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AS 2020 1107

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale

Modifica del 13 marzo 2020

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), ordina:

I L’ordinanza del DFI del 29 novembre 20161 concernente il regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «contributi a premi di assicurazione» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «contributi assicurativi».

Art. 5 Contributi d’esercizio alle reti di terzi Beneficiano di un contributo d’esercizio: a. le seguenti reti tematiche:

1. l’Associazione dei musei svizzeri,

2. la fondazione Passaporto Musei Svizzeri,

3. la Fondazione Museo Alpino Svizzero;

b. le seguenti reti del patrimonio audiovisivo:

1. la Fondazione svizzera per la Fotografia (Fotostiftung Schweiz),

2. l’Associazione per la salvaguardia della memoria audiovisiva della Svizzera

– Memoriav,

3. la Fondazione SAPA, Archivio svizzero delle arti della scena.

1 RS 442.121.1

2019-3868 1107

Regime di promozione in favore dei musei, delle collezioni e delle reti RU 2020 di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale. O del DFI

Art. 8 frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a Per i contributi d’esercizio a musei e collezioni si applicano i seguenti criteri di promozione: a. irradiamento e qualità dell’istituzione, segnatamente alla luce delle coopera- zioni a livello nazionale e internazionale, del numero di ingressi, delle pro- poste online, delle pubblicazioni scientifiche e dell’interesse mediatico;

Art. 11 lett. a Gli aiuti finanziari ammontano: a. nel caso dei contributi d’esercizio a musei e collezioni: al massimo al

30 per cento dell’onere complessivo annuo dell’istituzione e al minimo a

150 000 franchi;

Art. 13 cpv. 1, 2 e 6 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide ogni quattro anni circa l’erogazione dei contributi d’esercizio.

2 Il termine per l’inoltro delle richieste è fissato nel relativo bando.

6 Il versamento dell’aiuto finanziario può avvenire in più rate. L’importo definitivo è versato nell’anno di sussidio sulla base del rendiconto dell’anno precedente previsto dal contratto di prestazioni.

Art. 18a Disposizione transitoria concernente la modifica del 13 marzo 2020 Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto previgente.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2020.

13 marzo 2020 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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