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AS 2020 1331

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica

Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)

Modifica del 22 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:

Art. 39d cpv. 2bis 2bis Gli esercenti degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo possono concedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 per voli di approvvi- gionamento e di rimpatrio necessari per far fronte alla pandemia di COVID-19 e alle sue conseguenze, e che non possono essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno. Gli esercenti di detti aeroporti notificano settimanalmente all’UFAC le deroghe concesse.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 23 aprile 2020 alle ore 00.002.

2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 748.131.1 2 Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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Infrastruttura aeronautica. O RU 2020

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