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AS 2020 1013

Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)

Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d’autore)

del 21 giugno 2019

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172, decreta:

Art. 1 1 Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 20133 volto a facilitare l’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all’allegato è adottata.

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e

5 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 febbraio 2020.

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle RU 2020 opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d’autore). DF

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 9 ottobre 19926 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili 1 Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa. 2 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circo- lazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro. 3 Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se: a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e b. sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all’informazione. 4 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari. 5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione auto- rizzata.

6 RS 231.1

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l’accesso alle RU 2020 opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d’autore). DF

Decreto federale che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore) | Lexipedia | Lexipedia