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AS 2020 1333

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell'assistenza sanitaria)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore dell’assistenza sanitaria)

Modifica del 22 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 10a, rubrica e cpv. 1–4 Ospedali e cliniche

1 Abrogato

2 I Cantoni assicurano che nel settore stazionario degli ospedali e delle cliniche siano disponibili capacità sufficienti (segnatamente posti letto e personale specializzato) per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico, in particolare nei reparti di cure intense e di medicina interna generale.

3 Possono a tal fine obbligare gli ospedali e le cliniche a:

a. mettere a disposizione o tenere a disposizione su richiesta le loro capacità nel settore stazionario; e b. limitare o sospendere gli esami e i trattamenti medici non urgenti. 4 Gli ospedali e le cliniche devono provvedere affinché nei settori ambulatoriale e stazionario sia garantito l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti COVID-19 e per altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico.

1 RS 818.101.24

2020-1139 1333

O 2 COVID-19 (Fase di transizione 1; allentamenti nel settore RU 2020 dell’assistenza sanitaria)

II La presente ordinanza entra in vigore il 27 aprile 2020 alle ore 00.002.

22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 Pubblicazione urgente del 22 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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