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AS 2020 1201

Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus

Ordinanza sui provvedimenti complementari nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione in relazione al coronavirus

dell’8 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione

del 20 marzo 20201

Art. 8f 1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI 2, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto. 2 Il servizio competente determina la perdita di lavoro in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.

Art. 8g 1 In deroga all’articolo 35 capoverso 1 bis LADI3, la perdita di lavoro può ammontare ad oltre l’85 per cento dell’orario normale di lavoro per più di quattro periodi di conteggio. 2 Il diritto attuale al numero massimo di quattro periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro ammonta ad oltre l’85 per cento non è toccato.

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Art. 8h In deroga all’articolo 41 capoverso 3 LADI 4, il lavoratore non è tenuto a comunicare al datore di lavoro il reddito conseguito, durante il periodo di lavoro ridotto, grazie all’occupazione provvisoria o a un’attività indipendente.

Art. 8i 1 Durante il periodo di validità della presente ordinanza, la perdita di guadagno computabile è calcolata in procedura sommaria e l’indennità per lavoro ridotto dell’80 per cento è versata in forma forfettaria. 2 La percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici risulta dal rapporto tra la somma delle ore che le persone interessate dal lavoro ridotto hanno perso per questi motivi e la somma delle ore che le persone aventi diritto all’indennità devono effettuare. 3 La perdita di guadagno computabile corrisponde alla percentuale della perdita di lavoro imputabile a motivi economici rispetto alla somma dei guadagni determinanti di tutte le persone aventi diritto all’indennità.

Art. 9 1 La presente ordinanza e tutte le sue modifiche5 entrano retroattivamente in vigore il 1° marzo 2020.

2 Fatto salvo l'articolo 8, si applica fino al 31 agosto 2020.

2. Ordinanza del 31 agosto 19836 sull’assicurazione contro

la disoccupazione

Art. 57 e 57a cpv. 1 Abrogati

Art. 63 Computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria Il reddito conseguito con un’occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno.

4 RS 837.0 5 RU 2020 877 1075 1201 6 RS 837.02

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II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 2020 alle ore 00.00 7.

2 La modifica dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoc- cupazione (cifra I/2) si applica fino al 31 agosto 2020; dopo tale data tutte le modifi- che in essa contenute decadono.

8 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

7 Pubblicazione urgente dell’8 aprile 2020 ai sensi dell’art.7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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