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AS 2020 1513

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del 3 aprile 2020

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 6 Discipline sportive G+S

1 Una disciplina sportiva può essere ammessa come disciplina sportiva G+S se:

a. l’attività motoria che la definisce è svolta dalla persona che la pratica; b. la sua pratica regolare promuove la capacità di prestazione fisica contri- buendo a plasmare pure l’aspetto mentale della prestazione; c. viene praticata secondo determinate regole che garantiscono anche l’incolu- mità fisica e psichica, la sicurezza e la salute dei partecipanti; d. è garantito un approccio rispettoso dell’ambiente; e. la sua impostazione teorica e pedagogica è conforme a valori fondamentali, quali l’uguaglianza, il rispetto reciproco, l’onestà e la correttezza; f. è praticata regolarmente da bambini e giovani in età G+S in forma organiz- zata e nell’ambito di un gruppo; e g. è sostenuta da una federazione d’importanza nazionale che:

1. è affiliata all’associazione mantello dello sport svizzero; e

2. ha la volontà e i mezzi per assumersi compiti nello sviluppo della disci-

plina sportiva in questione come pure nella formazione e nel perfezio- namento dei monitori delle organizzazioni affiliate.

1 RS 415.01

2019-4299 1513

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2 In nessun caso sono ammessi:

a. gli sport motoristici e aeronautici; b. le discipline sportive che prevedono come scopo ultimo l’atterramento dell’avversario e in cui non si stabilisce espressamente che i bambini e i gio- vani possono praticarle soltanto senza l’atterramento dell’avversario; c. le discipline sportive che comportano un rischio elevato per i partecipanti, segnatamente quelle di cui all’articolo 1 capoverso 2, lettere c–e della legge federale del 17 dicembre 20102 concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di attività a rischio. 3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce le discipline sportive G+S.

Art. 7 e 8 cpv. 1 lett. f n. 1 Abrogati

Art 9 cpv. 3 e 4 3 Nei limiti previsti dall’articolo 6 capoverso 3 LPSpo, l’UFSPO può limitare l’età dei partecipanti per determinate discipline sportive, attività o gruppi di utenti. 4 L’UFSPO definisce gli altri requisiti specifici per lo svolgimento di offerte G+S nelle singole discipline sportive, attività o nei singoli gruppi di utenti.

Art. 10 Requisiti per gli organizzatori di offerte G+S

1 Chi intende svolgere corsi o campi G+S in una o più discipline sportive G+S

(organizzatore) deve: a. essere una scuola o una persona giuridica di diritto privato o pubblico, in particolare una federazione o società sportiva, una federazione o associazio- ne giovanile; b. essere costituito secondo il diritto svizzero; c. avere la propria sede in Svizzera; d. essere registrato presso l’UFSPO. 2 Le persone giuridiche costituite come società di capitali o cooperative, nonché le persone fisiche devono svolgere la propria attività aziendale o professionale princi- pale nell’ambito della formazione sportiva o dell’insegnamento di attività sportive.

2 RS 935.91

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Art. 10a Registrazione come organizzatore 1 L’organo avente diritto di firma dell’organizzatore deve inoltrare all’UFSPO una domanda di registrazione contenente le seguenti indicazioni: a. statuti o regolamento organizzativo; b. discipline sportive G+S in cui l’organizzatore intende svolgere corsi o campi G+S; c. se del caso, l’affiliazione a una federazione sportiva o giovanile nazionale; d. coordinate bancarie riferite esclusivamente all’organizzatore; e. dati relativi alla persona che sarà attiva come coach G+S per l’organizzatore.

2 Nella sua decisione l’UFSPO stabilisce:

a. i gruppi di utenti a cui l’organizzatore è autorizzato a offrire corsi e campi G+S; b. il Cantone che funge da autorità competente per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 5 lettera a.

3 L’organizzatore deve comunicare senza indugio all’UFSPO ogni modifica delle

circostanze di cui al capoverso 1 intervenuta dopo la registrazione.

Art. 22 cpv. 4 e 6 4 Può concedere contributi straordinari a determinate offerte di sport per bambini e giovani anche se esse non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettere a–e se queste: a. si svolgono in occasione di manifestazioni particolari, come competizioni internazionali per l’assegnazione di un titolo; o b. servono a verificare nella pratica progetti organizzati dall’UFSPO per l’ulte- riore sviluppo di G+S.

6 Abrogato

Art. 27a Contributi alle federazioni nazionali per le loro prestazioni nella formazione di quadri G+S 1 L’UFSPO può sostenere con contributi federazioni sportive e associazioni giovani- li nazionali che forniscono prestazioni nella formazione di quadri G+S. Il sostegno presuppone che la federazione sportiva o giovanile nazionale interessata attui e sviluppi concezioni e contenuti formativi nella disciplina sportiva G+S in questione. 2 I contributi sono destinati a cofinanziare i costi che la federazione sportiva e gio- vanile nazionale deve sostenere per indennizzare i responsabili della formazione nella relativa disciplina sportiva G+S. 3 Essi si basano sull’entità del compenso che la federazione sportiva e giovanile nazionale corrisponde alle persone responsabili della formazione. Il DDPS stabilisce le prestazioni computabili e l’ammontare dei contributi.

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4 L’UFSPO stipula un contratto di prestazione con la federazione sportiva e giovani- le nazionale. Il contratto stabilisce in particolare: a. i compiti di svolgere; b. indicatori per verificare l’adempimento del mandato; c. l’importo dei contributi. 5 Per ogni disciplina sportiva G+S può essere sostenuta con contributi al massimo una federazione sportiva o un’associazione giovanile nazionale. 6 Una federazione sportiva o un’associazione giovanile nazionale può essere soste- nuta con contributi per più discipline sportive G+S se fornisce prestazioni per la formazione dei quadri G+S in tutte le discipline sportive G+S interessate. La deter- minazione dell’importo dei contributi è retta dal capoverso 4; eventuali sinergie nell’ambito della federazione sportiva o dell’associazione giovanile nazionale inte- ressata vanno considerate per diminuire i contributi.

Art. 28 cpv. 4 4 Può assumersi le spese di viaggio con i mezzi di trasporto pubblici sostenute dai partecipanti, dai monitori e dal personale ausiliario della formazione dei quadri per recarsi ai corsi di formazione e perfezionamento.

Art. 36 Monitori ESA I monitori ESA possono dirigere offerte di attività sportive destinate agli adulti. Sono escluse le attività nelle discipline sportive di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere a e c.

Titolo dopo l’articolo 39 Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport e dell’attività fisica

Art. 40 cpv. 3–5 3 In collaborazione con altre istituzioni, può promuovere il mantenimento e la crea- zione di spazi idonei allo sport e all’attività fisica nelle zone abitative e nelle aree ricreative, in particolare partecipando a programmi e progetti, come pure a misure di pianificazione territoriale. 4 Può sostenere gli organizzatori della Giornata svizzera dello sport scolastico con un contributo. Lo stesso è al massimo pari all’importo computabile concesso dal Cantone e dal Comune in cui si svolge la giornata; non può comunque superare il 40 per cento dei costi globali. Il DDPS stabilisce l’importo computabile. 5 L’Ufficio federale della sanità pubblica può organizzare o sostenere con prestazio- ni in natura programmi e progetti per la promozione del movimento volti alla pre- venzione delle malattie non trasmissibili, a condizione che i programmi e i progetti

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siano svolti da organizzazioni pubbliche o private attive nella promozione dell’attività fisica.

Art. 45a Impianti sportivi dell’UFSPO 1 Nei limiti in cui non siano necessari per uso proprio, a pagamento e secondo la disponibilità l’UFSPO mette gli impianti sportivi e le infrastrutture dei propri centri di corsi e di formazione a disposizione di: a. federazioni sportive nazionali svizzere e loro quadri per attività volte al rag- giungimento degli obiettivi della federazione; b. organizzatori di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S, per lo svolgimento delle relative offerte; c. scuole svizzere, per lo svolgimento dei propri corsi di educazione fisica; d. alte scuole universitarie svizzere e organizzatori privati, per lo svolgimento di offerte di formazione e di perfezionamento destinate a docenti di educa- zione fisica; e. organizzatori di offerte della formazione dei quadri ESA per lo svolgimento delle relative offerte; f. società sportive e federazioni sportive regionali con sede in Svizzera, per lo svolgimento delle attività sociali. 2 Può mettere gratuitamente i propri impianti sportivi a disposizione di scuole e società sportive con sede nel Comune in cui si trovano gli impianti sportivi. 3 Può aprire al pubblico singoli impianti sportivi e infrastrutture, gratuitamente o a pagamento.

Titolo dopo l’articolo 54 Sezione 4: Sostegno alla formazione e al perfezionamento dei docenti

Art. 54a Aiuti finanziari per le offerte di formazione e perfezionamento 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a istituzioni pubbliche e private senza scopo di lucro per la concezione, lo sviluppo, la coordinazione, lo svolgimento e la valutazione di offerte di formazione e perfezionamento destinate ai docenti di educazione fisica come pure dei relativi media didattici.

2 Le offerte di formazione e perfezionamento devono essere intese ad ampliare o

sviluppare le competenze professionali dei docenti di educazione fisica. Possono concernere uno o più gradi di formazione.

3 Esse devono:

a. essere svolte a livello svizzero o di un’intera regione linguistica; o b. essere adattabili a diverse località e realizzabili indipendentemente dalle rispettive strutture cantonali.

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Art. 54b Procedura

1 L’istituzione deve presentare la domanda di aiuti finanziari all’UFSPO.

2 L’UFSPO verifica il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 54a. Nel caso di domande di istituzioni private, prima di decidere chiede una valutazione all’autorità cantonale competente per la formazione e il perfezionamento dei docenti di educa- zione fisica o alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educa- zione.

3 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari.

4 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, l’UFSPO istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell’articolo 13 capover- so 2 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi. È sostenuto in primo luogo lo svol- gimento di offerte che servono direttamente al perfezionamento dei docenti di edu- cazione fisica.

Art. 54c Ammontare e calcolo degli aiuti finanziari 1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

2 Sono computabili i costi direttamente collegati alla preparazione e allo svolgimen- to delle offerte di formazione e perfezionamento che danno diritto agli aiuti finan- ziari.

3 Gli aiuti finanziari sono calcolati in base a:

a. la natura e l’importanza di un’offerta di formazione o perfezionamento; b. l’interesse della Confederazione all’offerta di formazione o perfezionamen- to; c. le prestazioni proprie e i contributi di organi federali o di terzi; d. l’onere per la garanzia della qualità.

Art. 65 cpv. 1 lett. f e g

1 Gli studenti possono essere perseguiti disciplinarmente se:

f. danneggiano la reputazione dell’UFSPO con un comportamento sconvenien- te; g. nonostante previo avvertimento, mancano ripetutamente di cortesia e rispetto nei confronti del corpo insegnante della SUFSM o dei collaboratori dell’UFSPO.

3 RS 616.1

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Titolo dopo l’articolo 65 Capitolo 3: Ricerca scientifica e monitoraggio nel campo dello sport

Art. 70a Monitoraggio

1 L’UFSPO informa periodicamente l’opinione pubblica sull’evoluzione dello sport

svizzero, basandosi su una documentazione riguardante sviluppi e strutture rilevanti. 2 Un osservatorio dello sport e dell’attività fisica allestisce la documentazione sulla base di dati empirici sotto forma di indicatori comprensibili. 3 Il DDPS designa come osservatorio dello sport e dell’attività fisica un’istituzione adeguata. Stipula con essa un contratto di prestazioni.

Art. 80a Equipaggiamento dei collaboratori dell’UFSPO

1 L’UFSPO può consegnare ai propri collaboratori capi d’abbigliamento uniformi

per renderli riconoscibili, in particolare nelle attività di formazione o in altre attività svolte a contatto con terzi.

2 Può consegnare ai propri collaboratori un’attrezzatura sportiva personale, per

quanto essa sia necessaria all’adempimento dei rispettivi compiti professionali.

Art. 83c Disposizione transitoria della modifica del 3 aprile 2020 Le offerte G+S di organizzatori che hanno chiuso un’offerta fra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2021 sono autorizzate fino al 31 dicembre 2023 anche se gli organiz- zatori non sono registrati ai sensi dell’articolo 10a.

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.

2 Gli articoli 10 e 10a entrano in vigore il 1° ottobre 2021.

3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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