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AS 2019 907

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 13 febbraio 2019

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 34, rubrica e cpv. 1 Conclusione di trattati internazionali legati al sistema di ingressi/uscite e al Fondo per la sicurezza interna 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione che la Commissione europea ha erogato ai fini dello sviluppo e dell’attuazione tecnica del sistema di ingressi/uscite conformemente all’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/22262, sempreché questi trattati interna- zionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo

19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

Art. 34a Conclusione di trattati internazionali legati al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi 1 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento

1 RS 142.204 2 Regolamento (UE) n. 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 nov. 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20. 3 RS 172.010

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Entrata e rilascio del visto. O RU 2019

(UE) 2018/12404, sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati interna- zionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA5 e riguardino gli ambiti seguenti: a. un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un interme- diario commerciale (art. 15 par. 5); b. il funzionamento del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati (art. 16 par. 10); c. i requisiti concernenti il formato dei dati personali da inserire nel modulo di domanda nonché i parametri e le verifiche da applicare per garantire la com- pletezza della domanda e la coerenza di tali dati (art. 17 par. 9); d. i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video nonché il loro funzio- namento (art. 27 par. 5); e. i requisiti concernenti i rischi (art. 33 par. 3); f. le specifiche tecniche dell’elenco di controllo del sistema europeo di infor- mazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e lo strumento di valutazione dell’elenco (art. 35 par. 7); g. il modulo standard per il rifiuto, l’annullamento o la revoca di un’autorizza- zione ai viaggi ETIAS (art. 38 par. 3); h. le condizioni per il funzionamento del portale per i vettori e le norme appli- cabili concernenti la protezione dei dati e la sicurezza (art. 45 par. 2); i. il metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai vettori (art. 45 par. 3); j. i dettagli delle procedure sostitutive (art. 46 par. 4); k. i piani d’emergenza tipo in caso di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne dello spazio Schengen (art. 48 par. 4); l. il piano di sicurezza tipo e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro tipo (art. 59 par. 4); m. le misure necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle interfacce uniformi nazionali, dell’infrastruttura di comunicazione e del portale per i vettori (art. 73 par. 3 lett. b); n. il meccanismo e le procedure per lo svolgimento di controlli di qualità sui dati contenuti nel sistema centrale ETIAS e i requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati (art. 74 par. 5);

4 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 set. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1. 5 RS 172.010

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o. gli opuscoli distribuiti ai viaggiatori durante il periodo transitorio (art. 83 par. 4); p. il funzionamento dell’archivio centrale e le norme sulla protezione e la sicu- rezza dei dati applicabili all’archivio (art. 84 par. 2); q. le specifiche della soluzione tecnica ai fini dell’elaborazione delle statistiche (art. 92 par. 8). 2 La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepi- mento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2018/1240, sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2018/1240, questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e riguardino gli ambiti seguenti: a. i requisiti del servizio di account sicuro che consente ai richiedenti di fornire all’occorrenza i documenti o le informazioni supplementari richiesti (art. 6 par. 4); b. l’elaborazione dell’elenco dei gruppi di posizioni lavorative (art. 17 par. 3 e 5); c. il contenuto e il formato delle domande poste ai richiedenti (art. 17 par. 5); d. il contenuto e il formato delle domande aggiuntive e l’elenco predefinito di risposte a tali domande (art. 17 par. 6); e. i metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e le variazioni dell’importo di questi diritti (art. 18 par. 4); f. il contenuto e il formato dell’elenco predefinito di opzioni relative alla tra- smissione di informazioni o documenti aggiuntivi all’unità nazionale ETIAS (art. 27 par. 3); g. la definizione dello strumento di verifica per consentire ai richiedenti di veri- ficare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi (art. 31); h. la definizione ulteriore dei rischi per la sicurezza, dei rischi di immigrazione illegale o dell’alto rischio epidemico (art. 33 par. 2); i. le salvaguardie per mezzo di regole e procedure destinate a evitare conflitti con le segnalazioni in altri sistemi d’informazione e per definire le condi- zioni dell’apposizione di un indicatore sull’autorizzazione al viaggio (art. 36 par. 4); j. il tipo, la lingua e il formato delle informazioni aggiuntive che possono esse- re aggiunte, nonché i motivi dell’apposizione di un indicatore (art. 39 par. 2); k. lo strumento per consentire ai richiedenti di prestare e revocare il loro con- senso (art. 54 par. 2); l. la proroga del periodo durante il quale l’utilizzo dell’ETIAS è facoltativo (art. 83 par. 1);

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m. la proroga del periodo di tolleranza (art. 83 par. 3); n. la definizione ulteriore del sostegno finanziario destinato agli Stati Schengen per le spese sostenute ai fini dell’adattamento e dell’automatizzazione delle verifiche di frontiera per attuare l’ETIAS (art. 85 par. 3).

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

13 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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