AS 2019 951
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica
Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)
RS 0.742.403.12; RU 2006 3101
Modifica delle appendici F e G In occasione della 26a sessione tenutasi a Berna dal 27 al 28 febbraio 2018, la Commissione di revisione ha deciso di modificare l’appendice F (APTU) e l’appendice G (ATMF) alla Convenzione.
Per la Svizzera le modifiche entrano in vigore il 1° marzo 2019.
2018-3140 951
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Testo originale Appendice F alla Convenzione
Regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato a essere utilizzato nel traffico internazionale
(APTU – Appendice F alla Convenzione)
Art. 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, dei loro allegati e delle PTU, oltre ai termini definiti all’articolo 2 delle ATMF, si definiscono i termini seguenti: a) «carrozza» designa un veicolo ferroviario non munito di mezzo di trazione che è destinato a trasportare viaggiatori; il termine include i bagagliai che fanno parte di un treno viaggiatori; [b–g) non modificate]
Art. 8 PTU [§§ 1–3 non modificati] § 4 Nella misura necessaria al raggiungimento dello scopo fissato all’articolo 3, le PTU che si riferiscono a sottosistemi devono almeno: a) indicare il campo di applicazione previsto (parte della rete o veicoli, sotto- sistema o parte di sottosistema); b) stabilire i requisiti essenziali di ogni sottosistema interessato e le sue inter- facce con altri sottosistemi; c) definire le specifiche funzionali e tecniche che devono essere rispettate dal sottosistema e dalle sue interfacce con altri sottosistemi; ove necessario, queste specifiche possono variare a seconda dell’utilizzazione del sottosi- stema, ad esempio in conformità alle categorie di tratte, punti nodali e/o vei- coli; d) determinare gli elementi costruttivi o le componenti di interoperabilità e le interfacce che devono essere oggetto di norme tecniche necessarie per rea- lizzare l’interoperabilità nel sistema ferroviario; e) precisare per ogni caso preso in considerazione le procedure da utilizzare per valutare la conformità alle disposizioni delle PTU; queste procedure si basa- no sui moduli di valutazione definiti in una PTU generale di cui al para- grafo 8;
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f) indicare la strategia di attuazione delle PTU; in particolare, è necessario spe- cificare le tappe da superare per realizzare una transizione graduale dallo sta- to esistente a quello finale in cui la conformità alle PTU sia la norma; ogni tappa comporta appropriate disposizioni transitorie; g) indicare per il personale interessato le qualifiche professionali nonché le condizioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro richieste dalla gestione e dalla manutenzione del sottosistema interessato così come dall’attuazione delle PTU; h) indicare le disposizioni vigenti per i sottosistemi e i veicoli esistenti, in par- ticolare in materia di ristrutturazioni e rinnovi, e in questi casi con indicazio- ne dei lavori di modifica che richiedono una domanda per una nuova ammis- sione; i) indicare i parametri dei veicoli e dei sottosistemi fissi che le imprese ferro- viarie devono controllare nonché le procedure da applicare a questi controlli per garantire la compatibilità tra i veicoli e le tratte sulle quali sono in eser- cizio. [§§ 5–9 non modificati]
Art. 8a Lacune nelle PTU § 1 [Concerne soltanto il testo francese]
Art. 12 Requisiti tecnici nazionali § 2 [Concerne soltanto il testo francese]
Allegato
1.5 Dispositivi destinati ai viaggiatori
Installazioni e ambienti per i viaggiatori (finestre e porte a loro disposizione, dispositivi per le persone con mobilità ridotta ecc.)
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Appendice G alla Convenzione
Regole uniformi concernenti l’ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale
(ATMF – Appendice G alla Convenzione)
Art. 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi e dei loro allegati, delle Regole uniformi APTU e dei loro allegati nonché delle Prescrizioni tecniche uniformi (PTU) APTU, il termine: a) «incidente» designa un avvenimento indesiderato o non intenzionale e im- provviso, oppure una speciale concatenazione di avvenimenti di questo tipo dalle conseguenze dannose; gli incidenti sono ripartiti nelle seguenti catego- rie: collisioni, deragliamenti, incidenti ai passaggi a livello, incidenti a per- sone nei quali sono implicati veicoli in movimento, incendi e altri incidenti; [ab), ac) non modificate] b) «ammissione del tipo di costruzione» designa la concessione del diritto – attestata dal certificato del tipo di costruzione – con il quale l’autorità com- petente autorizza il prototipo di un veicolo come base di ammissione all’esercizio di veicoli conformi a questo prototipo; c) «ammissione all’esercizio» designa la concessione del diritto – attestata dal certificato di esercizio – con il quale l’autorità competente autorizza ogni singolo veicolo a circolare in traffico internazionale; [ca), cb), d) non modificate] da) «ente aggiudicatore» designa un organismo a statuto pubblico o privato che dà mandato di effettuare la progettazione e/o la costruzione, il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema; questo organismo può essere un’impresa ferroviaria, un gestore d’infrastruttura, un detentore o un concessionario incaricato dell’esecuzione di un progetto; [e), f) non modificate] g) «elemento di costruzione» o «componente dell’interoperabilità» designa qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, equipaggiamento completo o parte di quest’ultimo, incorporato o destinato a essere incorpora- to in un sottosistema e dai quali dipende, direttamente o indirettamente, l’interoperabilità del sistema ferroviario, prodotti materiali e immateriali inclusi; [h), i), j), k) non modificate]
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l) «traffico internazionale» designa la circolazione dei veicoli su linee ferrovia- rie che attraversano il territorio di almeno due Stati parti; [m), n) non modificate] o) «documentazione per la manutenzione» designa i documenti che indicano le ispezioni e i lavori di manutenzione da eseguire su un veicolo e che vengono redatti in conformità alle prescrizioni e alle disposizioni delle PTU senza tra- lasciare gli eventuali casi specifici e i requisiti tecnici nazionali in vigore notificati secondo l’articolo 12 delle Regole uniformi APTU. La documenta- zione per la manutenzione contiene il resoconto della manutenzione di cui alla lettera p); p) «resoconto della manutenzione» designa la documentazione riguardante un veicolo ammesso e contenente un resoconto dello stato di servizio nonché delle ispezioni e dei lavori di manutenzione eseguiti; [q), r), s), t) non modificate] u) «infrastruttura ferroviaria» (o semplicemente «infrastruttura») designa tutte le tratte ferroviarie e le installazioni fisse nella misura in cui siano necessarie per la compatibilità con veicoli ammessi in conformità alle presenti Regole uniformi e per la circolazione in condizioni di sicurezza di questi veicoli; v) «materiale ferroviario» designa i veicoli e l’infrastruttura ferroviaria; w) «veicolo» designa ogni veicolo ferroviario con o senza trazione atto a circo- lare sulle proprie ruote su binari ferroviari; un veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali; [wa), x), y), z), aa), bb) non modificate] cc) «ammissione tecnica» designa la procedura in base alla quale l’autorità competente ammette l’impiego di un veicolo nel traffico internazionale oppure autorizza il tipo di costruzione; [dd), ee) non modificate] ee1) «treno» designa un’unità formata da uno o più veicoli, dotata di trazione e predisposta per l’esercizio; [eea) non modificata] ff) «tipo di costruzione» designa le caratteristiche elementari di progettazione del veicolo, comprese in un certificato di verifica del prototipo o della costruzione, descritti rispettivamente nei moduli di valutazione SB e SH1 delle PTU GEN-D; gg) «ristrutturazione» designa qualsiasi importante lavoro di modifica eseguito su un sottosistema o su parti di esso che comporta una modifica della docu- mentazione tecnica riguardante il sottosistema (se esistente) e il migliora-
mento delle prestazioni generali del sottosistema; hh) «territorio di utilizzo di un veicolo» designa le reti in uno o in più Stati parti sulle quali il veicolo viene utilizzato.
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Art. 3a Interazione con altri accordi internazionali § 1 I veicoli messi in servizio o immessi sul mercato conformemente alla vigente legislazione dell’Unione europea e alla corrispondente legislazione nazionale, sono considerati ammessi all’esercizio da tutti gli Stati parti secondo le presenti Regole uniformi: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle STI in vigore e le PTU corrispondenti; e b) a condizione che le STI in vigore, grazie alle quali il veicolo è stato ammes- so, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste STI non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l’infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo non sia soggetto a una deroga; e e) a condizione che il veicolo non sia soggetto a un caso specifico che ne limita le condizioni di ammissione o l’autorizzazione all’esercizio o all’immissione sul mercato. Se le condizioni qui sopra elencate (lettere a-e) non sono rispettate, per il veicolo si applica l’articolo 6 paragrafo 4. § 2 Al solo scopo della fornitura di servizi ferroviari, i veicoli ammessi all’esercizio conformemente alle presenti Regole uniformi sono considerati come autorizzati all’immissione sul mercato negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati che applicano la legislazione dell’Unione europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest’ultima: a) in caso di equivalenza piena tra le disposizioni delle PTU in vigore e le STI corrispondenti; e b) a condizione che le PTU in vigore, grazie alle quali il veicolo è stato ammes- so, riguardino tutti gli aspetti dei sottosistemi interessati che fanno parte del veicolo; e c) a condizione che queste PTU non contengano punti aperti concernenti la compatibilità tecnica con l’infrastruttura; e d) a condizione che il veicolo non sia soggetto a una deroga; e e) a condizione che il veicolo non sia soggetto a un caso specifico che ne limita le condizioni di ammissione o l’autorizzazione all’esercizio o all’immissione sul mercato. I veicoli ammessi all’esercizio conformemente al presente paragrafo, sono sottoposti all’articolo 23 della direttiva (UE) 2016/7971, prima di poter essere utilizzati negli Stati membri dell’Unione europea.
1 Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138, del 26.5.2016, p. 44)
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Se le condizioni qui sopra elencate (lettere a-e) non sono soddisfatte, il veicolo è sottoposto ad autorizzazione secondo il diritto in vigore negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati che applicano la legislazione dell’Unione europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest’ultima. § 3 L’autorizzazione all’immissione sul mercato, la circolazione e la manutenzione dei veicoli utilizzati solo negli Stati membri dell’Unione europea sono disciplinati dalle legislazioni dell’Unione europea e nazionali applicabili. Questa disposizione è valida anche negli Stati parti che applicano la pertinente legislazione dell’Unione europea a seguito di accordi internazionali conclusi con quest’ultima. Per l’esercizio delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infrastruttura all’interno dell’Unione europea il diritto dell’Unione europea prevale sulle disposizioni delle presenti Rego- le uniformi. [§§ 4, 5 non modificati]
Art. 4 Procedura § 1 [Concerne soltanto il testo francese]
Art. 5 Autorità competente [§§ 1–4 non modificati] § 5 Ogni Stato parte provvede mediante notifica a informare il Segretario generale in merito alle autorità competenti, agli organismi di controllo ed eventualmente agli organismi di accreditamento o agli organismi nazionali competenti di cui all’articolo 2 lettera wa) (1), precisando l’ambito di competenza di ciascuno di essi. Il Segretario generale pubblica e aggiorna un elenco delle autorità competenti, degli organismi di controllo, degli organismi di accreditamento o degli organismi nazionali competenti, eventualmente corredato dai loro numeri di identificazione e dai loro ambiti di competenza. Le notifiche possono essere effettuate da organizzazioni regionali che aderiscono alla COTIF, a nome di Stati parti membri dell’organizzazione interessata. [§§ 6, 7 non modificati]
Art. 6 Validità dei certificati tecnici [§ 1 non modificato] § 2 Un’ammissione all’esercizio consente alle imprese di trasporto ferroviario di impiegare un veicolo nel proprio territorio di utilizzo, ovvero solo sulle infrastrutture compatibili con questo veicolo secondo le sue specificazioni e le altre condizioni di ammissione; le imprese di trasporto ferroviario devono assicurarsi che questa pre- scrizione sia rispettata. § 3 Fatto salvo quanto previsto all’articolo 3a, un’ammissione all’esercizio rilascia- ta per un veicolo conforme a tutte le PTU applicabili vale sul territorio di altri Stati parti a condizione che:
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a) tutti i requisiti essenziali siano previsti in queste PTU; e b) il veicolo non: – costituisca un caso specifico che ha conseguenze sulla compatibilità tecnica con la rete dello Stato parte interessato, o – presenti nelle PTU punti aperti relativi alla compatibilità tecnica con l’infrastruttura, o – sia oggetto di una deroga. Le condizioni di libera circolazione possono essere specificate anche nelle pertinenti PTU. § 4 a) Se in uno Stato parte un’ammissione all’esercizio è stata accordata per un veicolo che: – costituisce un caso specifico che ha conseguenze sulla compatibilità tecnica con la rete dello Stato parte interessato, presenta un punto aper- to relativo alla compatibilità tecnica con l’infrastruttura o è oggetto di una deroga, o – non è conforme a tutte le PTU relative al veicolo e a tutte le altre dispo- sizioni pertinenti; o b) se nelle PTU non sono previsti tutti i requisiti essenziali, il territorio di utilizzo dell’ammissione originaria è limitato allo Stato o agli Stati di rilascio. Le autorità competenti degli altri Stati possono esigere dal richiedente ulteriori informazioni tecniche, come ad esempio analisi di rischio e/o verifiche dei veicoli, prima di concedere un’ammissione all’esercizio complementare e l’ampliamento del territorio di utilizzo. Per la parte del veicolo conforme a una PTU o a una parte di PTU, le autorità com- petenti devono accettare le verifiche effettuate da altre autorità competenti o da altri organismi di controllo conformemente alle PTU. Per l’altra parte del veicolo, le autorità competenti devono tener conto, nella sua integralità, della tabella di equiva- lenza prevista all’articolo 13 delle Regole uniformi APTU. Il rispetto: – di disposizioni identiche e di disposizioni dichiarate equivalenti; – di disposizioni che non si riferiscono a un caso specifico che ha conseguenze sulla compatibilità tecnica con la rete dello Stato parte interessato; e – di disposizioni che non si riferiscono alla compatibilità tecnica con l’infra- struttura, non va sottoposto nuovamente a valutazione. [§ 5 non modificato]
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Art. 6b Riconoscimento degli esami tecnici e funzionali [Concerne soltanto il testo francese]
Art. 7 Prescrizioni applicabili ai veicoli § 1 Per essere ammessi alla circolazione in traffico internazionale, i veicoli devono rispettare: a) le PTU applicabili; e b) le prescrizioni contenute nel RID, se applicabili; e c) tutte le altre eventuali specificazioni per soddisfare i requisiti di base. § 1a I veicoli devono soddisfare le PTU valide al momento della domanda di am- missione, ristrutturazione o rinnovo conformemente alle presenti Regole uniformi e tenendo conto della strategia di migrazione per l’applicazione delle PTU in confor- mità all’articolo 8 paragrafo 2a e all’articolo 8 paragrafo 4 lettera f) delle Regole uniformi APTU nonché delle possibilità di deroga di cui all’articolo 7a; tale con- formità deve essere mantenuta per l’intero periodo di utilizzo del veicolo. La Commissione di esperti tecnici verifica la necessità di elaborare un’appendice alle presenti Regole uniformi con disposizioni che diano ai richiedenti una maggiore certezza del diritto circa le prescrizioni applicabili già prima dell’inoltro della domanda di ammissione, ristrutturazione o rinnovo di veicoli. [§ 2 non modificato] § 3 [Concerne soltanto il testo francese]
Art. 10 Domanda e rilascio di certificati tecnici, dichiarazioni e condizioni pertinenti § 1 Il rilascio di un certificato tecnico fa riferimento al tipo di costruzione di un veicolo o al veicolo stesso. [§§ 2–3a non modificati] § 4 Se al veicolo si applica l’articolo 6 paragrafo 4, il richiedente indica il territorio di utilizzo che definisce gli Stati parti (eventualmente le tratte) per i quali i certificati tecnici servono a garantire la libera circolazione; in questo caso, le autorità e gli organismi di controllo competenti cooperano al fine di facilitare il disbrigo della procedura per il richiedente. Se al veicolo si applica l’articolo 6 paragrafo 3, il territorio di utilizzo comprende tutti gli Stati parti. Qualora il richiedente intendesse ampliare il territorio di utilizzo di un veicolo che dispone già di un’ammissione all’esercizio, completa la documentazione del veicolo con i dati sul territorio di utilizzo supplementare e presenta domanda di seguire la procedura secondo l’articolo 6 paragrafo 4. [§ 5–9 non modificati]
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§ 10 In caso di modifica di disposizioni pertinenti nelle prescrizioni di cui all’arti- colo 7, sulla base delle quali un tipo di costruzione è stato ammesso, e in assenza di disposizioni provvisorie pertinenti nelle PTU e nei vigenti requisiti tecnici nazionali di cui all’articolo 12 delle Regole uniformi APTU, lo Stato parte in cui è stato rila- sciato il certificato del tipo di costruzione decide, previa consultazione con gli altri Stati nei quali il certificato è valido conformemente all’articolo 6, se il predetto certificato mantiene la sua validità oppure deve essere rinnovato per l’ammissione di nuovi veicoli di questo tipo di costruzione. I criteri da verificare in caso di rinnovo di un’ammissione del tipo di costruzione possono riguardare unicamente le disposi- zioni modificate. Il rinnovo dell’ammissione del tipo di costruzione non pregiudica le ammissioni all’esercizio di veicoli concesse sulla base dei tipi di costruzione ammessi in precedenza. § 11 In caso di rinnovo o ristrutturazione di veicoli esistenti è necessaria una nuova ammissione all’esercizio se: a) le modifiche comportano il mancato raggiungimento o il superamento del valore limite dei parametri contenuti nelle PTU o eventualmente nei requisiti tecnici nazionali applicabili secondo l’articolo 12 delle Regole uniformi APTU per la verifica della compatibilità tecnica tra veicolo e territorio di utilizzo; o b) le modifiche potrebbero pregiudicare il livello di sicurezza generale del sot- tosistema interessato; o c) è prescritta dalle pertinenti PTU. Se è necessaria una nuova ammissione all’esercizio il richiedente invia allo Stato parte interessato la documentazione che descrive il progetto. Lo Stato parte decide in quale misura applicare al progetto le disposizioni delle PTU pertinenti. Lo Stato parte prende la sua decisione al più tardi quattro mesi dopo la presentazione della documentazione completa da parte del richiedente. Qualora sia necessaria una nuova ammissione e le PTU non siano pienamente appli- cate, il veicolo deve essere nuovamente ammesso secondo i criteri di cui all’arti- colo 6 paragrafo 4 e gli Stati parti notificano al Segretario generale: a) la ragione per cui una PTU non è pienamente applicata; b) le caratteristiche tecniche applicabili invece delle PTU; e c) gli organismi responsabili della valutazione delle caratteristiche tecniche di
cui alla lettera b). Il Segretario generale pubblica le informazioni notificate sul sito Internet dell’Organizzazione. [§ 12 non modificato]
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Art. 10a Regole concernenti il ritiro o la sospensione dei certificati tecnici § 1 [Concerne soltanto il testo francese] § 2 Un certificato di esercizio può essere ritirato: a) se il veicolo non è più conforme: – alle disposizioni contenute nelle PTU e nelle prescrizioni nazionali ap- plicabili che sono in vigore conformemente all’articolo 12 delle Regole uniformi APTU, o – alle condizioni particolari della sua ammissione di cui all’articolo 7a, o – alle prescrizioni relative alla costruzione e all’equipaggiamento conte- nute nel RID; o b) se il detentore non dà seguito all’ingiunzione dell’autorità competente di rimediare ai difetti nel termine stabilito; o c) se oneri e condizioni risultanti da un’ammissione ristretta secondo l’arti- colo 10 paragrafo 10 non sono soddisfatti o rispettati. [§ 3 non modificato] § 4 Il certificato di esercizio è sospeso: a) quando non sono eseguiti (o non sono svolti nei termini stabiliti) i controlli tecnici, le ispezioni, i lavori di ripristino e di manutenzione del veicolo pre- scritti nella documentazione per la manutenzione, nelle PTU, nelle condizio- ni speciali di ammissione previste all’articolo 7a o nelle prescrizioni relative alla costruzione e all’equipaggiamento contenute nel RID; b) quando, in caso di grave avaria di un veicolo, l’ingiunzione dell’autorità competente a presentare il veicolo non è ottemperata; c) in caso di non conformità con le presenti Regole uniformi e con le disposi- zioni contenute nelle PTU; d) se non sono rispettate le disposizioni nazionali applicabili in vigore confor- memente all’articolo 12 delle Regole uniformi APTU o le disposizioni dichiarate equivalenti in conformità all’articolo 13 delle Regole uniformi APTU; la validità del certificato è sospesa per gli Stati parti interessati. § 5 Il certificato di esercizio si estingue quando il veicolo viene messo fuori servi- zio. Il collocamento fuori servizio deve essere comunicato conformemente all’arti- colo 13 paragrafo 4. [§ 6 non modificato]
Art. 10b Regole relative alle valutazioni e alle procedure La Commissione di esperti tecnici è competente per l’adozione di disposizioni vincolanti concernenti le valutazioni e le regole procedurali per l’ammissione tecni- ca. Le disposizioni per le valutazioni sono contenute nelle PTU corrispondenti.
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Art. 11 Certificati tecnici [§ 1 non modificato] § 2 Il certificato del tipo di costruzione: a) specifica il costruttore e il fabbricante previsto del tipo di costruzione del veicolo; b) contiene in allegato la documentazione tecnica; c) se necessario, specifica i limiti e le condizioni particolari di esercizio cui sono soggetti il tipo di costruzione di un veicolo e i veicoli corrispondenti a questo tipo di costruzione; d) contiene in allegato il rapporto o i rapporti di valutazione; e) se necessario, specifica tutte le pertinenti dichiarazioni (di conformità e di verifica) rilasciate; f) specifica l’autorità competente a rilasciare il certificato e la data del rilascio e reca la firma dell’autorità; g) se necessario, specifica la durata della validità; h) per i veicoli che sottostanno all’articolo 6 paragrafo 4, contiene copia delle ulteriori ammissioni nazionali esistenti. § 3 Il certificato di esercizio comprende: a) tutte le informazioni indicate al paragrafo 2; b) il territorio di utilizzo del veicolo; c) i valori dei parametri contenuti nelle PTU ed eventualmente nelle prescri- zioni nazionali di cui all’articolo 12 delle Regole uniformi APTU, per la verifica della compatibilità tecnica tra il veicolo e il territorio di utilizzo; d) la conferma del rispetto delle pertinenti PTU e prescrizioni nazionali di cui all’articolo 12 delle Regole uniformi APTU in riferimento ai parametri di cui alla lettera c); e) le condizioni di utilizzo del veicolo e altre limitazioni; f) i codici di identificazione dei veicoli cui si riferisce il certificato; g) informazioni sul detentore dei veicoli cui si riferisce il certificato alla data del rilascio; h) se necessario, la durata della validità. [§§ 4–9 non modificati]
Art. 13 Registri § 1 I registri di immatricolazione sono creati sotto forma di una o più banche dati elettroniche nazionali o regionali, contenenti le informazioni sui veicoli per i quali è stato rilasciato un certificato di esercizio. I registri comprendono anche i veicoli ammessi secondo l’articolo 19; possono includere veicoli ammessi solo alla circola- zione nel traffico nazionale. I registri devono:
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a) rispettare le specificazioni approvate dalla Commissione di esperti tecnici; b) essere aggiornati; c) essere accessibili alle autorità competenti di tutti gli Stati parti, alle imprese ferroviarie e ai gestori dell’infrastruttura come pure alle persone e organiz- zazioni che registrano veicoli o sono riportate nel registro. [§ 1a non modificato] § 1b [Concerne soltanto il testo francese] [§§ 2–5 non modificati] § 6 Le informazioni registrate nella banca dati di cui al paragrafo 1 sono considera- te, fino a prova del contrario, come prova dell’ammissione tecnica di un veicolo. [§ 7 non modificato]
Art. 14 Iscrizioni e segni § 1 I veicoli ammessi alla circolazione devono riportare le iscrizioni e i segni previ- sti nelle PTU, tra cui anche un numero unico del veicolo. L’autorità competente per il (primo) rilascio dell’ammissione all’esercizio è tenuta ad assicurarsi che a ciascun veicolo sia assegnato un codice alfanumerico di identifi- cazione. Questo codice, che include il codice del (primo) Paese ad aver ammesso il veicolo, deve essere riportato su ciascun veicolo e iscritto nel registro di immatrico- lazione nazionale (NVR) di suddetto Stato. [§ 2 non modificato] § 3 La Commissione di esperti tecnici può stabilire i termini transitori entro i quali i veicoli ammessi alla circolazione nel traffico internazionale possono portare ancora iscrizioni e segni in deroga a quelli prescritti ai paragrafi 1 e 2.
Art. 15 Manutenzione dei veicoli § 1 I veicoli devono essere mantenuti in uno stato tale da rispettare le disposizioni dell’articolo 7. Lo stato dei veicoli non deve compromettere in alcun modo la sicu- rezza di esercizio e il loro utilizzo nel traffico internazionale non deve danneggiare l’infrastruttura, l’ambiente e la salute pubblica. A questo scopo, i veicoli devono essere resi disponibili per la manutenzione, le ispezioni e il ripristino e sottoposti a questo tipo di lavori, così come prescritto nella documentazione per la manuten- zione. Il detentore è tenuto a nominare a tale scopo un ECM. § 2 [Concerne soltanto il testo tedesco] [§§ 3, 4 non modificati]
Art. 16 Incidenti, incidenti tecnici e avarie gravi § 1 In caso di incidente, incidente tecnico o grave avaria dei veicoli, tutte le parti interessate (gestori dell’infrastruttura, detentori, ECM, imprese ferroviarie interessa- te ed eventuali altre parti) sono tenute:
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a) a prendere immediatamente tutte le misure necessarie per garantire la sicu- rezza del traffico ferroviario, il rispetto dell’ambiente e della salute pubblica; e b) a stabilire le cause dell’incidente, dell’incidente tecnico o dell’avaria grave. [§§ 1a–3 non modificati] § 4 Gli Stati parti tengono registri, pubblicano rapporti d’indagine contenenti le loro conclusioni e raccomandazioni, informano le autorità responsabili interessate e l’Organizzazione sulle cause degli incidenti, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale accaduti sul loro territorio. La Commissione di esperti tecnici può esaminare le cause degli incidenti gravi, degli incidenti tecnici e delle avarie gravi nel traffico internazionale nell’ottica di un eventuale adeguamento delle prescrizioni per la costruzione e la gestione dei veicoli e, se necessario, può decidere in breve tempo di ordinare agli Stati parti di sospendere i pertinenti certifi- cati di esercizio, certificati del tipo di costruzione o dichiarazioni. § 5 La Commissione di esperti tecnici può elaborare e adottare ulteriori regole obbligatorie riguardanti le indagini su incidenti gravi, incidenti tecnici e avarie gravi, nonché requisiti concernenti gli organismi d’indagine indipendenti di uno Stato e la forma e il contenuto dei rapporti. Essa può anche modificare i valori e i numeri di cui al paragrafo 2 e all’articolo 2 lettera ff).
Art. 17 Immobilizzazione e rifiuto dei veicoli § 1 Un’autorità competente, un’impresa di trasporto ferroviario o un gestore di infrastruttura non possono rifiutare veicoli per impedire che circolino su infrastruttu- re ferroviarie compatibili se sono rispettate le presenti Regole uniformi, le prescri- zioni contenute nelle PTU, le eventuali condizioni speciali di ammissione definite dall’autorità di ammissione, nonché le prescrizioni di costruzione e di esercizio contenute nel RID. Il presente articolo non ha effetto sugli obblighi dell’impresa di trasporto ferroviario derivanti dall’articolo 15a. [§ 2 non modificato] § 3 [Concerne soltanto il testo francese]
Art. 20 Controversie Le controversie relative all’ammissione tecnica di veicoli destinati ad essere utilizza- ti in traffico internazionale possono essere deferite alla Commissione di esperti tecnici, se non sono state risolte mediante una negoziazione diretta tra le parti inte- ressate. Tali controversie possono altresì essere sottoposte, in conformità alla proce- dura di cui al Titolo V della Convenzione, al tribunale arbitrale.
Art. 21 Appendici e raccomandazioni § 1 La Commissione di esperti tecnici decide dell’adozione o della modifica di un’appendice secondo la procedura stabilita agli articoli 16, 20 e 33 paragrafo 6
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della Convenzione. Le decisioni entrano in vigore secondo l’articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione. § 2 Una domanda di adozione o di modifica di un’appendice può essere presentata da: a) uno Stato parte; b) un’organizzazione regionale di cui all’articolo 2 lettera x) delle ATMF; c) un’associazione internazionale rappresentativa per i cui membri l’esistenza dell’appendice è indispensabile per ragioni di sicurezza e di economia nell’esercizio della loro attività. § 3 L’elaborazione delle appendici è di competenza della Commissione di esperti tecnici che, a seconda delle domande presentate secondo il paragrafo 2, si avvale dell’assistenza di appositi gruppi di lavoro e del Segretario generale. § 4 La Commissione di esperti tecnici può raccomandare procedure e procedimenti in relazione all’ammissione tecnica di materiale ferroviario impiegato nel traffico internazionale.
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