AS 2019 829
AS 2019 829
Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo
RS 0.232.112.21; RU 1996 2810
Modifiche del regolamento d’esecuzione Adottate dall’Assemblea dell’Unione di Madrid l’11 ottobre 2016 Entrate in vigore il 1° febbraio 2019
Traduzione
[…]
Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali […]
Regola 22 Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione che ne risulta o della registrazione di base […] 2) [Iscrizione e trasmissione della notifica; radiazione della registrazione interna- zionale] […] b) Quando una notifica di cui all’alinea 1) a) oppure c) richiede la radiazione della registrazione internazionale e soddisfa le condizioni di tale alinea, l’Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, la registrazione interna- zionale nel registro internazionale. A seguito della suddetta notifica, l’Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, anche le registrazioni internazionali risultanti da un cambiamento parziale di titolare o da una divi- sione iscritte sotto la registrazione internazionale radiata e quelle risultanti dalla loro fusione.
2018-3666 829
Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2019
Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche […]
Regola 27 Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione; dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è privo di effetto […] 3) [Abrogato] […]
Regola 27bis Divisione di una registrazione internazionale 1) [Domanda di divisione di una registrazione internazionale] a) Le domande di divisione di una registrazione internazionale presentate da un titolare per una parte soltanto dei prodotti e servizi nei confronti di una parte contraente designata devono essere presentate all’Ufficio internazionale tra- mite il modulo ufficiale dell’Ufficio di tale parte contraente designata appe- na quest’ultima è certa che la divisione oggetto della domanda soddisfa, an- che in materia di tasse, i requisiti del diritto applicabile. b) La domanda deve indicare i) la parte contraente dell’Ufficio che presenta la domanda; ii) il nome dell’Ufficio che presenta la domanda; iii) il numero della registrazione internazionale; iv) il nome del titolare; v) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la divisione, raggrup- pati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e servizi; vi) l’ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamen- to, o le direttive per addebitare l’ammontare richiesto su un conto aper- to presso l’Ufficio internazionale, e l’identità di chi effettua il pagamen- to o dà le direttive. c) La domanda deve essere firmata dall’Ufficio che presenta la domanda e, quando l’Ufficio lo pretende, anche dal titolare. d) Una domanda presentata in virtù del presente alinea può contenere o essere accompagnata da una dichiarazione trasmessa in conformità della regola 18bis o 18ter per i prodotti e servizi indicati nella domanda. 2) [Tassa] La divisione di una domanda internazionale è subordinata al pagamento della tassa indicata al punto 7.7 dell’elenco delle tasse e degli emolumenti.
Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2019
3) [Domanda irregolare] a) Se la domanda non soddisfa le condizioni previste, l’Ufficio internazionale invita l’Ufficio che ha presentato la domanda a correggere l’irregolarità e ne informa contemporaneamente il titolare. b) Se l’Ufficio non corregge l’irregolarità entro tre mesi a decorrere dalla data dell’invito secondo il punto a), la domanda internazionale è considerata abbandonata e l’Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporanea- mente all’Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare e rimborsa la tassa pagata in virtù dell’alinea 2), dopo la deduzione di un ammontare cor- rispondente a metà della tassa. 4) [Iscrizione e notifica] a) Se l’Ufficio internazionale constata che la domanda soddisfa le condizioni richieste, iscrive la divisione, crea una registrazione internazionale divisa nel registro internazionale e notifica questo fatto contemporaneamente all’Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare. b) La divisione di una registrazione internazionale è iscritta con la data in cui la domanda è stata ricevuta dall’Ufficio internazionale o, se del caso, la data in cui è stata corretta l’irregolarità di cui all’alinea 3). 5) [Domanda non considerata tale] Una domanda di divisione di una registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata che non è oppure non è più designata per le classi della classificazione internazionale dei prodotti e servizi indicate nella domanda, non è considerata tale. 6) [Dichiarazione in base alla quale una parte contraente non presenterà una domanda di divisione] Una parte contraente la cui legislazione non prevede la divisione delle domande di registrazione o delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall’Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non presenterà una domanda di cui all’alinea 1) all’Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento.
Regola 27ter Fusione di registrazioni internazionali 1) [Fusione di registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parzia- le di titolare] Se la medesima persona fisica o giuridica è iscritta come titolare di due o più regi- strazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare, tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamen- te o per il tramite dell’Ufficio della parte contraente del titolare. La domanda è presentata all’Ufficio internazionale mediante l’apposito modulo ufficiale. L’Ufficio internazionale iscrive la fusione, notifica questo fatto contemporaneamente agli Uffici della o delle parti contraenti designate che sono interessate dalla modifica e al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, anche a detto Ufficio.
Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2019
2) [Fusione di registrazioni internazionali che risultano dall’iscrizione della divi- sione di una registrazione internazionale] a) Una registrazione internazionale che risulta da una divisione è fusa con la registrazione internazionale da cui è stata divisa dietro richiesta del titolare, presentata per il tramite dell’Ufficio che ha presentato la domanda di cui alla regola 27bis 1), sempreché la stessa persona fisica o giuridica sia stata iscritta come titolare delle due registrazioni internazionali suddette e che l’Ufficio interessato sia certo che la domanda soddisfa le condizioni definite nel diritto applicabile incluse le condizioni relative alle tasse. La domanda è pre- sentata all’Ufficio internazionale mediante l’apposito modulo ufficiale. L’Ufficio internazionale iscrive la fusione e notifica questo fatto contempo- raneamente all’Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare. b) L’Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede la fusione delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vi- gore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall’Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non pre- senterà una domanda di cui al punto a) all’Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento.
Capitolo 7: Bollettino e base dati
Regola 32 Bollettino 1) [Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali] a) L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti […] viiibis) le divisioni iscritte in virtù della regola 27bis 4) e le fusioni iscritte in virtù della regola 27ter; […] xi) le informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20 bis, 21, 21bis, 22 2) a), 23, 27 4) e 40 3); […] […] 2) [Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali] L’Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i) qualsiasi notifica fatta in virtù delle regole 7, 20bis 6), 27bis 6), 27ter 2) b) o
40 6) e qualsiasi dichiarazione fatta in virtù della regola 17 5) d) o e);
[…]
Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2019
Capitolo 9: Disposizioni diverse […]
Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie […] 6) [Incompatibilità con la legislazione nazionale] Se, alla data in cui la presente regola entra in vigore o alla data in cui una parte contraente diventa vincolata dall’Accordo o dal Protocollo, le regole 27 bis 1) o 27ter 2) a) non sono compatibili con la legislazione nazionale della suddetta parte con- traente, tale o tali alinea, secondo il caso, non si applicano nei confronti della sud- detta parte contraente fintantoché continuano a essere incompatibili con tale legisla- zione, a condizione che la suddetta parte contraente notifichi questo fatto all’Ufficio internazionale prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall’Accordo o dal Protocollo. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento. […]
Registrazione internazionale dei marchi. RE comune RU 2019
Elenco delle tasse e degli emolumenti Franchi svizzeri
[…]
7. Iscrizioni diverse
[…]
7.7 Divisione di una registrazione internazionale 177
[…]