AS 2020 1493
Legge federale sulla navigazione aerea
Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
Modifica del 6 maggio 2020
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 20201, decreta:
I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 102a IIa. Aiuti 1 Se, a seguito della pandemia di COVID-19, l’esercizio continuo e finanziari della Confederazione ordinato degli aeroporti nazionali non può essere garantito altrimenti, a seguito della la Confederazione può: pandemia di COVID-19 a. partecipare temporaneamente, insieme a imprese esercitanti aerodromi, a società per garantire la fornitura di prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manu- tenzione di aeromobili, oppure concedere mutui, fideiussioni o garanzie a tali società; b. concedere mutui, fideiussioni o garanzie alle imprese che for- niscono prestazioni nei settori delle operazioni di assistenza a terra e della manutenzione di aeromobili; c. concedere mutui, fideiussioni o garanzie agli aeroporti nazio- nali.
2 Il Consiglio federale, assicurandosi che siano fornite garanzie ade-
guate, disciplina le condizioni per la partecipazione della Confedera- zione e per l’erogazione di ulteriori aiuti finanziari, nonché le condi- zioni e gli oneri relativi ai mutui, alle fideiussioni e alle garanzie. Provvede affinché gli aiuti finanziari siano impiegati esclusivamente per garantire le prestazioni in Svizzera.
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Navigazione aerea. LF RU 2020
3 La concessione di aiuti finanziari a imprese estere o sotto controllo
estero è subordinata alla condizione che siano garantiti pari diritti di partecipazione o misure di protezione equivalenti. Il Consiglio federa- le disciplina i dettagli.
Art. 103 cpv. 1 lett. a
1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con
l’articolo 13 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a. dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d’applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni, le partecipazioni e gli aiuti finanziari previsti negli articoli 101,
102 e 102a della presente legge;
II 1 La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]4). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.). 2 Entra in vigore il 7 maggio 2020 5 con effetto sino al 31 dicembre 2025; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
Consiglio degli Stati, 6 maggio 2020 Consiglio nazionale, 6 maggio 2020 Il presidente: Hans Stöckli La presidente: Isabelle Moret La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
3 RS 0.748.127.192.68 4 RS 101 5 Pubblicazione urgente del 6 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
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