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AS 2020 1399

Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità liceale in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale)

Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 di maturità liceale in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale)

del 29 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1, ordina:

Art. 1 Oggetto, principi e scopo 1 La presente ordinanza disciplina lo svolgimento degli esami cantonali di maturità liceale nel 2020 (esami di maturità 2020) in considerazione della pandemia di coro- navirus (COVID-19). 2 Gli esami di maturità 2020 si svolgono secondo le disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 19952 sulla maturità (ORM) e delle normative cantonali pertinenti. 3 I Cantoni possono decidere, di moto proprio, di svolgere gli esami di maturità 2020 parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ORM e conformemente alle disposizio- ni seguenti.

4 Le deroghe intendono garantire che gli esami di maturità 2020:

a. possano essere svolti nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e b. permettano di verificare le necessarie competenze disciplinari e trasversali in maniera equivalente a quanto stabilito nell’ORM.

Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 1 I Cantoni possono decidere che, in deroga all’articolo 14 capoverso 1 ORM 3, non si svolgono esami finali (esami di maturità ai sensi dell’art. 14 ORM). 2 Se i Cantoni non svolgono esami finali, in deroga all’articolo 15 capoversi 1 e 2 ORM le note di maturità sono assegnate:

RS 413.16

2020-1212 1399

Ordinanza COVID-19 esami di maturità liceale RU 2020

a. in tutte le materie, sulla base dei risultati dell’ultimo anno in cui è insegnata una materia; b. per il lavoro di maturità, sulla base del processo di lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione; se il lavoro di maturità non può essere presentato, sono valutati soltanto il processo di lavoro e il lavoro scritto.

Art. 3 Esame Agli allievi che non hanno superato l’esame di maturità a causa della deroga decisa dal Cantone ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 occorre dare la possibilità di soste- nere gli esami conformemente all’articolo 14 capoverso 1 ORM4 e alle normative cantonali pertinenti.

Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 30 aprile 2020 alle ore 00.005.

2 Si applica fino al 31 agosto 2020.

29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 413.11 5 Pubblicazione urgente del 29 aprile 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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