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AS 2020 1245

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Limitazione dell'importazione e dell'esportazione di merci)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Limitazione dell’importazione e dell’esportazione di merci)

Modifica del 16 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a 1 Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all’epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvi- gionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, è necessario adottare segnatamente i provvedimenti seguenti: a. provvedimenti che limitino l’entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l’importazione e l’esportazione di merci;

Art. 3 cpv. 2

2 Le persone interessate devono comprovare di soddisfare una delle condizioni

summenzionate. La Segreteria di Stato della migrazione emana le istruzioni necessa- rie.

1 RS 818.101.24

2020-1085 1245

Ordinanza 2 COVID-19 (Limitazione dell’importazione e dell’esportazione di merci) RU 2020

Art. 3a Divieto del turismo degli acquisti È vietata l’importazione di merci attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell’ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti.

Art. 4, rubrica e cpv. 4 Disposizioni sul traffico transfrontaliero delle persone e delle merci

4 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) può ordinare ed eseguire auto-

nomamente la chiusura di piccoli valichi di frontiera terrestri secondari per il traffico delle persone e delle merci, se e fino a quando la situazione lo richiede. Comunica immediatamente al DFGP, al DATEC e al DFAE le chiusure ordinate. Contrassegna i valichi chiusi come tali e pubblica l’elenco aggiornato dei valichi terrestri aperti sul suo sito Internet.

2 È punito con la multa chi:

c. viola le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai valichi di frontiera ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4; d. viola il divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell’articolo 3a.

3 Le seguenti violazioni possono essere punite con una multa disciplinare di

100 franchi secondo la procedura di cui alla legge del 18 marzo 20162 sulle multe disciplinari: b. violazioni delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone e delle merci ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4. 4 Le violazioni del divieto del turismo degli acquisti ai sensi dell’articolo 3a possono essere punite con una multa disciplinare di 100 franchi secondo la procedura di cui alla legge sulle multe disciplinari. 5 Nell’ambito delle sue competenze di controllo, l’AFD è autorizzata a riscuotere multe disciplinari in caso di violazione degli articoli 3a e 4 capoverso 4. Se la multa disciplinare non è pagata immediatamente, l’AFD trasmette il caso alla competente autorità di perseguimento penale.

2 RS 314.1

Ordinanza 2 COVID-19 (Limitazione dell’importazione e dell’esportazione di merci) RU 2020

II L’allegato 2 dell’ordinanza del 16 gennaio 20193 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Numero XV numeri 15003 e 15004

XV. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20204

15003. Violazione delle restrizioni del traffico transfrontaliero delle perso-

ne e delle merci (art. 4 cpv. 4 e 10f cpv. 2 lett. c ordinanza 2 COVID-19) 100

15004. Violazione del divieto del turismo degli acquisti (art. 3a e

10f cpv. 2 lett. d ordinanza 2 COVID-19) 100

III La presente ordinanza entra in vigore il 17 aprile 2020 alle ore 00.005.

16 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 314.11 4 RS 818.101.24 5 Pubblicazione urgente del 16 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Ordinanza 2 COVID-19 (Limitazione dell’importazione e dell’esportazione di merci) RU 2020

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