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AS 2020 1075

Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus

Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)

Modifica del 25 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 marzo 20201 COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 5 In deroga all’articolo 34 capoversi 1 e 2 LADI2, per le seguenti persone è versato un importo forfettario di 3320 franchi per un’attività lucrativa a tempo pieno: a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo; b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolu- tivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o part- ner registrati occupati nell’azienda.

1 Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI 3 beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono computate nell’attuale numero massimo di indennità giornaliere. 2 Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.

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