AS 2019 609
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)
Modifica del 14 ottobre 2015 (RU 2015 4351; RS 747.201.1)
Art. 148g cpv. 4
Invece di: 4 Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
Leggasi: 4 Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti secondo le norme tecniche di cui al capoverso 3, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
12 febbraio 2019 Cancelleria federale
2019-0335 609
O sulla navigazione interna. Correzione RU 2019
610