AS 2020 1331
Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica
Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA)
Modifica del 22 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19941 sull’infrastruttura aeronautica è modificata come segue:
Art. 39d cpv. 2bis 2bis Gli esercenti degli aeroporti nazionali di Ginevra e Zurigo possono concedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 39 capoversi 1 e 2 per voli di approvvi- gionamento e di rimpatrio necessari per far fronte alla pandemia di COVID-19 e alle sue conseguenze, e che non possono essere svolti regolarmente durante le ore di esercizio diurno. Gli esercenti di detti aeroporti notificano settimanalmente all’UFAC le deroghe concesse.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 23 aprile 2020 alle ore 00.002.
2 Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d’entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 748.131.1 2 Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
2020-1115 1331
Infrastruttura aeronautica. O RU 2020
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