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AS 2020 1511

Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali

Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del 29 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abita- zione o commerciali è modificata come segue:

Art. 6c Contratto di rendimento energetico

1 Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro

compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico. 2 Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in partico- lare: a. l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell’automazione degli edifici; b. l’istruzione e la consulenza fornite agli inquilini; c. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade; d. il miglioramento dell’involucro degli edifici. 3 Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni.

4 L’importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei

costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energe- tico durante il periodo di conteggio pertinente.

5 Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici.

1 RS 221.213.11

2020-0379 1511

Locazione e affitto di locali d’abitazione o commerciali. O RU 2020

6 Dall’importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d’incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.

29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr