AS 2019 923
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell’energia, OPEn)
Modifica del 27 febbraio 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 4 4 Il premio per l’immissione in rete si riduce del 7,1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 della legge del 12 giugno 20092 sull’IVA (LIVA).
2bis I termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la progettazione, conces- sione o costruzione. 3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.
Art. 25 cpv. 6 e 7 6 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, o se non riconosce le direttive del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili approvate dall’UFE, il diritto alla
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rimunerazione decade fino al momento della presentazione di tali informazioni o del riconoscimento delle direttive. 7 Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’organo d’esecuzione addebita: a. ai gestori degli impianti in regime di commercializzazione diretta: il premio per l’immissione in rete; b. ai gestori che immettono in rete elettricità al prezzo di mercato di riferimen- to: il premio per l’immissione in rete e il prezzo di mercato di riferimento.
Art. 30 cpv. 1 lett. a 1 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un gestore dal sistema di rimunera- zione per l’immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi: a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l’immis- sione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili consecutivi (art. 29 cpv. 1);
Art. 35 Termine di attesa La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un’altra rimunera- zione unica o altri contributi d’investimento è di: a. 15 anni nel caso di IIR; b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.
Art. 45 cpv. 1
1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
a. 12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44; b. 6 anni dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se per la costru- zione dell’impianto è necessario modificare le basi pianificatorie.
Art. 47 cpv. 1 lett. d
1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure
costruttive: d. il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; o
Art. 62 Costi non computabili
1 Non sono computabili in particolare i costi:
a. inerenti a parti dell’impianto che servono al pompaggio-turbinaggio;
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b. rimunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all’arti- colo 83a della legge federale del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19914 sulla pesca (LFSP).
2 Se una parte dell’impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio,
non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.
3 Nel caso di ampliamenti sono determinanti gli afflussi di denaro risultanti
dall’ampliamento che possono essere conseguiti all’interno e all’esterno dell’im- pianto. 4 Nel caso di rinnovamenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall’intera produzione netta dell’impianto rinnovato nonché gli altri afflussi di denaro che possono essere conseguiti a seguito del rinnovamento fuori dall’im- pianto. 4bis Nel caso di impianti con una quota di pompaggio-turbinaggio, i deflussi e gli afflussi di denaro derivanti dal pompaggio-turbinaggio non vanno considerati.
Art. 67 cpv. 1 1 Per IIR secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 20155 sui rifiuti.
Art. 82 lett. a Abrogata
Art. 98 cpv. 1 lett. d 1 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW: d. l’ammontare della rimunerazione;
Art. 105 cpv. 2 2 L’articolo 16 capoverso 4 si applica all’elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.
3 RS 814.20 4 RS 923.0 5 RS 814.600
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II Gli allegati 1.1–1.5 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2019.
27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti idroelettrici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 3
3 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o
rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
dove: P0: potenza dell’impianto prima dell’ampliamento o del rinno- vamento; P1: potenza dell’impianto a seguito dell’ampliamento o del rin- novamento; N0: produzione netta media degli: – ultimi 5 anni civili prima dell’ampliamento o del rinno- vamento, o – anni civili successivi a una modifica all’impianto rilevan- te per la produzione, intervenuta negli ultimi 5 anni; N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell’intera pro- duzione netta raggiunta a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.
N. 5.2.1 e 5.2.2, frase introduttiva 5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti. 5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:
N. 5.3.1
5.3.1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla
garanzia di principio (art. 22).
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N. 6.4
6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del
7 dicembre 19986 sull’energia, beneficia di una rimunerazione per l’immis- sione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un’eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l’esclusione dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
N. 6.5
6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del
7 dicembre 1998 sull’energia, beneficiano di una rimunerazione per l’immis- sione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione posi- tiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al pro- duttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possi- bile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunera- zione per l’immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l’anno 2018.
6 RU 2011 4067, 2015 4781
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Allegato 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 2.2
2.2 Tassi di rimunerazione
In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunera- zione secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza Tasso di rimunerazione (ct./kWh)
Messa in esercizio
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–31.3.2016 1.4.2016–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.3.2019 dal 1.4.2019
≤ 100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,0 ≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0 10,0 >1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0 10,0
N. 4.2
4.2 Messa in esercizio
L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi: a. 12 mesi dopo la garanzia di principio; b. 6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell’impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.
N. 4.3 lett. b e d La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 7 novembre 20017 sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica;
7 RS 734.27
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d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20178 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE).
8 RS 730.010.1
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Allegato 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 5.2.1 lett. a, b e c 5.2.1 Il gestore di un impianto a energia eolica che non dispone più di una base nella pianificazione cantonale a causa di una modifica della pianificazione può cedere una garanzia di principio o una decisione positiva secondo il diritto anteriore a un altro impianto a energia eolica, se quest’ultimo: a. Abrogata b. Concerne soltanto il testo francese c. è stato notificato per il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità; e
N. 5.3.1 e 5.3.2, frase introduttiva 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all’esame dell’impatto sull’ambiente, entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d’oneri per il rapporto sull’impatto am- bientale approvato dal Cantone d’ubicazione.
5.3.2 Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio
(art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
N. 5.4.1 5.4.1 La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
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Allegato 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 4.2
4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:
Classe di potenza Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW 46,5 ≤10 MW 42,5 ≤20 MW 34,5
N. 4.3
4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di rimunerazione ammonta a:
Classe di potenza Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW 54,0 ≤10 MW 50,0 ≤20 MW 42,0
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Allegato 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 2.2.4 lett. a, illustrazione
N. 5
5 Calcolo del tasso di rimunerazione in caso di ampliamento o
rinnovamento successivi Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
dove: P0: potenza dell’impianto prima dell’ampliamento o rinnova- mento; P1: potenza dell’impianto a seguito dell’ampliamento o del rin- novamento; N0: produzione netta media degli ultimi 2 anni civili prima dell’ampliamento o del rinnovamento; N1: produzione netta dopo l’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sul- la scorta dell’intera produzione netta raggiunta a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento.
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Allegato 2.1 (art. 36, 38 e 41–45)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
N. 2.1 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe di Messa in esercizio potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.03.2018 1.4.2018–31.3.2019 dal 1.4.2019
Contributo di 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 base (fr.) Contributo < 30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 legato alla <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 potenza (fr./kW)
N. 2.3
2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il
1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:
Classe di Messa in esercizio potenza
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.03.2018 1.4.2018–31.3.2019 dal 1.4.2019
Contributo di 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 base (fr.) Contributo < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 legato alla <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 potenza (fr./kW) ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300
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N. 3 lett. i e j La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: i. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT9, inclusi verbali di misurazione e di verifica; j. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2
N. 4.2 lett. b, d ed e La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT inclusi verbali di misurazione e di verifica; d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 e. per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell’articolo 6.
9 RS 734.27 10 RS 730.010.1 11 RS 730.010.1
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