AS 2020 1471
Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo
Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)
RS 0.232.142.21; RU 2007 6541
Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 12 dicembre 2019 Entrata in vigore il 1° aprile 2020
Traduzione
Il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, vista la Convenzione sul brevetto europeo1 (di seguito «CBE»), in particolare l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, vista la proposta del presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti; visto il parere del Comitato «Diritto dei brevetti», visto il parere del Comitato del bilancio e delle finanze, decide:
Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:
«Regola 103 Rimborso della tassa di ricorso (1) La tassa di ricorso viene rimborsata integralmente: a) in caso di revisione pregiudiziale o quando la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, se il rimborso risponde a un criterio di equità a motivo di un vizio di procedura sostanziale; oppure b) se il ricorso è stato ritirato prima della presentazione della motivazione di ricorso e prima della scadenza del termine per la relativa presentazione. (2) La tassa di ricorso viene rimborsata in misura del 75 per cento se il ricorso è stato ritirato in risposta a una notificazione con cui la commissione di ricorso espri-
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me l’intenzione di avviare l’esame del contenuto del ricorso, entro due mesi da tale notificazione. (3) La tassa di ricorso viene rimborsata in misura del 50 per cento se il ricorso è stato ritirato dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettera b), a condizio- ne che il ritiro avvenga: a) entro un mese da una notificazione della commissione di ricorso in merito alla preparazione della procedura orale, se è stata fissata una data per la pro- cedura orale; oppure b) prima della scadenza del termine fissato dalla commissione di ricorso in una notificazione nella quale invita il richiedente a trasmettere eventuali osserva- zioni, se non è stata fissata una data per la procedura orale e se la notifica- zione è stata emessa dalla commissione di ricorso; oppure c) prima che sia pronunciata la decisione, in tutti gli altri casi. (4) La tassa di ricorso viene rimborsata in misura del 25 per cento se: a) il ricorso è stato ritirato dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 lettera a), ma prima della comunicazione della decisione presa nella proce- dura orale; oppure b) il ricorso è stato ritirato dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3 lettera b), ma prima che sia pronunciata la decisione; oppure c) l’eventuale richiesta di una procedura orale è stata ritirata entro un mese dal- la notificazione della commissione di ricorso in merito alla preparazione del- la procedura orale e non si svolge alcuna procedura orale. (5) La tassa di ricorso viene rimborsata solo in virtù delle disposizioni summenzio- nate. Se è applicabile più di un tasso di rimborso, il rimborso avviene in funzione del tasso più alto. (6) L’organo la cui decisione è stata impugnata ordina il rimborso in caso di revi- sione pregiudiziale e se ritiene che il rimborso sia equo a motivo di un vizio di procedura sostanziale. In tutti gli altri casi la commissione di ricorso decide sul rimborso.»
Art. 2 1. La regola 103 del regolamento di esecuzione della CBE come modificata dall’ar- ticolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2020. 2. La regola 103 del regolamento di esecuzione della CBE come modificata dall’ar- ticolo 1 della presente decisione si applica ai ricorsi in sospeso al momento dell’en- trata in vigore della presente decisione nonché a quelli presentati dopo l’entrata in vigore della presente decisione.
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Fatto a Monaco il 12 dicembre 2019.
Per il Consiglio d’amministrazione: Il presidente, Josef Kratochvíl
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