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AS 2020 1499

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione)

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione)

Modifica dell’8 maggio 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 20201 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. b e c, 3 lett. b e b bis nonché 3bis

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

b. Abrogata c. discoteche, locali notturni, locali erotici e offerte di prostituzione, incluse quelle in locali privati; 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano alle seguenti strutture e manifestazioni, a condi- zione che dispongano di un piano di protezione secondo l’articolo 6a e che lo metta- no in atto: b. negozi di cibi da asporto (take-away) e servizi di fornitura di pasti; bbis. strutture di ristorazione, inclusi i bar e la ristorazione collettiva (mense aziendali e mense scolastiche); 3bis Oltre al piano di protezione ai sensi dell’articolo 6a, per le strutture di ristorazio- ne di cui al capoverso 3 lettera bbis si applica quanto segue: a. la dimensione dei gruppi di clienti può comprendere al massimo quattro per- sone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli e alle mense delle scuole dell’obbligo; b. la consumazione deve avvenire esclusivamente da seduti;

1 RS 818.101.24; RU 2020 1401

2020-1355 1499

Ordinanza 2 COVID-19 (Fase di transizione 2: strutture di ristorazione) RU 2020

c. nelle mense aziendali possono essere servite esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e nelle mense delle scuole dell’obbligo esclusivamente alunni, insegnanti e dipendenti scolastici; d. le strutture di ristorazione devono rimanere chiuse tra le ore 00.00 e le 06.00; e. le strutture sono autorizzate esclusivamente a servire cibo e bevande; ulterio- ri offerte quali concerti o giochi sono vietate.

2 L’organizzatore decide durante il termine di cui all’articolo 12 capoverso 10. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

Art. 7, frase introduttiva L’autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5–6 se:

Art. 12 cpv. 92 9 Fatti salvi i capoversi seguenti, il capitolo 3 (art. 5–8) e l’articolo 10f capoversi 1, 2 lettera a e 3 lettera a si applicano fino al 7 giugno 2020.

II La presente ordinanza entra in vigore l’11 maggio 2020 alle ore 00.003.

8 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RU 2020 1401, qui 1405

3 Pubblicazione urgente dell’8 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

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