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AS 2019 993

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)

del 16 giugno 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 20152, decreta:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

2 A tale scopo, essa contiene disposizioni concernenti:

a. l’utilizzo di prodotti; b. le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radia- zioni non ionizzanti e a stimoli sonori; c. l’informazione del pubblico. 3 Essa si applica per quanto la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

Art. 2 Definizioni Nella presente legge s’intende per: a. radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d’onda superiore a 100 nanometri; b. stimoli sonori: suoni, infrasuoni e ultrasuoni;

RS 814.71

2015-2603 993

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF RU 2019

c. prodotto: bene mobile pronto per l’utilizzo che genera radiazioni non ioniz- zanti o stimoli sonori, anche se incorporato in un altro bene mobile o immo- bile.

Art. 3 Utilizzo di prodotti 1 Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle per- sone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente. 2 Per l’utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente peri- colosi il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di: a. produrre un attestato di competenza; b. coinvolgere uno specialista competente in materia. 3 Il Consiglio federale può fissare requisiti riguardanti la formazione necessaria per ottenere l’attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 4 Misure in caso di esposizioni pericolose per la salute 1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni sulle misure da adottare per ridurre i rischi e prevenire i danni in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori.

2 Esso può in particolare:

a. fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza; b. prevedere un obbligo d’informazione; c. prevedere misure di protezione; d. prevedere un obbligo di annuncio per talune manifestazioni.

Art. 5 Divieti Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun’altra misu- ra, il Consiglio federale può vietare: a. l’importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzial- mente molto pericolosi; b. l’utilizzo potenzialmente molto pericoloso di prodotti a scopi commerciali o professionali.

Art. 6 Informazione del pubblico L’Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi sanitari delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

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Art. 7 Esecuzione da parte della Confederazione

1 La Confederazione esegue la presente legge, fatto salvo l’articolo 8.

2 Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di taluni aspetti particolari delle misure di cui all’articolo 4.

Art. 8 Esecuzione da parte dei Cantoni I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a. delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all’articolo 3 capoverso 1 nell’installazione, nell’utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi; b. dell’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un attestato di competenza o di coinvolgere uno specialista; c. delle misure stabilite in virtù dell’articolo 4; d. dei divieti di consegna e possesso di cui all’articolo 5 lettera a; e. dei divieti di utilizzo di cui all’articolo 5 lettera b.

Art. 9 Provvedimenti amministrativi 1 Gli organi d’esecuzione possono controllare sul posto l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l’attuazione delle misure di cui all’articolo 4. 2 Possono disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal control- lo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbri- cante. 3 Se necessario per tutelare la salute dell’utilizzatore o di terzi, gli organi d’ese- cuzione possono in particolare: a. ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all’utilizzo; b. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo; c. sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; d. ordinare l’immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute; e. provvedere affinché il riconoscimento dell’attestato di competenza sia revo- cato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o profes- sionali di prodotti potenzialmente pericolosi. 4 Gli organi d’esecuzione avvertono il pubblico sui pericoli legati all’utilizzo se l’utilizzatore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

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Art. 10 Emolumenti 1 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e i provvedimenti degli organi d’esecuzione della Confederazione. 2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 11 Protezione dei dati Gli organi d’esecuzione sono autorizzati a trattare e trasmettersi dati personali, sempre che ciò sia necessario per garantire l’uniformità dell’esecuzione della pre- sente legge.

Art. 12 Delitti Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5 è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 13 Contravvenzioni

1 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell’installazione, nell’utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali; b. contravviene all’obbligo di cui all’articolo 3 capoverso 2 di produrre un atte- stato di competenza o di coinvolgere uno specialista; c. contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell’arti- colo 4 capoverso 2; d. viola una disposizione d’esecuzione la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la commi- natoria della pena prevista dal presente articolo. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

3 È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, conse- gna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all’articolo 5. 4 Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

Art. 14 Valutazione Il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull’efficacia e sulla neces- sità della presente legge al più tardi otto anni dopo la sua entrata in vigore.

3 RS 313.0

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Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2017 Consiglio nazionale, 16 giugno 2017 Il presidente: Ivo Bischofberger Il presidente: Jürg Stahl La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 ottobre 2017.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.

27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

4 FF 2017 3619

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