AS 2020 1545
Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
Ordinanza sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo)
Modifica del 3 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 ottobre 20161 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport è modificata come segue:
Art. 4a Scambio automatico con altri sistemi d’informazione Lo scambio automatico d’informazioni è ammesso: a. fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–e, i e j, da un lato, e la banca dati centrale degli indirizzi dell’UFSPO dall’altro, ai fini dell’invio della corrispondenza e dell’aggiornamento degli indirizzi; b. fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a–e, i e j, da un lato, e il sistema di informazione finanziaria utilizzato dall’UFSPO dall’altro, ai fini della fatturazione; c. fra i sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 lettere a nonché e, da un la- to, e il sistema d’informazione per l’esercizio degli edifici e degli impianti dell’UFSPO dall’altro, ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento di corsi, allenamenti, formazioni e campi.
Art. 22 e 27 Abrogati
1 RS 415.11
2019-4298 1545
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. O RU 2020
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2020.
3 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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