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AS 2020 1111

Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente

Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI)

Modifica del 13 marzo 2020

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visti gli articoli 2 capoverso 2, 5 capoverso 2 e 8a capoverso 3 dell’ordinanza del DFI del 22 marzo 20171 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI), ordina:

I

1 Gli allegati 2 e 9 dell’OCIP-DFI sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 5 è modificato come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto l’allegato 5 «versione 2» è sostituito con «edizione 3».

N. 1, riga «PIXv3» Profili d’integrazione Documento tecnico Transazioni Adeguamenti nazionali

PIXv3 IHE IT Infrastructure Patient Identity Feed HL7 Allegato 5 Technical Framework, V3 [ITI-44] complemento 1 Volume 2b (ITI TF-2b), PIXV3 Query [ITI-45] OCIP-DFI, Revision 15.0, July 24, edizione 3 2018

1 RS 816.111

2020-0137 1111

Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2020

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2020.

13 marzo 2020 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2020

Allegato 2 (art. 2)

Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento2

2 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch.

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Cartella informatizzata del paziente. O del DFI RU 2020

Allegato 9 (art. 8a)

Metadati per il servizio di ricerca di dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute3

3 Il testo non è pubblicato nella RU. Può essere ottenuto presso l’UFSP, Schwarzenburg- strasse 157, 3003 Berna, o consultato sul sito Internet www.ehealth.admin.ch. Il testo non è tradotto nelle lingue ufficiali.

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