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AS 2020 1233

Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus

Ordinanza sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (Ordinanza COVID-19 insolvenza)

del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Sezione 1: Adeguamento nell’avviso di eccedenza di debiti

Art. 1 Obblighi di avviso

1 In deroga all’articolo 725 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO)2, il

consiglio d’amministrazione può rinunciare ad avvisare il giudice, se il 31 dicembre

2019 la società non presentava un’eccedenza di debiti e vi sono prospettive che

l’eccedenza possa essere eliminata entro il 31 dicembre 2020. 2 Il consiglio d’amministrazione motiva per scritto e documenta la sua decisione.

3 In deroga all’articolo 725 capoverso 2 CO, si può rinunciare alla verifica del bilan- cio intermedio. 4 In deroga agli articoli 728c capoverso 3 e 729c CO, l’ufficio di revisione è esentato dall’obbligo di darne avviso al giudice, qualora il consiglio d’amministrazione possa rinunciare all’avviso in virtù del capoverso 1.

Art. 2 Altre forme giuridiche L’articolo 1 si applica per analogia a tutte le forme giuridiche soggette all’avviso legale obbligatorio in caso di perdita di capitale e di eccedenza di debiti.

RS 281.242

2020-1083 1233

Ordinanza COVID-19 insolvenza RU 2020

Sezione 2: Adeguamento delle disposizioni in materia di concordato

Art. 3 Piano di risanamento e dichiarazione di fallimento in caso di incapacità di risanamento 1 In deroga all’articolo 293 lettera a della legge federale dell’11 aprile 18893 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), all’istanza del debitore di promuovere la proce- dura concordataria non deve essere allegato un piano di risanamento provvisorio.

2 L’articolo 293a capoverso 3 LEF non è applicabile.

Art. 4 Durata della moratoria concordataria provvisoria In deroga all’articolo 293a capoverso 2 LEF4, la durata complessiva della moratoria concordataria provvisoria è di al massimo sei mesi.

Art. 5 Dichiarazione di fallimento dopo un termine di attesa L’articolo 296b lettere a e b LEF5 non si applica fino al 31 maggio 2020, se il 31 dicembre 2019 il debitore non presentava un’eccedenza di debiti o se sussistono relegazioni a un rango inferiore ai sensi dell’articolo 725 capoverso 2 CO6 per l’intera eccedenza di debiti.

Sezione 3: Moratoria COVID-19

Art. 6 Introduzione 1 Ogni debitore che riveste la forma giuridica dell’impresa individuale, della società di persone o di una persona giuridica può chiedere al giudice del concordato una moratoria provvisoria di al massimo tre mesi (moratoria COVID-19), se il 31 dicembre 2019 non presentava un’eccedenza di debiti o sussistono relegazioni a un rango inferiore ai sensi dell’articolo 725 capoverso 2 CO7 per l’intera eccedenza di debiti.

2 Le seguenti persone giuridiche non beneficiano della moratoria COVID-19:

a. società con azioni quotate in borsa ai sensi dell’articolo 727 capoverso 1 numero 1 CO; b. società che nel 2019 hanno oltrepassato due dei valori di cui all’articolo 727 capoverso 1 numero 2 CO.

3 Il debitore che presenta la domanda deve dimostrare in modo verosimile la sua

situazione patrimoniale e documentarla nel miglior modo possibile.

3 RS 281.1 4 RS 281.1 5 RS 281.1 6 RS 220 7 RS 220

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4 Il giudice del concordato decide senza indugio in merito alla moratoria e adotta le misure necessarie.

Art. 7 Proroga e revoca della moratoria 1 Su richiesta del debitore, il giudice del concordato può prorogare la moratoria COVID-19 un’unica volta di al massimo tre mesi. 2 Il giudice del concordato cui il debitore ha fornito informazioni false può in qual- siasi momento revocare d’ufficio la moratoria.

Art. 8 Obblighi degli organi in caso di eccedenza di debiti di una persona giuridica Con la domanda di moratoria COVID-19 di una persona giuridica, gli obblighi di avviso legali che incombono agli organi in caso di eccedenza di debiti sono conside- rati adempiuti.

Art. 9 Commissario 1 Di regola non è designato un commissario. Se tuttavia è necessario in base alle circostanze, il giudice del concordato designa un commissario su richiesta del debi- tore, di un creditore o d’ufficio, a prescindere dallo stato della procedura. 2 Il commissario sorveglia il debitore, può impartirgli istruzioni, avvisa il giudice del concordato qualora il debitore violi le disposizioni della presente ordinanza e sostie- ne il debitore nell’adottare le misure necessarie e nel raggiungere accordi con i suoi creditori.

Art. 10 Pubblicazione della moratoria

1 L’autorizzazione e la proroga della moratoria COVID-19 sono pubblicate dal

giudice del concordato e comunicate senza indugio agli uffici d’esecuzione, del registro di commercio e del registro fondiario. 2 Nella decisione, il giudice del concordato ordina al debitore di informare senza indugio, per scritto o mediante messaggio elettronico, tutti i creditori noti in merito all’autorizzazione o alla proroga della moratoria.

Art. 11 Crediti sottostanti alla moratoria 1 Alla moratoria COVID-19 sottostanno tutti i crediti nei confronti del debitore sorti prima dell’autorizzazione della moratoria.

2 Sono eccettuati i crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4 LEF8).

3 Il debitore non può pagare i crediti sottostanti alla moratoria. Se ciononostante lo fa, il giudice del concordato può dichiarare d’ufficio il fallimento.

8 RS 281.1

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Art. 12 Effetti della moratoria sui diritti dei creditori

1 Durante la moratoria, nei confronti del debitore non può essere né promossa né

proseguita un’esecuzione per i crediti contemplati dalla moratoria. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; resta tuttavia esclusa la realizzazione del pegno immobiliare.

2 Ai beni pignorati si applica per analogia l’articolo 199 capoverso 2 LEF9.

3 I crediti sottostanti alla moratoria non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. 4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. 5 Il decorso dei termini di prescrizione e di perenzione dei crediti sottostanti alla moratoria è sospeso. 6 Alla compensazione si applicano gli articoli 213 e 214 LEF. L’autorizzazione della moratoria sostituisce la dichiarazione di fallimento. 7 Per i crediti che secondo l’articolo 11 capoverso 2 non sottostanno alla moratoria perché appartengono alla prima classe è ammessa soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Art. 13 Effetti della moratoria sulla capacità di disporre del debitore 1 Il debitore può proseguire la sua attività. Durante la moratoria gli è tuttavia vietato compiere atti giuridici tali da nuocere agli interessi legittimi dei creditori o da favori- re certi creditori a detrimento di altri.

2 Se ha designato un commissario, il giudice del concordato può:

a. ordinare che determinati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario; o b. autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debi- tore. 3 Salvo autorizzazione del giudice del concordato, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi o costituire pegni. Se il giudice del concordato ha concesso l’autorizzazione, gli atti del debitore non sono più revocabili secondo gli articoli 285-292 LEF10.

4 Sono fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

5 Se il debitore contravviene alla presente disposizione o alle istruzioni del commis- sario, il giudice del concordato può togliergli la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento. Può altresì dichiarare d’ufficio il fallimento se è necessario per preservare i beni del debitore.

9 RS 281.1 10 RS 281.1

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Art. 14 Rimedi giuridici 1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il Codice di procedura civile11.

2 Al reclamo contro la concessione o la proroga della moratoria non può essere

attribuito l’effetto sospensivo.

Art. 15 Domanda di moratoria concordataria provvisoria Il debitore può presentare in qualsiasi momento una domanda di moratoria concor- dataria provvisoria. La durata massima della moratoria concordataria provvisoria è accorciata della metà della durata già decorsa della moratoria COVID-19.

Art. 16 Effetti dei nuovi debiti contratti in caso di fallimento successivo o di concordato con abbandono dell’attivo Se è designato un commissario e durante la moratoria sono contratti debiti con il suo consenso, questi costituiscono debiti della massa in un fallimento successivo o in un concordato con abbandono dell’attivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Art. 17 Effetto sui termini stabiliti per l’ordine dei creditori A complemento dell’articolo 219 capoverso 5 LEF12, nei termini stabiliti per la prima e seconda classe non si computa neppure la durata di una moratoria COVID-19 precedente.

Art. 18 Effetto sui termini dell’azione revocatoria A complemento dell’articolo 288a numero 1 LEF13, nei termini di cui agli artico- li 286–288 LEF non si computa neppure la durata di una moratoria COVID-19 precedente.

Art. 19 Effetto sull’indennità per insolvenza A complemento dell’articolo 58 della legge del 25 giugno 198214 sull’assicurazione contro la disoccupazione, le disposizioni di quest’ultima sull’indennità per insolven- za (capitolo 5 del titolo terzo) si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19.

11 RS 272 12 RS 281.1 13 RS 281.1 14 RS 837.0

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Sezione 4: Emolumenti e onorari degli organi

Art. 20 Le disposizioni generali e gli articoli 54 e 55 dell’ordinanza del 23 settembre 199615 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul falli- mento si applicano per analogia anche alla moratoria COVID-19.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 21 Modifica di un altro atto normativo L’ordinanza del 25 marzo 202016 sulle fideiussioni solidali COVID-19 è modificata come segue: Art. 12 cpv. 3 L’Ufficio federale di statistica pubblica su Internet i dati relativi alle caratteristiche di base di tutte le unità IDI. L’approvazione, da parte di determinate unità IDI, della pubblicazione dei dati relativi alle loro caratteristiche di base, prevista dall’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 18 giugno 201017 sul numero d’identificazione delle imprese, non è necessaria.

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 18a Responsabilità Se un credito è impiegato per uno scopo inammissibile secondo l’articolo 6, gli organi nonché tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione del mutuatario rispondono personalmente e in solido dei danni sia verso i creditori dell’impresa, della banca creditrice e dell’organizzazione che concede fideiussioni sia verso la Confederazione.

Art. 22 Disposizione transitoria relativa agli articoli 35 Se la domanda concordataria è stata presentata prima del 20 aprile 2020, alla proce- dura concordataria si applica il vecchio diritto.

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2020 alle ore 00.0018.

2 Fatto salvo il capoverso 3, si applica per sei mesi dalla sua entrata in vigore.

15 RS 281.35 16 RS 951.261 17 RS 431.03 18 Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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3 La durata di validità dell’articolo 21 è retta da quella dell’ordinanza del 25 marzo

202019 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

19 RS 951.261

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