AS 2020 1333
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria)
Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell’assistenza sanitaria)
Modifica del 22 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:
Art. 10a, rubrica e cpv. 1–4 Ospedali e cliniche
1 Abrogato
2 I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.
3 Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:
a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti. 4 Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.
1 RS 818.101.24
2020-1139 1333
O 2 COVID-19 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore RU 2020 dell’assistenza sanitaria)
II La presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.002.
22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
2 Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).