AS 2019 669
Ordinanza dell'UFAG concernente il controllo dei mosti d'uva, dei succhi d'uva e dei vini destinati all'esportazione
Ordinanza dell’UFAG concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione
del 1° febbraio 2019
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), visto l’articolo 42 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino, ordina:
Art. 1 Attestato di controllo della qualità per l’esportazione Se per l’esportazione di mosti d’uva, succhi d’uva e vini il Paese di destinazione esige un attestato di controllo della qualità, questo viene rilasciato conformemente alle disposizioni della presente ordinanza.
Art. 2 Controllo della qualità 1 L’analisi standard per il controllo della qualità verte sulle seguenti caratteristiche:
a. per il mosto d’uva e il succo d’uva:
1. densità,
2. estratto secco totale,
3. acidità totale,
4. acidità volatile,
5. acidità citrica,
6. anidride solforosa totale;
b. per il vino e il mosto d’uva parzialmente fermentato:
1. titolo alcolometrico volumico totale,
2. titolo alcolometrico volumico effettivo,
3. estratto secco totale,
4. acidità totale,
5. acidità volatile,
RS 916.145.211 1 RS 916.140
2018-3280 669
Controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati RU 2019 all’esportazione. O dell’UFAG
6. acidità citrica,
7. anidride solforosa totale.
2 A seconda delle esigenze del Paese di destinazione, possono essere effettuate
analisi supplementari ai fini del controllo della qualità.
Art. 3 Domande di attestato per il controllo della qualità
1 Le domande di attestato per il controllo della qualità devono essere inoltrate
all’UFAG utilizzando il modulo previsto a tale scopo. 2 Se il Paese di destinazione esige documenti particolari, questi ultimi devono essere allegati alla domanda. 3 I richiedenti sono tenuti, se si può ragionevolmente esigere da essi, a compilare personalmente i documenti per l’esportazione e ad allegarli alla domanda. 4 Al laboratorio dei vini per l’esportazione della Stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera agroalimentare (Agroscope) devono essere inviate, contemporaneamente alla domanda, due bottiglie originali contenenti almeno 5 dl del prodotto destinato all’esportazione oppure, se il prodotto non è ancora stato imbottigliato, due campioni di 5 dl ciascuno.
Art. 4 Controllo e rapporto d’analisi
1 I rapporti d’analisi redatti da Agroscope sono validi dodici mesi.
2 Per i vini esteri riesportati verso l’Unione europea (UE) i rapporti d’analisi effet- tuati da organismi terzi iscritti nell’elenco dell’UE degli organismi o dei servizi designati dai Paesi d’origine secondo il Regolamento delegato (UE) 2018/2732 sono riconosciuti da Agroscope fino a dodici mesi dopo la redazione.
Art. 5 Numero di riferimento Se il Paese di destinazione richiede un numero di riferimento sui documenti, occorre indicare il numero del registro del Controllo svizzero del commercio dei vini.
Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19983 concernente il controllo dei mosti d’uva, dei succhi d’uva e dei vini destinati all’esportazione è abrogata.
2 Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017,
GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1. 3 RU 1999 609, 2002 1381
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Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2019.
1° febbraio 2019 Ufficio federale dell’agricoltura: Andrea Leute
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