AS 2020 1511
Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali
Ordinanza concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali (OLAL)
Modifica del 29 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 maggio 19901 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abita- zione o commerciali è modificata come segue:
Art. 6c Contratto di rendimento energetico
1 Un contratto di rendimento energetico impegna un prestatore di servizi, dietro
compenso, a ridurre i consumi energetici di un immobile mediante opportune misure di risparmio energetico. 2 Per misure di risparmio energetico ai sensi del capoverso 1 si intendono in partico- lare: a. l’ottimizzazione dell’esercizio degli impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, nonché dell’automazione degli edifici; b. l’istruzione e la consulenza fornite agli inquilini; c. la sostituzione di impianti, installazioni e lampade; d. il miglioramento dell’involucro degli edifici. 3 Il locatore può addebitare come spese accessorie i costi relativi a un contratto di rendimento energetico al massimo per dieci anni.
4 L’importo addebitato annualmente non può superare il valore del risparmio dei
costi energetici realizzato dal conduttore in virtù del contratto di rendimento energe- tico durante il periodo di conteggio pertinente.
5 Nel calcolo del risparmio va tenuto conto dei fattori atmosferici.
1 RS 221.213.11
2020-0379 1511
Locazione e affitto di locali d’abitazione o commerciali. O RU 2020
6 Dall’importo di cui al capoverso 4 sono dedotti i contributi d’incentivazione per migliorie energetiche in misura della quota annuale risultante dalla ripartizione uniforme sulla durata del contratto di rendimento energetico.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
29 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr