AS 2020 1549
Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell'esercito
Ordinanza sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito (OCFQE)
Modifica del 22 aprile 2020
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20171 sul contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 1 Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di mili- zia dell’esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.
Art. 2 Importo del contributo per la formazione
1 Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo
agli importi seguenti: franchi
a. per i sottufficiali:
1. sergente in generale: 3 000
2. sergente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio
degli studi: 2 800 b. per i sottufficiali superiori:
1. furiere e sergente maggiore capo in generale: 10 100
2. furiere e sergente maggiore capo in servizio pratico
abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 9 400
3. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del
posto di direzione del fuoco: 4 300
1 RS 512.43
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Contributo per la formazione per i quadri di milizia dell’esercito. O RU 2020
franchi
4. sergente maggiore nella funzione di sottufficiale del po-
sto di direzione del fuoco in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 4 000
5. aiutante sottufficiale e aiutante di stato maggiore: 3 300
c. per gli ufficiali subalterni:
1. tenente in generale: 10 600
2. tenente in servizio pratico abbreviato dovuto all’inizio
degli studi: 9 900 d. per i capitani:
1. capitano in generale: 3 300
2. capitano nella funzione di comandante d’unità: 11 300
3. capitano nella funzione di comandante d’unità in servizio
pratico abbreviato dovuto all’inizio degli studi: 10 600 e. per gli ufficiali superiori: maggiore e tenente colonnello 3 300 2 Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni di cui al capoverso 1. 3 Per i capitani nella funzione di quartiermastri, che hanno assolto una scuola per i quadri e un servizio pratico per il grado di primotenente, il contributo per la forma- zione si fonda sull’importo per capitano in generale secondo il capoverso 1. 4 All’interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 l’importo corri- spondente è concesso una sola volta. Fanno eccezione l’avanzamento ad aiutante sottufficiale e ad aiutante di stato maggiore. In tali casi, è concesso un solo importo supplementare secondo il capoverso 1 lettera b numero 5. 5 Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capo- verso 1, gli importi sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari a sergente, furiere, sergente maggiore capo, sergente maggiore e tenente.
Art. 4 cpv. 1 1 È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile: a. formazioni e formazioni continue professionali svolte da un istituto di for- mazione in Svizzera; b. formazioni linguistiche svolte da un istituto di formazione in Svizzera.
Art. 6 cpv. 2 lett. a
2 Occorre inoltrare la seguente documentazione:
a. l’attestato di formazione o di formazione continua, incluse:
1. una descrizione precisa del contenuto della formazione o formazione
continua conclusa,
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2. l’indicazione della durata della formazione o formazione continua con-
clusa,
3. una conferma firmata da un rappresentante dell’istituto di formazione
che la persona interessata ha concluso la corrispondente formazione o formazione continua;
Art. 8a Disposizione transitoria della modifica del 22 aprile 2020 Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanza- menti militari a sottufficiale che sono iniziati al più presto il 1° gennaio 2020 oppure che in tale data non erano ancora conclusi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2020.
22 aprile 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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