AS 2020 1241
Ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in relazione al coronavirus
Ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione professionale di base)
del 16 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza disciplina le misure per lo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 (PQ 2020) in consi- derazione della pandemia di coronavirus (COVID-19). 2 La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro garantisco- no lo svolgimento delle PQ 2020 nel rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale. 3 A tal fine le PQ 2020 si svolgono in deroga alle disposizioni in materia di esami delle ordinanze della SEFRI sulla formazione professionale di base (OFor) e dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20062 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Art. 2 Direttive
1 Lo svolgimento delle PQ 2020 si basa sulle direttive 3 emanate congiuntamente
dalla Confederazione, dai Cantoni e dalle organizzazioni del mondo del lavoro.
2 Le direttive sono valide in tutta la Svizzera.
RS 412.101.243 3 Le direttive sono consultabili al seguente indirizzo: www.sbfi.admin.ch > La SEFRI > Basi legali > Formazione professionale
2020-1073 1241
Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione RU 2020 professionale di base
3 Esse garantiscono che le PQ 2020 permettano una verifica delle competenze prati- che, nonché delle conoscenze professionali e di cultura generale equivalente a quella prevista dalle ordinanze di cui all’articolo 1 capoverso 3.
Art. 3 Deroghe al diritto vigente 1 In deroga alle disposizioni delle OFor, nel campo di qualificazione «conoscenze professionali» non si svolgono esami finali. Il calcolo della nota per questo campo di qualificazione è disciplinato nelle direttive. 2 In deroga all’articolo 7 lettera a dell’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professio- nale di base, nel campo di qualificazione «cultura generale» non si svolgono esami finali. Il calcolo della nota per questo campo di qualificazione è disciplinato nelle direttive. 3 Per lo svolgimento dell’esame nel campo di qualificazione «lavoro pratico» sono possibili tre varianti. Le varianti, la procedura per definirle e il calcolo della nota sono disciplinati nelle direttive. 4 Le direttive disciplinano ulteriori deroghe alle OFor in materia di norme per il superamento dell’esame, di calcolo della nota complessiva, di considerazione della nota scolastica, nonché casi particolari come tipi particolari di lavoro pratico e l’ammissione alle procedure di qualificazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, qualora non sia possibile attuare le disposizioni delle OFor a causa della pandemia di coronavirus.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.005.
2 Si applica fino al 16 ottobre 2020.
16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 412.101.241 5 Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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