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AS 2019 857

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS (Ordinanza sulle indennità di volo del DDPS)

del 15 febbraio 2019

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 48 capoverso 2 e 115 lettera e dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers), ordina:

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina le indennità per le seguenti categorie di personale nel DDPS: a. piloti militari di professione; b. operatori di bordo di professione; c. operatori FLIR di professione; d. esploratori paracadutisti di professione; e. fotografi di bordo di professione; f. membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempimento dell’ordine di volo; g. piloti da trasporto civili del Servizio dei trasporti aerei della Confederazione (STAC); h. piloti collaudatori; i. ingegneri addetti alle prove in volo; j. operatori di bordo dell’Ufficio federale di topografia (operatori di bordo S+T).

RS 172.220.111.342.1 1 RS 172.220.111.3

2018-3813 857

O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Sezione 2: Membri del servizio di volo militare

Art. 2 Indennità 1 I piloti militari di professione, i piloti da trasporto civili dello STAC, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione, gli esploratori paracaduti- sti di professione e i fotografi di bordo di professione ricevono un’indennità confor- memente all’allegato 1 per il particolare impegno, per il frequente impiego nel servizio di volo e per il maggiore rischio. 2 L’indennità dei piloti militari di professione conformemente all’allegato 1 è ridotta come segue: a. classi di stipendio 30 e 31: riduzione del 10 per cento; b. classi di stipendio 32 e 33: riduzione del 20 per cento; c. classe di stipendio 34: riduzione del 30 per cento. 3 I piloti militari di professione assegnati alla classe di stipendio 35 o a una classe superiore, oppure che esercitano una funzione al di fuori del DDPS, non hanno alcun diritto all’indennità di cui al capoverso 1 4 I membri dell’equipaggio che a bordo dell’aeromobile contribuiscono all’adempi- mento dell’ordine di volo ricevono un’indennità per ogni minuto di volo conforme- mente all’allegato 3.

Art. 3 Durata del diritto all’indennità 1 Hanno diritto all’indennità conformemente all’allegato 1 i piloti militari di profes- sione dopo aver concluso con successo la scuola per piloti delle Forze aeree, i piloti da trasporto civili dello STAC dall’inizio dell’impiego, gli esploratori paracadutisti di professione dopo il periodo di prova e gli altri aventi diritto dopo l’ottenimento del brevetto. 2 L’indennità, in quanto parte integrante della continuazione del pagamento dello stipendio, continua a essere versata durante il prepensionamento secondo l’arti- colo 34a OPers.

Sezione 3: Personale di armasuisse

Art. 4 Indennità per i piloti collaudatori I piloti collaudatori ricevono un’indennità conformemente all’allegato 2 per il parti- colare impegno in relazione con il servizio di volo e il rischio supplementare ineren- te ai voli di collaudo.

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O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Art. 5 Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio Gli ingegneri addetti alle prove in volo e gli altri membri dell’equipaggio ai sensi dell’articolo 1 lettere i e f ricevono, per ogni minuto di volo, un’indennità commisu- rata alle esigenze, conformemente all’allegato 3.

Art. 6 Indennità per gli operatori di bordo S+T Gli operatori di bordo S+T ricevono un’indennità conformemente all’allegato 1 per il particolare impegno in relazione con il servizio di volo.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 7 Assicurazione Le indennità sono assicurate conformemente all’articolo 88a capoverso 1 OPers.

Art. 8 Sospensione dal servizio di volo 1 Chi è temporaneamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, o è assente dal servizio per malattia, infortunio o congedo di maternità, oppure è sospeso definitivamente dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici o a causa della diminuzione della capacità di prestazione fisica o psichica, ma continua a essere impiegato presso l’Amministrazione federale, ha diritto all’indennità secondo l’articolo 2 capoverso 1 e gli articoli 4 e 6 per la stessa durata per la quale ha diritto alla prestazione che il datore di lavoro versa agli impiegati in caso di impedimento al lavoro secondo l’articolo 29 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20002 sul perso- nale federale. 2 Chi è definitivamente sospeso dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici e non ha diritto a una rendita dell’AI, in caso di accertata invalidità professionale totale o parziale secondo l’articolo 88e OPers ha diritto, indipendentemente dall’età, a una pensione d’invalidità professionale di PUBLICA. 3 Se, dopo il compimento del 58° anno d’età, i piloti collaudatori sono definitiva- mente sospesi dal servizio di volo per motivi medico-aeronautici, l’indennità di cui all’allegato 2 è versata fintanto che rimangono impiegati nell’Amministrazione federale. L’indennità è tuttavia esclusa dalla compensazione del rincaro e dagli aumenti reali dello stipendio.

2 RS 172.220.1

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O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DDPS del 15 maggio 20033 sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS è abrogata.

Art. 10 Disposizioni transitorie

1 Nel caso di un’eventuale riduzione dello stipendio complessivo, comprese le

indennità, i diritti acquisiti nominali sono garantiti per la durata di due anni. Non sono considerate indennità le indennità previste dall’articolo 22 dell’ordinanza del 5 dicembre 19944 sul servizio di volo militare. 2 Gli impiegati che allo scadere della garanzia dei diritti acquisiti secondo il capo- verso 1 hanno già compiuto 57 anni non subiscono riduzioni dello stipendio com- plessivo, comprese le indennità.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

15 febbraio 2019 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Viola Amherd

3 RU 2003 1271, 2004 5009, 2008 2741 4 RU 1995 98, 2000 1743, 2002 1

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O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Allegato 1 (art. 2, 3 e 6)

Indennità per il personale delle Forze aeree e della S+T

L’indennità annuale conformemente all’articolo 2 capoverso 1 e all’articolo 6 am- monta a:

Fr.

1. Piloti militari di professione a. dal primo al terzo anno 29 576

b. dal quarto al sesto anno 40 530 c. dal settimo al nono anno 51 484 d. a partire dal decimo anno 62 831

2. Operatori di bordo a. dal primo al terzo anno 26 290

di professione b. dal quarto al sesto anno 37 244 c. a partire dal settimo anno 48 657

3. Operatori FLIR di professione 23 772

4. Operatori di bordo S+T 20 053

5. Esploratori paracadutisti 13 755

di professione

6. Fotografi di bordo 12 297

di professione

7. Piloti da trasporto civili a. dal primo al terzo anno 15 511

dello STAC b. dal quarto al sesto anno 21 044 c. a partire dal settimo anno 40 216

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O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Allegato 2 (art. 4 e 8)

Indennità per i piloti collaudatori

L’indennità annuale conformemente all’articolo 4 ammonta a:

Fr.

1. nel primo e nel secondo anno 54 770

2. nel terzo e nel quarto anno 65 723

3. nel quinto e nel sesto anno 76 677

4. nel settimo e nell’ottavo anno 87 630

5. a partire dal nono anno 104 039

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O sulle indennità di volo del DDPS RU 2019

Allegato 3 (art. 2 e 5)

Indennità per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio

L’indennità per ogni minuto di volo per gli ingegneri addetti alle prove in volo e per gli altri membri dell’equipaggio nel servizio di volo delle Forze aeree o di armasuis- se ammonta a:

Fr.

1. 2.72 a. Per voli con aeromobili, sistemi, armi o equipaggiamenti non

regolarmente ammessi alla circolazione. b. Per voli di valutazione, voli di accettazione, voli di verifica, voli ai limiti dell’inviluppo, voli fotografici e voli con aeromobili da combattimento.

2. 0.75 Per voli con aeromobili regolarmente ammessi alla circolazione:

a. nell’ambito di prove o di compiti aeronautici di armasuisse, compresi i sorvoli finalizzati all’approntamento e all’esercizio di aeromobili su piazze esterne; b. nell’ambito dell’esercizio di volo delle Forze aeree, per esempio in qualità di membro dell’equipaggio nella funzione di meccanico accompagnatore.

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