AS 2020 1385
AS 2020 1385
Emendamento del 21 dicembre 2001 all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato
RS 0.515.091.3; RU 2004 3953
Campo d’applicazione il 15 aprile 2020, complemento 1
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Afghanistan 9 agosto 2017 9 febbraio 2018 Benin 21 settembre 2017 21 marzo 2018 Libano 5 aprile 2017 A 5 ottobre 2017
1 Completa quelli in RU 2004 3953, 2006 815, 2007 3753, 2008 663, 2009 3879,
2013 1273, 2014 3283 e 2016 43.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
2020-1082 1385
Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2020 che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. Em. all’art. 1 della Conv.