AS 2019 891
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone
Testo originale
Protocollo di adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF)
Concluso a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 marzo 2018
Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Confederazione Svizzera, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica di Francia, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, di seguito denominati «Parti Contraenti», firmatari a Parigi della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone il 16 dicembre 19881 (fatta eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi che l’ha firmata il 9 dicembre 1991), di seguito denominata «Convenzione», da un lato, e il Governo della Federazione Russa, dall’altro, considerato che le Parti Contraenti, come stabilito nel preambolo della Convenzione, nutrono la speranza che altri Paesi europei parteciperanno alle attività che intendono intraprendere insieme nell’ambito di questa Convenzione, considerato che nell’ottobre 2011 il Consiglio della Società «European Synchrotron Radiation Facility» (di seguito denominato «Società») ha approvato all’unanimità, conformemente alla Convenzione, la proposta di invitare la Federazione Russa ad aderire alla Convenzione alle medesime condizioni delle Parti Contraenti,
RS 0.424.101 1 RS 0.424.10
2015-0833 891
Adesione del Governo della Federazione Russa alla Convenzione sulla costruzione RU 2019 e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF). Prot.
considerato che il Consiglio della Società il 18 giugno 2012 ha adottato all’unani- mità una Risoluzione ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione con la quale si offriva alla Federazione Russa una quota di proprietà del 6 per cento della Società e si accettava un contributo forfetario di dieci milioni di euro (10 000 000 di euro) dalla Federazione Russa come indennità per i costi di costruzione, considerato che una quota di proprietà del 6 per cento della Società corrisponde a un contributo annuale al budget della Società di cinque milioni duecentosessantunomila euro (5 261 000 euro) ai prezzi del 2012, hanno concordato quanto segue:
Art. 1 In conformità con l’articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualità di Parte Contraente mediante l’acquisi- zione del 6 % delle quote della Società, corrispondenti a una quota di proprietà del
6 % della Società.
Art. 2 Il Governo della Federazione Russa versa un contributo forfetario di dieci milioni di euro, IVA esclusa (10 000 000 di euro) come indennità per i costi di costruzione da dedicare all’ammodernamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società. Tale contributo è dovuto entro l’anno successivo alla data della firma del presente Protocollo.
Art. 3 La Convenzione è modificata come segue:
1. Il preambolo è modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
«Il Governo del Regno del Belgio, Il Governo della Confederazione Svizzera, Il Governo del Regno di Danimarca, Il Governo della Repubblica di Finlandia, Il Governo della Repubblica di Francia, Il Governo della Repubblica Federale di Germania, Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Il Governo della Repubblica Italiana, Il Governo del Regno di Norvegia, Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, Il Governo della Federazione Russa, Il Governo del Regno di Spagna, Il Governo del Regno di Svezia, di seguito denominati «Parti Contraenti»,
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convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un’unica Parte Contraente; convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno tra loro in solido come un’unica Parte Contraente; riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Con- venzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014; desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell’Europa nel mondo e intensi- ficare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari; riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestirà in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali; nella speranza che altri Paesi europei parteciperanno alle attività che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione; basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all’Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in conside- razione del Protocollo datato 22 dicembre 1987; avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunità scientifica; hanno convenuto quanto segue:»
2. L’articolo 6 paragrafo 3 è modificato e sostituito dal seguente nuovo articolo 6 paragrafo 3: «3. I Membri della Società contribuiranno ai costi operativi al netto dell’imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali: 27,5 % per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un premio di loca- lizzazione del 2 %);
24 % per i Membri della Repubblica Federale di Germania;
13,2 % per i Membri della Repubblica Italiana; 10,5 % per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
6 % per i Membri della Federazione Russa;
5,8 % per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi;
5 % per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia,
del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia;
4 % per i Membri del Regno di Spagna;
4 % per i Membri della Confederazione Svizzera.
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o contributi dei Go- verni che aderiscano alla presente Convenzione conformemente all’articolo 12 andranno a ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia fino al 26 %
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e, una volta raggiunta questa percentuale, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un importo proporzionale al loro contributo attuale, a condizione che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sia ridotto al di sotto del 4 %.»
Art. 4 Gli Statuti della Società «European Synchrotron Radiation Facility» (allegato 1 alla Convenzione) saranno modificati in conformità con il presente Protocollo.
Art. 5 Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo che tutte le Parti Contraenti firmatarie e il Governo della Federazione Russa avranno notificato al Governo della Repubblica di Francia, in veste di depositario della Convenzione, di aver messo in atto le procedure costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Proto- collo.
Fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014, nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, russa, spagnola e tedesca, in un unico esemplare origina- le, tutti i testi facenti ugualmente fede. L’originale del Protocollo sarà depositato presso il Governo della Repubblica di Francia, che invierà una copia autenticata a ciascuna Parte Contraente e al Governo della Federazione Russa.
(Seguono le firme)
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Campo d’applicazione il 20 febbraio 2019 Stati parte Ratifica Entrata in vigore
Belgio 17 febbraio 2017 22 marzo 2018 Danimarca 28 ottobre 2015 22 marzo 2018 Finlandia 30 giugno 2014 22 marzo 2018 Francia 9 dicembre 2014 22 marzo 2018 Germania 23 luglio 2015 22 marzo 2018 Italia 22 febbraio 2018 22 marzo 2018 Norvegia 1° settembre 2015 22 marzo 2018 Paesi Bassi 11 aprile 2017 22 marzo 2018 Regno Unito 7 dicembre 2015 22 marzo 2018 Russia 23 giugno 2014 22 marzo 2018 Spagna 30 settembre 2015 22 marzo 2018 Svezia 2 maggio 2017 22 marzo 2018 Svizzera 10 luglio 2015 22 marzo 2018
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