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AS 2020 1073

Ordinanza sull'impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione con il coronavirus (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

Ordinanza sull’impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale in relazione con il coronavirus (Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale. 2 Deve comunicare per scritto all’istituto di previdenza l’impiego della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00.00 2.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore.

25 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS 831.471 1 RS 101 2 Pubblicazione urgente del 25 marzo 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2020-0863 1073

Ordinanza COVID-19 previdenza professionale RU 2020

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