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AS 2020 153

AS 2020 153

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

del 16 gennaio 2020

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:

Art. 1 Divieto d’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza stabilite nell’allegato è vietata.

Art. 2 Importazione di carni di pollame L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione stabilite nell’allegato è vietata a meno che non siano state sottoposte a trattamenti termici ai sensi dell’alle- gato III della direttiva 2002/99/CE3 che eliminano l’agente patogeno dell’influenza aviaria.

Art. 3 Importazione di uova da consumo 1 L’importazione di uova da consumo dalle zone di protezione e dalle zone di sorve- glianza stabilite nell’allegato è vietata.

RS 916.443.102.1 3 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.

2020-0072 153

Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2020 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

2 È autorizzata l’importazione di uova da consumo:

a. provenienti dalle zone di protezione, se l’importatore è in grado di dimostra- re che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 lettera a della direttiva 2005/94/CE4; b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se l’importatore è in grado di dimo- strare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punti v e vi della direttiva 2005/94/CE.

Art. 4 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20165 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è abrogata.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 18 gennaio 20206.

16 gennaio 2020 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi

4 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure

comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/662, GU L 110 del 30.4.2018, pag. 134. 5 RU 2016 3883, 2017 2545 5243, 2019 2951

6 Pubblicazione urgente del 17 gen. 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge

del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2020 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

Allegato (art. 2–4)

Stati membri e zone interessati

1 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Gli Stati membri dell’Unione europea colpiti nonché le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono stabiliti nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione (UE) 2020/10 della Commissione, del (UE) 2020/10 7 gennaio 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Polonia, versione della GU L 5 del 9.1.2020, pag. 1.

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/10 elenca le zone di protezione e le zone di sorveglianza come segue: Parte A zone di protezione Parte B zone di sorveglianza

2 Stati membri dell’UE colpiti

Nel seguente Stato membro dell’UE vi sono zone di protezione e zone di sorveglian- za secondo la decisione di esecuzione (UE) 2020/10: Polonia

Istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2020 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

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