AS 2020 1229
Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus
Ordinanza sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale)
del 16 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:
Sezione 1: Misure preventive per udienze ed esami testimoniali
Art. 1 Nell’ambito degli atti procedurali con partecipazione di parti, testimoni o terzi, quali udienze ed esami testimoniali, i giudici e le autorità adottano le misure concernenti l’igiene e il distanziamento sociale necessarie secondo le raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Sezione 2: Procedimento civile
Art. 2 Ricorso a videoconferenze 1 In deroga all’articolo 54 del Codice di procedura civile (CPC)2, le udienze possono svolgersi mediante videoconferenza, se le parti vi acconsentono o in presenza di motivi gravi, in particolare in caso d’urgenza. 2 In deroga agli articoli 171, 174, 176 e 187 CPC, gli esami testimoniali e la presen- tazione delle perizie da parte di periti possono svolgersi mediante videoconferenza. 3 In deroga all’articolo 54 CPC, il pubblico può essere escluso dalle videoconferen- ze, ad eccezione dei giornalisti accreditati. L’accesso è accordato su domanda alle persone che ne hanno diritto.
RS 272.81
2020-1084 1229
Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale RU 2020
Art. 3 Ricorso a videoconferenze o teleconferenze nelle procedure di diritto matrimoniale In deroga agli articoli 273, 287, 297 e 298 CPC3, nelle procedure di diritto matrimo- niale le audizioni possono essere svolte mediante videoconferenza o teleconferenza, se le parti vi acconsentono e se nessun motivo grave vi si oppone. In caso di urgenza si può eccezionalmente rinunciare al consenso delle parti.
Art. 4 Principi per l’impiego di videoconferenze e teleconferenze In caso d’impiego di videoconferenze e teleconferenze occorre assicurarsi che: a. il suono e, se del caso, l’immagine siano trasmessi contemporaneamente a tutti i partecipanti; b. nel caso di esami testimoniali secondo l’articolo 2 capoverso 2 e audizioni secondo l’articolo 3, il suono e, se del caso, l’immagine siano registrati e tale registrazione sia acquisita agli atti; e c. la protezione e la sicurezza dei dati siano garantite.
Art. 5 Rinuncia al dibattimento In deroga agli articoli 228, 232, 233, 245 e 273 CPC4, il giudice può rinunciare al dibattimento e svolgere la procedura per scritto, se il dibattimento non è possibile o ragionevolmente esigibile neppure mediante videoconferenza o teleconferenza e se vi è urgenza, a condizione che nessun motivo grave vi si opponga.
Art. 6 Misure speciali nelle procedure di protezione dei minori e degli adulti In deroga agli articoli 314a capoverso 1, 447 e 450e del Codice civile5, le audizioni possono essere effettuate da un singolo membro o da una delegazione dell’autorità di protezione dei minori o degli adulti o dell’autorità giudiziaria di reclamo e me- diante videoconferenza o teleconferenza secondo l’articolo 4. Un eventuale dibatti- mento può pure essere effettuato mediante videoconferenza o teleconferenza.
Sezione 3: Procedura esecutiva
Art. 7 Notificazione senza ricevuta 1 In deroga agli articoli 34, 64 capoverso 2 e 72 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), gli avvisi e le decisioni delle autorità d’esecuzione e dei fallimenti nonché gli atti esecutivi possono essere notificati con avviso di ricevimento senza ricevuta se:
3 RS 272 4 RS 272 5 RS 210 6 RS 281.1
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a. un primo tentativo di notificazione per via ordinaria è fallito o se nel caso specifico la notificazione per via ordinaria è a priori impossibile o priva di probabilità di successo in ragione di circostanze particolari; e b. il destinatario è stato informato in merito alla notificazione mediante una comunicazione telefonica al più tardi il giorno precedente la notificazione oppure si può supporre che ne sia stato informato per scritto o elettronica- mente al più tardi il giorno precedente. 2 L’avviso di ricevimento di cui al capoverso 1 sostituisce l’attestazione di cui all’articolo 72 capoverso 2 LEF.
Art. 8 Restituzione In deroga all’articolo 33 capoverso 4 LEF7, la decisione relativa alla restituzione di un termine non osservato spetta all’ufficio d’esecuzione o all’ufficio dei fallimenti competente, se il termine decorre con una notificazione ai sensi dell’articolo 7.
Art. 9 Realizzazione tramite piattaforme d’incanto in linea
1 In deroga agli articoli 125–129 e 257-259 LEF8, i beni mobili possono essere
realizzati, oltre che mediante pubblico incanto e la vendita a trattative private, anche mediante incanto tramite una piattaforma in linea accessibile al pubblico.
2 Le modalità dell’incanto tramite una piattaforma in linea sono determinate
dall’ufficiale esecutore con il maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. L’ufficiale esecutore informa precedentemente il debitore, il creditore e i terzi inte- ressati in merito all’incanto tramite piattaforma in linea.
3 Gli articoli 127, 128 e 129 capoverso 2 LEF si applicano per analogia.
7 RS 281.1 8 RS 281.1
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Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità
Art. 10
1 La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.009.
2 Si applica fino al 30 settembre 2020.
16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
9 Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).