffarie corrispon- denti);

2. descrivere la ragione e la finalità

– indicare i motivi per cui l’impresa commerciale di Stato è stata costitui- ta e/o viene mantenuta in essere, – indicare in modo succinto la base giuridica per la concessione di privi- legi o diritti speciali o esclusivi, comprese le disposizioni legali e una sintesi dei poteri statutari o costituzionali;

3. descrivere il funzionamento dell’impresa commerciale di Stato

– fornire una panoramica sommaria delle operazioni svolte dall’impresa commerciale di Stato, – specificare i privilegi o i diritti speciali o esclusivi di cui gode l’impresa commerciale di Stato.

Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2019

Informazioni supplementari sotto riserva delle usuali considerazioni sulla confiden- zialità commerciale:

1. esportazioni (valore/volume);

2. prezzi all’esportazione;

3. destinazione dell’esportazione.

Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2019

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