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AS 2020 1071

Ordinanza sulle misure concernenti l'obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti)

Ordinanza sulle misure concernenti l’obbligo di annunciare i posti vacanti in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti)

del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 In deroga all’articolo 21a capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non occorre adottare misure temporanee per favorire le persone in cerca d’impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento.

Art. 2 In deroga all’articolo 21a capoverso 3 LStrI3 e agli articoli 53a capoverso 1 e 53b dell’ordinanza del 16 gennaio 19914 sul collocamento (OC), i datori di lavoro non sono tenuti ad annunciare al servizio pubblico di collocamento i posti di lavoro vacanti nei gruppi professionali, nei settori di attività o nelle regioni economiche con un tasso di disoccupazione superiore alla media. Per un periodo di tempo limitato l’accesso alle informazioni riguardanti i posti annunciati non è riservato alle persone che sono registrate presso il servizio pubblico di collocamento in Svizzera.

Art. 3 In deroga all’articolo 21a capoverso 4 LStrI5 e all’articolo 53c OC6, il servizio pubblico di collocamento non è tenuto a trasmettere al datore di lavoro entro breve termine i dossier delle persone in cerca d’impiego che sono registrate e che ritiene

RS 823.115

2020-0865 1071

O COVID-19 obbligo di annunciare i posti vacanti RU 2020

adeguate. Il datore di lavoro non è tenuto a invitare i candidati che corrispondono al profilo richiesto a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale. Non è necessario comunicare i risultati al servizio pubblico di collocamento.

Art. 4

1 La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00 7.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

25 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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