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AS 2019 855

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe

Modifica del 6 marzo 2019

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 22 dell’ordinanza del 19 marzo 20023 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe è modificato.

II La presente ordinanza entra in vigore il 7 marzo 2019 alle ore 18.004.

6 marzo 2019 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin

1 RS 946.231 2 Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell’allegato presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indi- rizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera. 3 RS 946.209.2

4 Pubblicazione urgente del 7 marzo 2019 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge

del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2019-0632 855

Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe. O RU 2019

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