AS 2020 1059
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19)
Modifica del 24 marzo 2020
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visti gli articoli 2 capoverso 2 terzo periodo e 4 capoverso 1 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201, ordina:
I Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 25 marzo 2020 alle ore 0.002.
24 marzo 2020 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Karin Keller-Sutter
1 RS 818.101.24 2 Pubblicazione urgente del 24 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-0859 1059
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020
Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)
Elenco dei Paesi e delle regioni a rischio
Tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein), compreso il traffico aereo Tutti gli altri Stati (traffico aereo)
1060
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020
Allegato 2 (art. 4 cpv. 3)
Restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone
Nei confronti dei voli provenienti dall’estero si applica quanto segue: 1. Il traffico aereo proveniente dall’estero è canalizzato negli aeroporti nazio- nali di Zurigo-Kloten, Ginevra-Cointrin e Basilea-Mulhouse. 2. I voli con passeggeri provenienti dall’estero a destinazione di altri aerodromi doganali sono vietati. 3. Non sono considerati voli con passeggeri i voli del traffico merci, i voli di servizio, i voli a scopo di manutenzione e i voli delle aeroambulanze.
1061
Ordinanza 2 COVID-19 RU 2020
1062