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AS 2019 917

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità

Ordinanza del DATEC sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)

Modifica del 20 febbraio 2019

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:

I L’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «potenza di allacciamento» è sostituita con «potenza nominale in corrente alternata».

Art. 1 cpv. 3 e 6 3 Nel caso degli impianti a combustibili fossili con una potenza di allacciamento pari al massimo a 300 kVA, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 e con un consumo proprio, inclusa l’alimentazione ausiliaria non superiore al 20 per cento della quantità di elettricità prodotta, in deroga all’articolo 1 capoverso 2 lettera a l’energia immessa (produzione eccedentaria) può essere registrata nella garanzia di origine. 6 Il gestore ha diritto alla registrazione di garanzie di origine a partire dalla messa in esercizio di un nuovo impianto di produzione se presenta all’organo di esecuzione la certificazione completa dei dati dell’impianto al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio dello stesso. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto alla registrazione di garanzie di origine.

Art. 2 cpv. 2 2 I dati devono essere certificati da un organismo di valutazione della conformità (auditor) accreditato per questo settore. Per gli impianti con una potenza nominale in

1 RS 730.010.1

2018-1731 917

Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2019

corrente alternata pari al massimo a 30 kVA e per gli impianti che dispongono di un contratto ai sensi dell’articolo 73 capoverso 4 LEne2 è sufficiente una certificazione da parte: a. del gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore; oppure b. di un organo di controllo titolare di un’autorizzazione di controllo di cui all’articolo 27 dell’ordinanza del 7 novembre 20013 sugli impianti a bassa tensione.

Art. 5 cpv. 1 e 2 1 I dati di produzione devono essere trasmessi all’organo di esecuzione, su mandato del produttore, attraverso una procedura automatica direttamente dal punto di misu- razione. Sono esclusi dalla trasmissione automatica gli impianti di cui all’articolo 8a capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 20084 sull’approvvigionamento elettrico.

2 Se nel caso di impianti con una potenza nominale in corrente alternata pari al

massimo a 30 kVA non è possibile la trasmissione automatica, i dati possono essere trasmessi dal gestore del punto di misurazione, a condizione che sia giuridicamente distinto dal produttore, oppure dall’auditor attraverso il portale dedicato alle garan- zie di origine dell’organo di esecuzione.

Art. 9 Disposizione transitoria Le disposizioni di cui all’allegato 1 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2019.

II L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.

20 febbraio 2019 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga

2 RS 730.0 3 RS 734.27 4 RS 734.71

Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2019

Allegato 1 (art. 1 e 8)

Esigenze in materia di etichettatura dell’elettricità

N. 1.1

1.1 I vettori energetici devono essere designati come segue:

Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili – Forza idrica – Altre energie rinnovabili Energia solare Energia eolica Biomassa a Geotermia – Elettricità che beneficia di misure di promozione b Energie non rinnovabili – Energia nucleare – Vettori energetici fossili Petrolio Gas naturale Carbone Rifiuti c a Biomassa solida e liquida, scorie da biomassa e biogas. b Secondo l’art. 19 della legge (rimunerazione per l’immissione di elettricità). c Quote fossili dei rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche.

Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2019

N. 2.5 figure 1 e 2 Figura 1

Etichettatura dell’elettricità

Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018

L’elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera

Energie rinnovabili 55,0 % 45,0 % Forza idrica 50,0 % 40,0 % Altre energie rinnovabili 1,0 % 1,0 % Biomassa 1,0 % 1,0 % Elettricità che beneficia di misure 4,0 % 4,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 45,0 % 30,0 % Energia nucleare 44,0 % 29,0 % Vettori energetici fossili 1,0 % 1,0 % Rifiuti 1,0 % 1,0 %

Totale 100,0 % 75,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica,

20 % energia solare, 7 % energia eolica, 30 % biomassa e scorie da bio-

massa, 3 % geotermia

Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2019

Figura 2

Etichettatura dell’elettricità

Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC (es.) Contatto: www.aae-abc.ch (es.), tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2018

L’elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in % Totale dalla Svizzera

Energie rinnovabili 99,0 % 97,0 % Forza idrica 91,0 % 91,0 % Altre energie rinnovabili 4,0 % 2,0 % Energia solare 0,5 % 0,5 % Energia eolica 2,0 % 0,0 % Biomassa 1,5 % 1,5 % Elettricità che beneficia di misure 4,0 % 4,0 % di promozione1 Energie non rinnovabili 1,0 % 1,0 % Energia nucleare 0,0 % 0,0 % Vettori energetici fossili 1,0 % 1,0 % Rifiuti 1,0 % 1,0 %

Totale 100,0 % 98,0 %

1 Elettricità che beneficia di misure di promozione: 40 % forza idrica,

20 % energia solare, 7 % energia eolica, 30 % biomassa e scorie da bio-

massa, 3 % geotermia

Garanzia di origine ed etichettatura dell’elettricità. O del DATEC RU 2019