AS 2020 1581
Ordinanza sullo svolgimento dell'esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità)
Ordinanza sullo svolgimento dell’esame svizzero di maturità 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità)
del 13 maggio 2020
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF e l’articolo 60 della legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche universitarie, ordina:
Art. 1 Oggetto e scopo 1 La presente ordinanza disciplina lo svolgimento dell’esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 in considerazione della pandemia di coronavirus (COVID-19). 2 L’esame svizzero di maturità della sessione estiva 2020 si svolge parzialmente in deroga alle disposizioni dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sull’esame svizzero di maturità e alle direttive del marzo 20114 della Commissione svizzera di maturità per l’esame svizzero di maturità. 3 Le deroghe intendono garantire che nella sessione estiva 2020 l’esame svizzero di maturità: a. possa svolgersi nel rispetto dei provvedimenti adottati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus; e b. permetta di accertare se i candidati possiedono la maturità necessaria agli studi universitari secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità.
RS 413.17 4 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità liceale > Esame svizzero di maturità
2020-1376 1581
Ordinanza COVID-19 esame svizzero di maturità RU 2020
Art. 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 1 In deroga all’articolo 18 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 5 sull’esa- me svizzero di maturità, nelle materie fondamentali prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua e matematica, nonché nell’opzione specifica, non si svolgono esami orali. Fanno eccezione la materia musica e la procedura d’esame della maturi- tà bilingue. 2 In deroga all’articolo 18 capoverso 3 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturi- tà, nell’opzione complementare l’esame è scritto oppure orale. La decisione spetta al presidente della sessione. L’esame scritto dell’opzione complementare dura
30 minuti.
3 In deroga all’articolo 20 capoverso 4 lettera d dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturità, il lavoro di maturità non deve essere presentato oralmente. 4 In deroga all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza sull’esame svizzero di maturi- tà, al termine dell’esame parziale o dell’esame completo le note sono ratificate soltanto dal presidente della sessione.
Art. 3 Mancato superamento dell’esame 1 I candidati che, dopo aver sostenuto l’esame completo o il secondo esame parziale nella sessione estiva 2020, non hanno superato l’esame possono chiedere alla Segre- teria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione l’annullamento delle note conseguite in tale sessione entro 30 giorni dal ricevimento del risultato dell’esame.
2 In caso di annullamento né il sostenimento dell’esame completo né il secondo
esame parziale contano come tentativo d’esame.
Art. 4 Entrata in vigore e durata di validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 2020 alle ore 00.00 6.
2 Si applica fino al 13 settembre 2020.
13 maggio 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RS 413.12 6 Pubblicazione urgente del 13 maggio 2020 ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).