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AS 2019 999

Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)

del 27 febbraio 2019

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale 16 giugno 20171 sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori del (LRNIS), ordina:

Sezione 1: Utilizzo di solarium

Art. 1 Definizione Ai sensi della presente sezione, per solarium si intendono impianti, apparecchi e lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).

Art. 2 Obblighi del gestore

1 Il gestore di un solarium deve assicurare che:

a. i solarium siano classificati in modo ben visibile per gli utenti come UV tipo 1, 2, 3 o 4 secondo l’allegato 1 numero 1; b. l’irradianza efficace totale di un solarium, in considerazione dei valori mas- simi delle bande dello spettro ad azione eritematogena di cui all’allegato 1 numero 1, non superi il valore di 0,3 Watt per metro quadrato; c. agli utenti sia messo a disposizione un programma di esposizione specifico dell’apparecchio secondo l’allegato 1 numero 2; d. siano presenti occhiali di protezione UV del tipo designato dal fabbricante del solarium; e. gli utenti utilizzino un solarium UV tipo 4 solo se presentano una raccoman- dazione medica al personale.

RS 814.711 1 RS 814.71

2017-3129 999

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. O RU 2019

2 Deve predisporre e gestire il solarium in modo che:

a. le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzarlo; b. gli utenti possano regolare facilmente sul solarium le impostazioni prescritte dal programma di esposizione.

3 Deve informare gli utenti prima dell’utilizzo del solarium:

a. che i gruppi a rischio di cui all’allegato 1 numero 3 non possono utilizzare in alcun caso un solarium; b. sui pericoli dei raggi UV elencati nell’allegato 1 numero 4 e sulle misure per ridurre al minimo tali pericoli.

Art. 3 Solarium senza servizio Il gestore può mettere a disposizione senza servizio unicamente solarium UV tipo 3.

Art. 4 Solarium con servizio Per l’utilizzo di solarium UV tipo 1, 2 e 4, il gestore deve avvalersi di personale con una formazione conforme alle seguenti norme2: a. SN EN 16489-1:2014, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di for- mazione»; b. SN EN 16489-2:2015, «Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richie- ste per il consulente dei centri di abbronzatura».

Sezione 2: Utilizzo di prodotti per scopi estetici

Art. 5 Esecuzione di trattamenti 1 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 con prodotti che per il loro effetto generano radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori possono essere eseguiti dalle seguenti persone: a. medici autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabi- lità professionale; b. personale di studio medico sotto la diretta direzione, vigilanza e responsabi- lità di un medico di cui alla lettera a; c. persone con un attestato di competenza ottenuto dopo il superamento di un esame.

2 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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2 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 2 con tali prodotti possono essere eseguiti esclusivamente dalle persone di cui al capoverso 1 lettera a o b.

Art. 6 Divieto di utilizzo È vietata la rimozione di: a. tatuaggi e trucco permanente mediante sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità (IPL); b. nevi melanocitici mediante laser o IPL.

Art. 7 Compiti dell’organo responsabile degli attestati di competenza 1 L’organo responsabile degli attestati di competenza è composto dalle associazioni professionali di orientamento medico ed estetico interessate dal profilo tecnico. 2 Elabora i piani di formazione, i contenuti degli esami e i regolamenti d’esame per gli attestati di competenza. Il piano di formazione deve prevedere la trasmissione delle conoscenze e delle capacità di cui all’allegato 2 numero 3 e corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. Gli esami devono comprovare l’ottenimento di queste conoscenze e capacità.

Art. 8 Compiti degli organi d’esame 1 Gli organi d’esame svolgono gli esami e rilasciano gli attestati di competenza.

2 Notificano all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gli attestati di compe- tenza con le seguenti indicazioni: a. cognome e nome; b. data di nascita; c. trattamenti permessi secondo l’allegato 2 numero 1.

Art. 9 Requisiti delle formazioni e degli esami 1 Le formazioni e gli esami devono attuare il piano di formazione e i contenuti degli esami. 2 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 2 numero 3. 3 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti.

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Sezione 3: Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser

Art. 10 Definizioni Ai sensi della presente sezione si intende per: a. manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser: spettacolo laser, proiezione olografica, osservazione astronomica; b. settore destinato al pubblico: la superficie calpestabile dove può stazionare il pubblico, compreso lo spazio fino a 3 metri al di sopra e fino a 2,5 metri a lato di questa superficie.

Art. 11 Suddivisione degli apparecchi laser in classi La suddivisione degli apparecchi laser nelle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4 si basa sulla norma SN EN 60825-1:20143, «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni».

Art. 12 Manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico 1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.

2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:

a. possedere una conferma di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a o un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 let- tera b; b. rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.1; c. notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.2 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione.

Art. 13 Manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico 1 Chi organizza una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico per la quale è previsto l’utilizzo di un apparecchio laser di classe 1M, 2M, 3R, 3B o 4, deve avvalersi di una persona secondo il capoverso 2 lettera a.

3 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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2 La persona che utilizza l’apparecchio laser deve:

a. possedere un attestato di competenza secondo l’articolo 16 capoverso 1 let- tera b; b. rispettare le prescrizioni di cui all’allegato 3 numero 1.2; c. notificare all’UFSP tramite il suo portale di notifica le indicazioni di cui all’allegato 3 numeri 2.1 e 2.3 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio della manifestazione. 3 Per sorvegliare una manifestazione in cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico, una persona con attestato di competenza può avvalersi di una persona con conferma di competenza che ha istruito.

Art. 14 Radiazione laser all’aperto o verso l’esterno 1 Chi emette radiazione laser con un apparecchio laser di qualsiasi classe all’aperto o verso l’esterno non deve mettere in pericolo altre persone; in particolare non devono essere abbagliati piloti, personale aeroportuale e conducenti di mezzi di trazione ferroviari o di veicoli a motore. 2 Se un apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo, per la sicurezza delle operazioni di volo le seguenti persone devono comunicarlo all’UFSP, tramite l’apposito portale di notifica, fornendo le informazioni di cui all’allegato 3 nume- ro 2.1 al più tardi 14 giorni prima dell’inizio: a. la persona con conferma di competenza o attestato di competenza secondo gli articoli 12 o 13 per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1M, 2M, 3R, b. l’organizzatore per l’utilizzo di apparecchi laser delle classi 1 o 2.

Art. 15 Portale di notifica per manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser 1 L’UFSP gestisce un portale di notifica elettronico per le manifestazioni che preve- dono l’impiego di radiazione laser.

2 Tramite questo portale sono raccolti i dati di cui all’allegato 3 numero 2.

3 L’UFSP utilizza i dati esclusivamente per i compiti prescritti dalla presente ordi- nanza. 4 Offre dati personali all’Archivio federale al più tardi 10 anni dopo la conclusione della manifestazione o della serie di manifestazioni e distrugge i dati indicati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione. 5 Assicura che il portale di notifica corrisponda allo stato della tecnica dal profilo della protezione e della sicurezza dei dati.

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Art. 16 Ottenimento della competenza 1 Le formazioni e gli esami per ottenere la competenza devono includere i seguenti contenuti: a. per la conferma di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri 3.1–3.3; b. per l’attestato di competenza, i contenuti di cui all’allegato 3 numeri 3.1–3.4.

2 Per ottenere la conferma di competenza e l’attestato di competenza, dev’essere

superato un esame. 3 La formazione e gli esami devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. 4 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco delle conferme di competenza e degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 3 nume- ro 3. 5 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti.

Art. 17 Compiti degli organi d’esame Gli organi d’esame svolgono gli esami, rilasciano gli attestati di competenza e le conferme di competenza e tengono una statistica degli esami.

Sezione 4: Manifestazioni con stimoli sonori

Art. 18 Livello sonoro medio Per livello sonoro medio LAeq1h si intende la media del livello sonoro continuo equivalente LAeq ponderato A calcolata su 60 minuti in dB(A).

Art. 19 Limiti del livello sonoro nelle manifestazioni

1 Nelle manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:

a. non può essere superato il livello sonoro medio di 100 dB(A); b. non può essere superato in alcun momento il livello sonoro massimo di

125 dB(A).

2 Nelle manifestazioni destinate a bambini o adolescenti di età inferiore a 16 anni non è ammesso superare il livello sonoro medio di 93 dB(A).

Art. 20 Obblighi dell’organizzatore 1 Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica:

a. se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A), deve comunicare la mani- festazione per scritto all’organo cantonale di esecuzione al più tardi 14 gior- ni prima dell’inizio fornendo le informazioni di cui all’allegato 4 numero 1;

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b. se il livello sonoro medio è superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a

96 dB(A), deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 2;

c. se il livello sonoro medio è superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a

100 dB(A), deve:

1. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.1 qualora la durata

dell’esposizione agli stimoli sonori non superi le tre ore,

2. rispettare i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3.2 qualora la durata

dell’esposizione agli stimoli sonori superi le tre ore. 2 In una manifestazione con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica il cui livello sonoro medio è complessivamente superiore a 93 dB(A) e che include più parti che si svolgono in successione nella stessa sede, la parte della manifestazione con il livello sonoro medio più alto determina se per tutta la durata della manifesta- zione devono essere rispettati gli obblighi di cui al capoverso 1 lettera b o gli obbli- ghi di cui al capoverso 1 lettera c. 3 Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacusti- ca e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) è tenuto a rispettare sia negli edifici sia nelle sedi fisse all’aperto i requisiti di cui all’allegato 4 numero 4.

Art. 21 Determinazione del livello sonoro e misurazioni di controllo 1 Le misurazioni e i calcoli per determinare il livello sonoro sono disciplinati dall’allegato 4 numero 5. 2 L’organo cantonale di esecuzione può terminare una misurazione del livello sonoro non appena è in grado di comprovare matematicamente che il limite del livello sonoro medio notificato è stato superato.

Sezione 5: Puntatori laser

Art. 22 Definizione Ai sensi della presente sezione, per puntatore laser si intende un apparecchio laser che in virtù delle sue dimensioni e del suo peso può essere tenuto in mano e da questa guidato ed emette radiazione laser per fini di indicazione divertimento, non- ché di difesa e di allontanamento.

Art. 23 Divieti e utilizzo permesso 1 Sono vietati l’importazione, il transito, l’offerta, la consegna e il possesso di:

a. puntatori laser delle classi 1M, 2, 2M, 3R, 3B e 4; b. puntatori laser non classificati o classificati in modo errato oppure contras- segnati con una classe di laser in modo non corretto secondo la norma SN

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EN 60825-1:20144 «Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 1: Classifica- zione delle apparecchiature e prescrizioni»; c. accessori in grado di concentrare la radiazione dei puntatori laser. 2 Sono permessi l’importazione e il possesso di puntatori laser delle classi 1, 1M, 2, 2M, 3R e 3B per allontanare gli uccelli nei perimetri degli aerodromi, a condizione che sia stata rilasciata un’autorizzazione dell’autorità competente. 3 I puntatori laser della classe 1 possono essere utilizzati esclusivamente in ambienti chiusi e solo per fini di indicazione.

Sezione 6: Esecuzione da parte delle autorità federali ed emolumenti

Art. 24 Compiti dell’UFSP 1 L’UFSP esegue le disposizioni della sezione 3 concernente le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser come segue: a. verifica le notifiche presentate ed esegue controlli a campione del rispetto dei requisiti sul posto; b. trasmette le notifiche concernenti la radiazione laser nello spazio aereo di cui all’articolo 14 capoverso 2 all’organo competente per la sicurezza aerea.

2 Mette a disposizione degli organi esecutivi della Confederazione e dei Cantoni

aiuti all’esecuzione.

Art. 25 Compiti dell’Amministrazione federale delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane esegue le disposizioni concernenti i divieti di importazione e transito di cui all’articolo 23 capoverso 1.

Art. 26 Emolumenti 1 Per i controlli e le misure sono riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incari- cato. 2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre

20045 sugli emolumenti.

4 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso lʼAssociazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch. 5 RS 172.041.1

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Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione

1 L’UFSP e gli organi cantonali di esecuzione possono eseguire in ogni momento e

senza preavviso controlli e misurazioni nei locali delle manifestazioni e nei locali commerciali e raccogliere nel contempo ulteriori mezzi di prova. 2 All’UFSP e agli organi cantonali di esecuzione devono essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali e ai luoghi delle manifestazioni. 3 In occasione di controlli sul posto di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser, le disposizioni dell’UFSP devono essere attuate immediatamente.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Abrogazione e modifica di altri atti normativi 1 L’ordinanza del 28 febbraio 20076 sugli stimoli sonori e i raggi laser è abrogata.

2 L’ordinanza del 17 ottobre 20017 relativa ai dispositivi medici (ODmed) è modifi- cata come segue: Allegato 6 n. 1 lett. b e c nonché n. 2 lett. b e c Abrogati

Art. 29 Disposizioni transitorie

1 I gestori di solarium devono:

a. al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, aver adeguato e gestire di conseguenza i solarium secondo le prescrizioni della stessa; b. al più tardi entro il 1° gennaio 2022, aver adeguato e da questa data gestire i solarium in modo che non possano essere utilizzati dalle persone di età infe- riore ai 18 anni. 2 I trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1 possono continuare a essere eseguiti fino a cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza senza la necessi- tà di un attestato di competenza di cui all’articolo 5. Per l’utilizzo di laser della classe 4 e di sorgenti di luce pulsata non coerente ad alta intensità immessi sul mercato come dispositivi medici si applica l’allegato 6 numero 1 lettere b e c nonché numero 2 lettere b e c ODmed8, nella versione del 24 marzo 20109. 3 Le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser possono continuare a svolgersi secondo le disposizioni dell’ordinanza del 28 febbraio 200710 sugli

6 RU 2007 1307, 2010 4489, 2012 793 7 RS 812.213 8 RS 812.213 9 RU 2004 4037, 2010 1215 10 RU 2007 1307, 2010 4489, 2012 793

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stimoli sonori e i raggi laser fino a 18 mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. 4 I puntatori laser delle classi 1M, 2M, 3R, 3B e 4 devono essere smaltiti in modo corretto al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino a questa data è permesso il loro possesso ma non il loro utilizzo. 5 I puntatori laser della classe 2 devono essere smaltiti in modo corretto al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza. Fino a questa data, il loro possesso e utilizzo è permesso esclusivamente in ambienti chiusi e solo per fini di indicazione.

Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

27 febbraio 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 2)

Utilizzo di solarium

1 UV tipi dei solarium

UV tipo del solarium Irradianza efficace W/m2

Banda UVB Banda UVA

2 0,0005 fino 0,15 ≥ 0,15

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2 Programma di esposizione

Le seguenti indicazioni devono essere attuate nel programma di esposizione specifi- co dell’apparecchio e gli utenti devono poterle impostare facilmente sugli apparec- chi:

Serie di Seduta Tempo di esposi- Dose di esposi- Periodo di Contributo alla dose sedute zione zione11 attesa fino massima annuale12 all’esposizione successiva

1 1a seduta con Indicazione Max. 100 J/m2 48 ore Indicazione

pelle non abbron- del gestore del gestore zata 2a seduta con Indicazione Max. 250 J/m2 48 ore Indicazione pelle non abbron- del gestore, del gestore zata min. 10 minuti Seduta successi- Indicazione Indicazione 48 ore Indicazione va 1 del gestore, del gestore, del gestore min. 10 minuti max. 600 J/m2 Seduta successi- Indicazione Indicazione 48 ore Indicazione va 2 del gestore, del gestore, del gestore min. 10 minuti max. 600 J/m2 Seduta successi- Indicazione Indicazione 48 ore Indicazione va … del gestore, del gestore, del gestore min. 10 minuti max. 600 J/m2 Totale serie Max. 3000 J/m2 Totale seduta 1 di sedute

2 Totale serie Max. 3000 J/m2 Totale seduta 2

di sedute 2 … Totale serie Max. 3000 J/m2 Totale seduta … di sedute … Tutte le Totale Totale annuo serie di max. sedute 25 000 J/m2

11 Ponderata conformemente allo spettro ad azione eritematogena secondo la norma

SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e simila- re – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi». 12 Ponderato conformemente allo spettro ad azione cancerogena non-melanoma secondo la norma SN EN 60335-2-27:2013 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – Parte 2–27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi».

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3 Gruppi a rischio

3.1 Le indicazioni per i gruppi a rischio menzionati di seguito devono essere

affisse in modo ben visibile e leggibile nel settore di ingresso dell’azienda su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.

3.2 Sono considerati gruppi a rischio:

3.2.1 le persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;

3.2.2 le persone con un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se: a. hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma, b. hanno subìto ripetute gravi scottature solari durante l’infanzia, c. presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata);

3.2.3 le persone sensibili ai raggi UV che:

a. hanno una scottatura solare, b. non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole, c. tendono a sviluppare lentiggini, d. presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle, e. hanno i capelli rossi naturali, f. sono in cura per una fotosensibilità, g. assumono medicamenti fotosensibilizzanti.

4 Pericoli e misure

4.1 Le seguenti informazioni sui pericoli e sulle misure devono essere affisse in modo ben visibile e leggibile nelle immediate vicinanze degli apparecchi su un manifesto di formato DIN A1, nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese.

4.2 Il gestore deve informare gli utenti che:

4.2.1 i raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle o agli occhi,

come un cancro della pelle o una cataratta; 4.2.2 l’esposizione ai raggi UV in ogni età e in particolare in giovane età aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;

4.2.3 dopo un’esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una

scottatura e subire un invecchiamento prematuro e che inoltre il rischio di cancro della pelle può aumentare;

4.2.4 alcuni medicamenti possono aumentare la sensibilità ai raggi UV e che in

caso di dubbio un medico o un farmacista possono dare informazioni in merito;

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. O RU 2019

4.2.5 tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48

ore;

4.2.6 le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono

essere riprese al più presto dopo una settimana se dopo un’esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle);

4.2.7 non devono prendere il sole e utilizzare il solarium nello stesso giorno;

4.2.8 per l’utilizzo del solarium:

a. devono rimuovere i cosmetici e non applicare alcuna protezione solare o prodotto che accelera l’abbronzatura, b. devono utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati e proteggere dall’esposizione le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali;

4.2.9 devono consultare un medico prima di ogni esposizione, se:

a. sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV, b. si manifestano effetti inattesi, ad esempio un prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV, c. si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o se notano cam- biamenti di nei pigmentati.

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Allegato 2 (art. 5, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 2)

Utilizzo di prodotti per scopi estetici

1 Trattamenti che richiedono un attestato di competenza

I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da persone in possesso di un attestato di competenza di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c o da medici auto- rizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b:

1.1 Il trattamento di:

a. acne; b. cellulite e cuscinetti di grasso; c. couperose, emangiomi e angiomi stellari di dimensioni uguali o infe- riori a 3 mm, fatto salvo il numero 2.2; d. rughe; e. onicomicosi; f. cicatrici; g. iperpigmentazione postinfiammatoria; h. smagliature.

1.2 La rimozione di:

a. peli; b. trucco permanente mediante laser, fatto salvo il numero 2.2; c. tatuaggi mediante laser, fatto salvo il numero 2.2.

1.3 Agopuntura laser.

2 Trattamenti medici

2.1 I seguenti trattamenti possono essere eseguiti solo da medici autorizzati

all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b: a. cheratosi attinica e seborroica; b. macchie senili; c. angiomi / emangiomi di grandi dimensioni (superiori a 3 mm); d. dermatiti; e. eczemi; f. condilomi; g. fibromi; h. angiomi piani; i. cheloidi; j. melasma;

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k. psoriasi; l. siringomi; m. iperplasia sebacea; n. varici e teleangectasie; o. vitiligine; p. verruche; q. xantelasmi.

2.2 I seguenti trattamenti sulle palpebre o in prossimità degli occhi (fino a

10 mm di distanza) possono essere eseguiti solo da medici autorizzati

all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b: a. rimozione di trucco permanente; b. rimozione di tatuaggi e teleangectasie (couperose); c. trattamento di angiomi stellari ed emangiomi.

2.3 Le seguenti tecniche e procedure possono essere utilizzate solo da medici

autorizzati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità pro- fessionale o dal loro personale di studio medico di cui all’articolo 5 capo- verso 1 lettera b: a. ultrasuoni focalizzati ad alta intensità; b. laser ablativi; c. laser Nd:YAG a impulso lungo; d. terapie fotodinamiche combinate con l’applicazione di sostanze fototos- siche o medicamenti; e. laser lipolisi.

3 Conoscenze e capacità necessarie per ottenere l’attestato

di competenza

3.1 Conoscenze e capacità generali

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le seguenti conoscenze e capacità: 3.1.1 conoscenze sugli effetti biologici e fisiologici della radiazione ottica, della radiofrequenza, del freddo, delle onde d’urto e degli ultrasuoni; 3.1.2 conoscenze generali di anatomia, fisiologia e fisiopatologia della pelle e dei peli umani, nonché conoscenze specifiche sulle alterazioni cutanee, vascola- ri, ungueali e tissutali per i trattamenti di cui all’allegato 2 numero 1;

3.1.3 conoscenze di base sulle alterazioni benigne e maligne della pelle;

3.1.4 conoscenze di base sulla valutazione di pelle, peli, vasi, tessuti e unghie in funzione dei singoli trattamenti; 3.1.5 capacità di riconoscere un’indicazione al trattamento medico e la necessità di invio a un medico;

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3.1.6 conoscenze sulla preparazione e sulla cura post-trattamento dell’area trattata, sull’igiene e sugli ausili; 3.1.7 conoscenza delle disposizioni legali in vigore, in particolare dei trattamenti che possono essere eseguiti esclusivamente da un medico.

3.2 Conoscenze tecniche

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze tecniche specifiche descritte nel seguente elenco: 3.2.1 conoscenze sul principio e la struttura di un apparecchio IPL o laser, delle classi di laser, dei rischi delle superfici riflettenti e dei rischi per la salute (danni agli occhi, abbagliamento); 3.2.2 conoscenze sui fondamenti fisici della radiazione ottica, della radiofrequen- za, del freddo, delle onde d’urto o degli ultrasuoni;

3.2.3 conoscenze sulla tecnica degli apparecchi che funzionano mediante radia-

zione ottica, radiofrequenza, freddo, onde d’urto o ultrasuoni;

3.2.4 conoscenze sulle misure di protezione per gli operatori e per i clienti.

3.3 Conoscenze e capacità specifiche inerenti al trattamento

Per ottenere l’attestato di competenza per il trattamento corrispondente di cui al numero 1, è necessario acquisire le conoscenze specifiche inerenti al trattamento descritte nel seguente elenco: 3.3.1 conoscenze sui criteri di esclusione, sui possibili effetti collaterali, sui rischi e su metodi e tecniche alternativi ai trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1; 3.3.2 conoscenze sul piano di trattamento per i trattamenti elencati nell’allegato 2 numero 1; 3.3.3 conoscenze sull’utilizzo di tecniche adatte e inadatte al trattamento secondo l’allegato 2 numero 1; 3.3.4 esperienze pratiche specifiche nei trattamenti elencati nell’allegato 2 nume- ro 1;

3.3.5 capacità di riconoscere e gestire effetti indesiderati e complicazioni, in

particolare riconoscere la necessità di un trattamento medico;

3.3.6. capacità di riconoscere impostazioni errate e difetti degli apparecchi.

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Allegato 3 (art. 12–16)

Manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser

1 Requisiti

1.1 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser

non raggiunge il settore destinato al pubblico

1.1.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come

in caso di guasto, la radiazione laser non deve raggiungere il settore destina- to al pubblico. Questo richiede che l’apparecchio laser sia installato in modo adeguato o che dispositivi fisici o elettronici limitino o arrestino la radia- zione laser. 1.1.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o super- fici riflettenti. 1.1.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento. 1.1.4 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre perso- ne occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indos- sino occhiali e indumenti protettivi.

1.1.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi.

1.1.6 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.1.1–1.1.5 deve essere stato testato con esito positivo prima della manifestazione.

1.2 Requisiti per le manifestazioni in cui la radiazione laser

raggiunge il settore destinato al pubblico

1.2.1 Durante lo svolgimento secondo programma della manifestazione, così come

in caso di guasto, la radiazione laser nel settore destinato al pubblico: a. non deve superare l’esposizione massima permessa (EMP) per la cor- nea secondo la norma SN EN 60825-1:201413 «Sicurezza degli appa- recchi laser – Parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescri- zioni», b. non deve superare il valore di 0,02 x EMP per la cornea, qualora non si possa impedire che il pubblico usi strumenti ottici come binocoli. 1.2.2 La radiazione laser non deve colpire in modo incontrollato oggetti o super- fici riflettenti.

13 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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1.2.3 Gli apparecchi laser, gli specchi e i bersagli devono essere fissati in modo stabile e sicuro contro scuotimenti, vibrazioni ed effetti del vento.

1.2.4 La persona con attestato di competenza o la persona con conferma di compe-

tenza da lei istruita deve sempre mantenere un contatto visivo con tutti gli apparecchi laser ed essere in grado in ogni momento di interrompere la manifestazione che prevede l’impiego di radiazione laser. 1.2.5 La radiazione laser non deve mettere in pericolo né gli artisti né altre perso- ne occupate nella manifestazione. Questo richiede che la manifestazione sia adeguatamente pianificata e che le persone interessate, se necessario, indos- sino occhiali e indumenti protettivi.

1.2.6 La radiazione laser non deve mettere in pericolo terzi.

1.2.7 Il rispetto dei requisiti di cui ai numeri 1.2.1–1.2.6 e le procedure

d’emergenza devono essere stati testati con esito positivo prima della mani- festazione.

2 Notifiche

2.1 Contenuti delle notifiche

Ogni notifica deve contenere le seguenti indicazioni:

2.1.1 indicazioni sull’organizzatore: nome, indirizzo, reperibilità (numero di

telefono e indirizzo di posta elettronica); 2.1.2 indicazioni sulla persona competente: nome, indirizzo, reperibilità (numero di telefono e indirizzo di posta elettronica), attestato di competenza o con- ferma di competenza;

2.1.3 indicazioni sulla manifestazione: luogo, tipo, data della manifestazione

singola o date della serie di manifestazioni, ora d’inizio e durata, piano del luogo di svolgimento in cui è indicato graficamente l’apparecchio laser;

2.1.4 indicazioni sul test dell’apparecchio laser: data e ora;

2.1.5 indicazione se l’apparecchio laser emette radiazione laser nello spazio aereo.

2.2 Contenuto complementare della notifica per le manifestazioni

in cui la radiazione laser non raggiunge il settore destinato al pubblico La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1:

2.2.1 conferma che nella manifestazione la radiazione laser non raggiunge il

settore destinato al pubblico e che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.1 sono soddisfatti.

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2.3 Contenuti complementari della notifica per le manifestazioni in

cui la radiazione laser raggiunge il settore destinato al pubblico La notifica deve contenere le seguenti indicazioni oltre a quelle di cui al numero 2.1:

2.3.1 le specifiche di ogni singolo apparecchio laser:

a. fabbricante e designazione del tipo, b. descrizione precisa delle figure laser pianificate, c. lunghezze d’onda, d. diametro del raggio all’uscita dell’apparecchio laser, e. divergenza minima del raggio, f. potenza massima di uscita per l’irradiazione del settore destinato al pubblico, g. distribuzione dell’energia all’interno del raggio laser, h. frequenza di ripetizione del raggio laser (frequenza di ripetizione di laser pulsati o modulati e frequenza di ripetizione dei frame), i. velocità minime di scansione, j. tempo massimo di esposizione del pubblico a un impulso laser, k. distanza minima dal settore destinato al pubblico, l. potenza di uscita del raggio laser, m. in caso di guasto: tempo di reazione massimo dell’interruttore automa- tico o rinvio alla disconnessione manuale, n. esposizione massima calcolata nel settore destinato al pubblico e con- fronto con l’EMP, o. procedure d’emergenza; 2.3.2 conferma che i requisiti di cui all’allegato 3 numero 1.2 sono soddisfatti.

3 Contenuti della formazione e degli esami per l’ottenimento

della competenza Le formazioni e gli esami devono includere i seguenti contenuti:

3.1 tecnica laser e sicurezza:

a. principio e struttura di un apparecchio laser; b. classi di laser e corrispondenti misure e segnali di protezione; c. prestazioni ottimali dei laser in rapporto alle dimensioni del locale e alla divergenza del raggio; d. rischi delle superfici riflettenti; e. installazione sicura; f. misure e indumenti di protezione;

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3.2 effetti sulla salute:

a. danni agli occhi e alla pelle; b. abbagliamento; c. pericoli per terzi e persone con attività rilevanti per la sicurezza;

3.3 basi legali:

insegnamento delle basi legali, in particolare dei requisiti per: a. le manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 1; b. le notifiche di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser di cui all’allegato 3 numero 2;

3.4 basi teoriche e pratiche:

a. programmazione di spettacoli laser; b. calcolo dell’EMP.

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Allegato 4 (art. 20 e 21 cpv. 1)

Manifestazioni con stimoli sonori

1 Notifiche

1.1 Le notifiche devono contenere le seguenti indicazioni:

a. luogo, tipo, data, ora d’inizio e durata della manifestazione; b. nome e indirizzo dell’organizzatore; c. per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, una dichiarazione che il livello sonoro medio più elevato è inferiore o uguale a 96 dB(A) o inferiore o uguale a 100 dB(A); d. per manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica, il luogo di misurazione e di determinazione secondo l’allegato 4 nume- ro 5.1.

1.2 Per le manifestazioni di cui all’articolo 20 capoverso 1 lettera c numero 2

deve essere presentato anche un piano del luogo di svolgimento in cui figu- rano la posizione, le dimensioni e la segnalazione della zona di recupero.

2 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A)

e inferiore o uguale a 96 dB(A) Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A) e inferiore o uguale a 96 dB(A), deve:

2.1 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il

livello sonoro medio di 96 dB(A); 2.2 avvisare il pubblico in modo ben visibile nel settore di ingresso che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori elevati;

2.3 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma

SN EN 352-2:200214 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: In- serti»;

2.4 controllare durante la manifestazione il livello sonoro medio mediante un

fonometro di cui al numero 5.2;

2.5 impostare i dispositivi di misurazione conformemente al numero 5.4.

14 La norma menzionata può essere consultata gratuitamente e ottenuta a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

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3 Manifestazioni con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A)

e inferiore o uguale a 100 dB(A)

3.1 Durata dell’esposizione non superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata non superiore a tre ore, deve:

3.1.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5;

3.1.2 limitare le emissioni sonore in modo che le immissioni non superino il

livello sonoro medio di 100 dB(A).

3.2 Durata dell’esposizione superiore a tre ore

Chi organizza manifestazioni con stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 96 dB(A) e inferiore o uguale a 100 dB(A) e una durata superiore a tre ore, deve:

3.2.1 attenersi ai numeri 2.2–2.5 e 3.1.2;

3.2.2 registrare il livello sonoro per tutta la durata della manifestazione come

descritto al numero 5.3;

3.2.3 conservare per sei mesi e presentare su richiesta all’organo cantonale di

esecuzione i dati inerenti alla registrazione del livello sonoro nonché le indi- cazioni relative al luogo di misurazione, al luogo di determinazione e alla differenza di livello sonoro secondo il numero 5.1;

3.2.4 mettere a disposizione del pubblico una o più zone di recupero:

a. in cui il livello sonoro medio non può superare 85 dB(A), b. che devono coprire almeno il 10 per cento della superficie della manife- stazione destinata alla permanenza del pubblico, c. che devono essere contrassegnate in modo ben visibile per il pubblico ed essere liberamente accessibili durante la manifestazione, nonché, nel rispetto dell’ordinanza del 28 ottobre 200915 concernente la protezione contro il fumo passivo, comprendere una parte sufficientemente grande in cui è vietato fumare.

4 Manifestazioni senza stimoli sonori amplificati

per via elettroacustica Chi organizza manifestazioni senza stimoli sonori amplificati per via elettroacustica e con un livello sonoro medio superiore a 93 dB(A), deve:

4.1 avvisare il pubblico che l’udito può essere danneggiato da livelli sonori

elevati;

15 RS 818.311

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4.2 offrire gratuitamente al pubblico protettori dell’udito conformi alla norma

SN EN 352-2:2002 «Protettori dell’udito – Requisiti generali – Parte 2: Inserti».

5 Misurazioni e calcoli

5.1 Luogo di misurazione e di determinazione

5.1.1 Le immissioni sonore sono determinate ad altezza d’orecchio nel punto dove

il pubblico è maggiormente esposto agli stimoli sonori (luogo di determina- zione). 5.1.2 Per le misurazioni eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misurato è inferiore o uguale al limite. 5.1.3 Se il luogo di misurazione è differente dal luogo di determinazione, le im- missioni devono essere calcolate rispetto a quest’ultimo. Nel fare ciò, occor- re considerare che: a. la differenza di livello sonoro tra il luogo di misurazione e il luogo di determinazione è stabilita mediante un segnale a banda larga definito (rumore rosa/rumore simulato da un programma conforme alla norma IEC 60268-1:198516 «Equipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités») o un altro metodo equivalente, b. il luogo di determinazione, la differenza di livello sonoro e il metodo vanno documentati per scritto, c. per le misurazioni non eseguite nel luogo di determinazione, il limite applicabile per la manifestazione è ritenuto rispettato se il valore misu- rato, sommato alla differenza di livello sonoro, è inferiore o uguale al limite.

5.2 Strumenti di misurazione

5.2.1 I requisiti relativi agli strumenti di misurazione e alle classi di precisione dei fonometri per gli organi cantonali di esecuzione sono disciplinati nell’ordi- nanza del DFGP del 24 settembre 201017 concernente gli strumenti di misu- razione del livello sonoro.

5.2.2 I dispositivi di misurazione degli organizzatori devono permettere:

a. la misurazione del livello sonoro ponderato A, LA, b. la determinazione diretta o indiretta del livello sonoro continuo equiva- lente LAeq e le impostazioni di cui al numero 5.4,

16 La norma menzionata è disponibile solo in francese e in inglese e può essere ottenuta a pagamento presso Electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, Schwarzenburgstrasse 157, 3097 Liebefeld. 17 RS 941.210.1

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c. per le manifestazioni di cui al numero 3.2, una registrazione del livello sonoro secondo il numero 5.3.

5.3 Registrazione del livello sonoro

La registrazione del livello sonoro deve soddisfare i seguenti requisiti:

5.3.1 durante la manifestazione, il livello sonoro continuo equivalente LAeq5min

calcolato su cinque minuti deve essere registrato almeno ogni cinque minuti; 5.3.2 i dati delle misurazioni devono essere registrati in forma elettronica indican- do l’ora esatta della misurazione.

5.4 Impostazioni dei dispositivi di misurazione

Per la misurazione del livello sonoro, i dispositivi di misurazione vanno utilizzati con le seguenti impostazioni: a. ponderazione di frequenza A; b. ponderazione temporale Fast (F) (costante temporale t = 125 ms per la determinazione del livello sonoro massimo).

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Ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS) | Lexipedia | Lexipedia